Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2006
Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8.
Disposizioni in materia di collaborazione e supporto allattività degli enti locali piemontesi.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Assistenza tecnico-amministrativa delle province)
1. La Regione Piemonte trasferisce alle province risorse finanziarie per incrementare, nellambito delle funzioni di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali), lattività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali ubicati nel proprio territorio con particolare attenzione per quelli di minore dimensione.
2. I criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, anche tenuto conto, per il primo anno successivo allentrata in vigore della presente legge, del numero di comuni e del numero di abitanti per provincia nonché della tipologia di progetti relativi allattività di assistenza tecnico - amministrativa delle singole province.
3. Per gli anni successivi, i criteri di cui al comma 2 sono ridefiniti dalla Giunta regionale in base alleffettivo svolgimento da parte delle singole province dellattività di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
4. Le province trasmettono annualmente alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ed alla Giunta regionale i risultati dellattività di cui al comma 1.
Art. 2
(Consulenza regionale)
1. La Regione attiva un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi singoli o associati che ne facciano richiesta, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, rivolto a fornire elementi di studio, di valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dallapplicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
2. Lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 è assicurato, secondo modalità organizzative stabilite dalla Giunta regionale con apposito regolamento, anche avvalendosi di soggetti ed organismi decentrati ed esterni allAmministrazione in grado di garantire contributi specializzati, con particolare riguardo nelle seguenti materie:
a) giuridico-amministrativa;
b) contabilità e finanza locale;
c) urbanistica e pianificazione territoriale.
3. La Giunta regionale presenta annualmente alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali una relazione informativa sullattività di consulenza di cui al comma 1.
Art. 3
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dellattuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di incremento nellattività di assistenza tecnico-amministrativa svolta direttamente o attraverso lassistenza tecnico-amministrativa delle province.
2. A tal fine, entro un anno dallentrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione che provvede ad identificare:
a) le modalità di allocazione delle risorse finanziarie stanziate a favore delle province;
b) lo sviluppo dellattività di assistenza tecnico-amministrativa delle province;
c) gli oggetti prevalenti delle richieste di assistenza pervenute e lidentità degli enti che si sono rivolti al servizio di assistenza tecnico-amministrativa;
d) lindividuazione delle difficoltà incontrate dalle province nello svolgimento dellattività di assistenza tecnico-amministrativa;
e) lammontare delle risorse finanziarie utilizzate per lattuazione del servizio gratuito di consulenza regionale;
f) gli oggetti prevalenti dellattività prestata da tale servizio;
g) lidentità degli enti beneficiari.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata nel bilancio di previsione per lanno finanziario 2006 la spesa complessiva di euro 450 mila, in termini di competenza e di cassa, imputata allUnità previsionale di base (UPB) 05991 (Affari istituzionali processo di delega Direzione - Titolo I - spese correnti) e ripartita in:
a) euro 250 mila, per lo svolgimento dellattività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali, secondo i criteri di cui allarticolo 1, comma 2;
b) euro 200 mila, per lespletamento dellattività di consulenza agli enti locali di cui allarticolo 2.
2. Alle spese di cui al comma 1, si fa fronte riducendo di pari importo, in termini di competenza e di cassa, le risorse finanziarie della UPB 09011 (Bilanci e finanze. Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2006.
3. Per gli anni 2007 e 2008, alla spesa annua di cui al comma 1, si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 febbraio 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 131.
- Presentata dai Consiglieri regionali Vignale, Casoni, Botta, Boniperti e Ghiglia il 29 luglio 2005.
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 agosto 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Proposta di legge n. 143
Istituzione Servizio di Consulenza amministrativa gratuita ai Comuni piemontesi.
- Presentata dai Consiglieri regionali Bizjak, Lepri, Motta, Cattaneo, Laus, Rabino, Rostagno e Rutallo il 19 settembre 2005.
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 22 settembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Disegno di legge n. 163
Disposizioni in materia di collaborazione e supporto allattività degli enti locali piemontesi.
- Presentato dalla Giunta regionale l8 novembre 2005.
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l8 novembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 16 gennaio 2006 con relazione di Alessandro Bizjak.
- Approvato in Aula il 31 gennaio 2006 con 43 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 19 del d. lgs. n. 267/2000 è il seguente:
Art. 19. (Funzioni)
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o lintero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dellambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa ledilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.".
Note allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:
Art. 8. (Legge finanziaria).
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo dellarticolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30. (Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".