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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Ruffia (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/11/2005 “ Approvazione modifica del regolamento edilizio vigente ai sensi dell’art. 3 comma 10 della l.r. 19/1999"

Il Consiglio Comunale

(omissis )

delibera

Di approvare ai sensi art.3 , comma 10 , L.R. 19/99 , le modifiche all’art.2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

L’art.2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“ l’art.2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione Edilizia è composta da nr. Cinque componenti designati dall’Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età , ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza , provata dal possesso di adeguato titolo di studio , e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente , allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli , gli ascendenti , i discendenti , gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge , in rappresentanza di altre Amministrazioni , Organi o Istituti , devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco , membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo comunale che l’ha designata: pertanto , al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento , dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso , restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità , ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni “.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 , n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione , divenuta esecutiva ai sensi di legge , assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione , ai sensi dell’art.3 , comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione , sarà trasmessa , ai sensi dell’art.3 , comma 4 , della L.R.8 luglio 1999 , n. 19 , alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Il Responsabile del Procedimento
Filippo Garello