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Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2006

Codice 25.7
D.D. 28 ottobre 2005, n. 1685

Autorizzazione idraulica per l’occupazione temporanea dell’alveo del rio Membra, mediante la realizzazione di due basamenti provvisori in cls. per il montaggio del ponteggio, per la messa in sicurezza del canale adduttore in pietra dell’ “Antica Fucina sul Monte Mesma”, in territorio del Comune di Ameno (NO). Richiedente: Ente di Gestione delle Riserve Naturali Speciali del Monte Mesma ecc

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Ente di Gestione delle Riserve Naturali Speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione, con sede in Orta San Giulio via Sacro Monte, (omissis) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza debitamente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, inoltre durante il periodo di occupazione dell’alveo, in caso di piogge intense, dovranno essere adottate tutte le iniziative atte alla sorveglianza del regolare deflusso delle acque;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. alla scadenza del periodo di utilizzazione concesso, le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. il committente alla scadenza degli 11 (undici) mesi, decorrenti dalla data della presente determinazione, dovrà rimuovere le opere in questione e darne comunicazione a questo Settore;

6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine stabilito;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del lago interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il concessionario, in quanto Ente Strumentale Della Regione Piemonte, non dovrà corrispondere alcun canone, ai sensi della L.R. n. 12/2004, per l’occupazione temporanea di aree appartenenti al demanio fluviale, ma dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 14/R del 6.12.2004;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs. n.42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi