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Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2006

Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7.

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. La presente legge:

a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell’associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;

b) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

c) istituisce l’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale;

d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, di persone e di enti, riconosciute e non riconosciute, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi o di associati, senza finalità di lucro e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

3. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che attuano discriminazioni di qualsiasi natura nell’ammissione degli associati, che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Art. 3
(Atto costitutivo e statuto delle associazioni
di promozione sociale)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale è indicata la sede legale.

2. Lo statuto delle associazioni di promozione sociale prevede espressamente:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale;

c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull’ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative;

g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;

h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell’associazione;

j) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4
(Prestazioni degli associati)

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall’associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Per potere espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 13, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 6 hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

Art. 5
(Risorse economiche delle associazioni
di promozione sociale)

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi di organismi internazionali, dell’Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 6
(Istituzione del registro regionale delle associazioni
di promozione sociale)

1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.

2. Per l’iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute, in modo cumulativo:

a) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, ovvero avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un’associazione iscritta al registro nazionale di cui all’articolo 7 della l. 383/2000;

b) ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.

4. Nel registro regionale devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione, l’ambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

5. L’iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l’iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).

6. L’iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all’articolo 13 e per usufruire dei benefici di cui alla l. 383/2000.

7. L’iscrizione nel registro regionale è condizione per accedere, da parte delle associazioni di promozione sociale e limitatamente a esse, all’assegnazione dei contributi regionali previsti dalle vigenti normative di settore.

8. L’iscrizione nel registro regionale riconosce ai soggetti iscritti il titolo di associazione di promozione sociale.

9. Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7
(Sezione regionale del registro regionale
delle associazioni di promozione sociale)

1. Le associazioni di cui all’articolo 6, comma 2, che operano a livello regionale, o che hanno in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero che operano almeno in tre province, ovvero le associazioni di enti ovvero gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all’articolo 7 della l. 383/2000, sono iscritte nella sezione regionale del registro.

2. La sezione regionale del registro è conservata, gestita e aggiornata dalla Giunta regionale.

3. La Regione Piemonte provvede con cadenza biennale alla revisione della sezione regionale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell’associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento di esecuzione che disciplina i procedimenti per l’iscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale. Il regolamento stabilisce altresì il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al registro regionale nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni in seno all’Osservatorio di cui all’articolo 10.

5. La Giunta regionale esercita il potere regolamentare di cui al comma 4 nell’ambito dei seguenti principi e modalità:

a) il procedimento di iscrizione di una associazione alla sezione regionale del registro è avviato dalla Direzione regionale competente ed è concluso con determinazione del responsabile, nel termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa all’istanza;

b) la cancellazione di una associazione dalla sezione regionale del registro è disposta con determinazione del responsabile della Direzione regionale competente a seguito di istanza di parte, o di riscontro della perdita dei requisiti per l’iscrizione, ovvero di mancata comunicazione di modifiche all’atto costitutivo e allo statuto, o di trasferimento di sede, o di scioglimento;

c) la revisione delle iscrizioni alla sezione regionale del registro è svolta con cadenza biennale dalla Direzione regionale competente, a cui compete inoltre la conservazione e la pubblicazione del registro;

d) i rappresentanti delle associazioni in seno all’Osservatorio di cui all’articolo 10 per un quarto sono espressione della sezione regionale e per tre quarti sono espressione delle sezioni provinciali del registro;

e) la attribuzione del numero dei membri in rappresentanza di ogni sezione provinciale, di cui alla lettera d), è effettuata in proporzione al numero dei residenti in ciascuna provincia nella legislatura di entrata in vigore della legge e successivamente in proporzione al numero delle associazioni iscritte alle sezioni provinciali del registro. A ciascuna sezione provinciale è comunque garantito un rappresentante;

f) l’individuazione dei membri di cui alle lettere d) ed e) è effettuata con modalità conformi al principio di elettività dei rappresentanti.

Art. 8
(Sezione provinciale del registro regionale
delle associazioni di promozione sociale)

1. Le associazioni di cui all’articolo 6, comma 2, che non rientrano nelle previsioni di cui all’articolo 7, sono iscritte, in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.

2. Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province.

3. Le province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell’associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 4, e in armonia con lo stesso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale.

Art. 9
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale del registro è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Presidente della Giunta regionale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio regionale per l’associazionismo di cui all’articolo 10.

2. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione provinciale del registro è ammesso nei termini e all’organo dell’amministrazione provinciale individuati da ciascuna provincia nel regolamento di cui all’articolo 8, comma 4. Detto organo decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 10.

3. Il ricorso in via giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali del registro è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

Art. 10
(Osservatorio regionale per l’associazionismo
di promozione sociale)

1. È istituito l’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale, con sede a Torino, composto da:

a) Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) otto membri designati dalle Province, uno per ciascuna provincia;

c) quattro membri designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali, uno ciascuno in rappresentanza dell’ANCI, dell’UNCEM, della Lega autonomie locali, della Consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte;

d) venti membri in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all’articolo 6. L’individuazione dei membri è effettuata nel rispetto dei principi di elettività da parte delle associazioni iscritte e di rappresentatività delle sezioni regionale e provinciali del registro, secondo modalità definite dalla Giunta regionale mediante il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7, commi 4 e 5.

2. Nel corso della prima riunione l’Osservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

3. I membri dell’Osservatorio regionale, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all’insediamento dell’Osservatorio successivo.

4. L’Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:

a) analizza i bisogni del territorio e le priorità d’intervento;

b) formula proposte operative in materia di promozione sociale;

c) promuove, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca in tema di associazionismo;

d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività della promozione sociale;

e) svolge un ruolo di monitoraggio delle azioni di sostegno, previste dalle norme di settore, in favore delle associazioni di promozioni sociale;

f) esprime il parere vincolante di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione di iscrizione;

g) conserva copia delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 13.

5. Il Presidente della Giunta regionale indice a cadenza annuale una sessione congiunta dell’Osservatorio regionale con il Consiglio regionale del volontariato, istituito dall’articolo 11 della l.r. 38/1994, per favorire il raccordo tra i rispettivi ambiti di intervento nonché lo scambio di conoscenze, esperienze e proposte.

Art. 11
(Rapporti con la Regione e con gli enti locali)

1. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze:

a) favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa;

b) hanno facoltà di mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 6;

c) hanno facoltà di concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 6 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

d) hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 13.

2. La Regione e le province, per quanto di competenza e limitatamente all’accertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, dispongono controlli sulle attività delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui all’articolo 6.

3. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i Lavori pubblici (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), ferme restando le verifiche di compatibilità urbanistica.

Art. 12.
(Riduzione di tributi locali)

1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), hanno facoltà di deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 6.

Art. 13
(Convenzioni)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri entri pubblici hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all’articolo 6.

2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e adeguatezza del progetto.

4. Le convenzioni contengono disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività indicate nelle convenzioni stesse e prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché modalità di rimborso delle spese concordate effettivamente sostenute e documentate.

5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 30, comma 3, della l. 383/2000, costituisce elemento essenziale della convenzione. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione.

6. L’ente pubblico che stipula la convenzione ne trasmette copia all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 10, entro i successivi sessanta giorni.

7. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
(Formazione e aggiornamento)

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 6 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all’aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.

2. Alle organizzazioni iscritte nel registro regionale che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali possono fornire, su richiesta e previa definizione dei criteri, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre collaborazione tecnica o messa a disposizione di funzionari pubblici in qualità di esperti.

Art. 15
(Sostegno all’associazionismo di promozione sociale)

1. La Regione costituisce un fondo rotativo, gestito dall’Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., finalizzato all’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti, assegnati alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 6, e relativi a progetti di investimento concernenti le seguenti attività:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati destinati a sede delle attività statutarie delle associazioni;

b) l’adeguamento dei fabbricati, di cui alla lettera a), alle normative vigenti in materia di sicurezza.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene erogato attraverso gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte secondo modalità di ammissione, criteri di priorità e assegnazione, modalità di erogazione e di rendicontazione definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. La Regione costituisce un fondo di anticipazione, gestito dall’Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., finalizzato ad anticipare fondi per i progetti relativi alle attività statutarie che le associazioni realizzano con il sostegno degli Enti locali, in attesa di ricevere da questi il pagamento di somme assegnate a titolo di contributo.

4. Il finanziamento di cui al comma 3 viene erogato secondo modalità di ammissione, criteri di priorità e assegnazione, modalità di erogazione e di rendicontazione definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

5. La Regione concede contributi alle associazioni di promozione sociale, iscritte nella sezione regionale del registro di cui all’articolo 6, per le seguenti finalità:

a) sostegno alla realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all’esercizio delle attività statutarie delle associazioni e relativi all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze software;

b) sostegno alla realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

1) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori dell’associazionismo;

2) alla formazione e all’aggiornamento degli aderenti;

3) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi erogati.

6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di assegnazione, i criteri di ammissione e valutazione dei contributi di cui al comma 5.

7. Le Province concedono contributi alle associazioni iscritte nelle sezioni provinciali del registro regionale di cui all’articolo 6, per le finalità di cui al comma 5 e mediante il trasferimento di parte delle risorse regionali previste per i contributi dall’articolo 18.

Art. 16
(Norme transitorie)

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, le associazioni iscritte agli albi provinciali di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell’associazionismo), ove istituiti, possono, qualora in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, presentare alla Giunta regionale o alle province la richiesta di iscrizione rispettivamente alla sezione regionale o provinciale del registro, ai sensi degli articoli 7 e 8.

2. L’iscrizione agli albi provinciali di cui all’articolo 3 della l.r. 48/1995, limitatamente al periodo di transitorietà di cui al comma 1, produce gli effetti derivanti dall’iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 6.

3. Le convezioni stipulate fra le associazioni e gli enti locali o la Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 48/1995 restano in vigore fino alla loro scadenza.

Art. 17
(Abrogazione della l. r. 48/1995)

1. La l.r. 48/1995 è abrogata.

Art. 18
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri relativi al funzionamento e all’attività dell’Osservatorio regionale, stimati in 50.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2006-2007 e imputati all’Unità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo - Promozione attività culturali - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

2. Per il finanziamento dei fondi e dei contributi erogati alle associazioni di promozione sociale ai sensi dell’articolo 15 si provvede con le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 febbraio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 148

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 ottobre 2005.

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l’11 ottobre 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 16 novembre 2005 con relazione di Paola Pozzi, Mariangela Cotto.

- Approvato in Aula il 31 gennaio 2006, con emendamenti sul testo, con 44 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 6

- Il testo vigente dell’articolo 7 della l. 383/2000 è il seguente:

“Art. 7. (Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefìci connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in àmbito regionale o provinciale".


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 7 della l. 383/2000 è riportato in nota all’articolo 6.


Nota all’articolo 10

- Il testo vigente dell’articolo 11 della l.r. 38/1994 è il seguente:

“Art. 11. (Consiglio regionale del volontariato)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.

3. Nell’ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266 del 1991, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell’attività di volontariato;

b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;

c) formulazione di pareri e proposte circa l’attuazione della legge.

4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall’articolo 15.".


Nota all’articolo 12

- Il Titolo VIII della Parte II del d.lgs. 267/2000 comprende gli articoli 242-269 del medesimo provvedimento.


Nota all’articolo 13

- Il testo vigente dell’articolo 30 della l. 383/2000 è il seguente:

“Art. 30. (Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".


Note all’articolo 16

- Il testo vigente dell’articolo 3 della l.r. 48/1995 è il seguente:

“Art. 3. (Albo delle Associazioni)

1. Sulla base delle competenze trasferite alle Regioni, ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di promozione educativa e culturale e tenuto conto delle nuove attribuzioni alle Province, ai sensi dell’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito presso ogni Amministrazione provinciale l’albo delle associazioni aventi le finalità di cui all’articolo 1 e i requisiti di cui all’articolo 2.

2. Possono richiedere l’iscrizione all’albo le associazioni che operano con continuità da almeno un triennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della Provincia.

3. Possono altresì richiedere l’iscrizione all’albo le associazioni a carattere nazionale o regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell’ambito della Provincia.

4. Le domande di iscrizione sono presentate all’Amministrazione provinciale dal legale rappresentante dell’associazione unitamente a copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, dell’elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali, dell’indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni o di altre organizzazioni.

5. Alla documentazione concernente i dati ed i requisiti richiesti è unita una relazione sulle attività svolte nell’ultimo triennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici.

6. L’Amministrazione provinciale, accertati i requisiti, delibera l’iscrizione all’albo delle associazioni, dandone comunicazione alla Regione ed al Comune territorialmente competente.

7. Ogni variazione dell’atto costitutivo e dello statuto è comunicata entro tre mesi all’amministrazione competente.

8. La perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione comporta la cancellazione dall’albo.

9. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla Giunta regionale l’elenco delle associazioni iscritte all’albo.

10. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di tali elenchi.".

- Il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 48/1995 è il seguente:

“Art. 4. (Iniziativa degli Enti locali)

1. In relazione alle finalità di cui all’articolo 1, con particolare riferimento alle materie proprie e delegate, gli Enti locali favoriscono le attività delle associazioni.

2. Gli Enti locali possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte agli albi provinciali.".

- Il testo vigente dell’articolo 5 della l.r. 48/1995 è il seguente:

“Art. 5. (Progetti di rilievo regionale)

1. Le condizioni ed i requisiti per l’ammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e progetti di attività presentati da associazioni iscritte agli albi provinciali, sono disciplinati dalle leggi regionali di settore.

2. Per i progetti di rilevante interesse regionale, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con associazioni iscritte agli albi provinciali.

3. La Regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realtà associativa, favorendo la più larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.

4. Annualmente la Giunta regionale provvede ad informare il Consiglio regionale, attraverso una comunicazione alla Commissione consiliare competente, sullo stato di attuazione della legge e sulle convenzioni stipulate.".


Nota all’articolo 17

- La l.r. 48/1995 è pubblicata sul BUR del 12 aprile 1995, n. 15.


Note all’articolo 18

- Il testo vigente dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo vigente dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".