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Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2006
Codice 25.3
D.D. 4 novembre 2005, n. 1720
R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 65/05 per autorizzazione a lavori di sistemazione idraulica del Rio Villa, in loc. Voragno di Ceres. Richiedente: Comune di Ceres, C.F. 83000610010
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare a fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Ceres, alla realizzazione delle opere di cui in premessa sul Rio Villa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione prevista nellalveo del corso dacqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano dappoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. l opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nellesistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato, ad andamento curvo, senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad unaltezza non superiore alla quota dellesistente / previsto piano di campagna;
5. le movimentazioni di materiale dalveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso dacqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché lutilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
7. leventuale asportazione / uso di materiale demaniale dalveo, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Settore;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante lesecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
10. i lavori in argomento dovranno essere ultimati entro il termine di mesi 18 (diciotto), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva leventuale concessione di proroga;
11. lautorizzazione si intende rilasciata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
12. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
14. ai sensi della l.r. 12/2004 e regolamento dattuazione è autorizzata loccupazione del sedime demaniale idrico per la realizzazione delle opere;
15. lautorizzazione è accordata ai fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
16. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad ultimazione delle opere, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
17. prima dellinizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni comunali, di cui al d.lgs 42/2004 vincolo paesistico, l.r 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc);
18. ai sensi dellart. 7 del R.D. 1486/1914, al fine di consentire verifiche da parte di agenti del Servizio Provinciale Tutela Fauna circa leventuale recupero ittico, occorre dare preavviso dellinizio lavori di almeno sette giorni (fax 011/8613973).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi