Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comune di Ruffia (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/11/2005 Approvazione modifica del regolamento edilizio vigente ai sensi dellart. 3 comma 10 della l.r. 19/1999"
Il Consiglio Comunale
(omissis )
delibera
Di approvare ai sensi art.3 , comma 10 , L.R. 19/99 , le modifiche allart.2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.
Lart.2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
lart.2. Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione Edilizia è composta da nr. Cinque componenti designati dallOrgano comunale competente; tra questi, in sede di designazione vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età , ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza , provata dal possesso di adeguato titolo di studio , e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente , allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli , gli ascendenti , i discendenti , gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge , in rappresentanza di altre Amministrazioni , Organi o Istituti , devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco , membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dellOrgano comunale che lha designata: pertanto , al momento di un nuovo insediamento dellOrgano predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento , dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso , restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità , ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dallOrgano comunale che ha provveduto alla designazione.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni .
3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 , n. 548-9691.
4) Di dare atto che la presente deliberazione , divenuta esecutiva ai sensi di legge , assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione , ai sensi dellart.3 , comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.
5) Di dare atto che la presente deliberazione , sarà trasmessa , ai sensi dellart.3 , comma 4 , della L.R.8 luglio 1999 , n. 19 , alla Giunta Regionale, Assessorato allUrbanistica.
6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.
Il Responsabile del Procedimento
Filippo Garello