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Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

D.G.P. di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di derivazione idroelettrica sul fiume Tanaro in località Isola nel Comune di Bastia Mondovì (Cn)

Deliberazione G.P. n 10 del 12 gennaio 2006.

Progetto di derivazione idroelettrica sul Fiume Tanaro in località Isola nel Comune di Bastia Mondovì.

Proponente: Berra Sergio(omissis).

Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell’intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati nelle due Conferenze dei Servizi i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

- rilevato altresì che nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, gli interventi in progetto, così come risultanti a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente su richiesta dell’autorità competente nonché di quelle dallo stesso presentate di propria iniziativa, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità, è emersa la compatibilità ambientale dell’intervento in progetto

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’intervento alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 24 Giugno 2004 e del 18 novembre 2005;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di derivazione idroelettrica sul Fiume Tanaro in località Isola nel Comune di Bastia Mondovì, presentato da parte del Sig. Berra Sergio, residente a (omissis), in quanto -nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate- gli interventi in progetto, così come risultanti a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente su richiesta dell’autorità competente nonché di quelle dallo stesso presentate di propria iniziativa, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità;

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il canale di adduzione in progetto dovrà essere realizzato completamente a cielo aperto (ipotesi n. 1 dell’Allegato 5 delle integrazioni);

- Il DMV da lasciar defluire liberamente a valle dell’opera di presa dovrà essere pari a 2300 l/s;

- Nel corso dei lavori dovrà essere costantemente verificato che le operazioni di scavo della galleria non arrechino danni alle vicine abitazioni;

- Dovranno essere installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, della portata rilasciata, nonché della portata defluente in alveo a monte della traversa. I risultati dovranno essere trasmessi a cura del concessionario con frequenza annuale a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto sia all’Amministrazione Provinciale sia ad altri Enti eventualmente individuati da apposito regolamento regionale. Caratteristiche, tipologia e ubicazione dovranno essere presentate nel progetto esecutivo ed approvate dall’Autorità Concedente.

- Per tutta la durata di funzionamento della derivazione, in corrispondenza dell’opera di presa dovrà essere presente ed accessibile, al Personale addetto al controllo, un dispositivo di evidenziazione (display) dei suddetti parametri; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- I risultati del monitoraggio della qualità fisico-chimico e biologica del Fiume Tanaro condotto così come proposto a pagg. 22-23 dell’Allegato 3 delle integrazioni, dovranno essere annualmente trasmessi agli Enti di controllo e al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo. Detto obbligo sia inserito nel disciplinare. Qualora in conseguenza della sottrazione di acqua si evidenzi, a seguito dei suddetti monitoraggi, un decremento delle classe di qualità biologica I.B.E. rispetto a quella esistente sarebbe necessario elevare ulteriormente l’entità di rilascio del DMV secondo quanto verrà disposto dalla Provincia. In tal caso dovrà altresì venire predisposto un adeguamento delle soglie dell’imbocco della scala di risalita dell’ittiofauna in funzione della nuova portata che dovrà defluire.

- Tutte le mitigazioni e compensazioni ambientali previste dal progetto dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza per tutta la durata di funzionamento della derivazione.

- Si richiami, sia nella Determina di concessione di derivazione sia nel disciplinare, l’obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dall’art.12-bis del RD 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti.

- Qualora si avesse la cessazione dell’attività, la Società proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento dell’opera di presa ed al ripristino dell’alveo nello stato ante operam; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- Al fine di espletare le funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della LR 40/98 e s.m.i., nel disciplinare sia previsto l’obbligo di comunicare anticipatamente la data dell’inizio lavori ed il relativo cronoprogramma nonché la data di ultimazione lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’Arpa Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

3. i dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 24 Giugno 2004 e del 18 novembre 2005, conservati agli atti dell’Ente;

4. di dare atto altresì del parere espresso da parte del Comando RCF Interregionale Nord con nota prot. di ric.n. 39600 del 20.07.2004 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale(Allegato 6);

5. di dare atto che, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., è stato considerato acquisito l’assenso dell’ASL 16 in quanto il suddetto Ente non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;

6. di rinviare la formalizzazione della concessione di derivazione ex R.D. 1775/1933 e s.m.i. ed ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

7. di dare atto che, a seguito della formale richiesta, intervenuta nel corso del presente procedimento di VIA, di trasferire la titolarità della domanda di concessione di derivazione d’acqua alla Società Electricber srl, il disciplinare di concessione dovrà essere sottoscritto dalla Società Electricber srl e la concessione a derivare sarà rilasciata in capo alla medesima;

8. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

9. di rinviare altresì la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bastia Mondovì, da assumere oltre i termini del presente procedimento, subordinatamente alla preventiva acquisizione da parte del proponente della disponibilità di tutti i terreni oggetto di intervento e dopo la formalizzazione delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. ed ai sensi del R.D. 1775/1933 e del D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, connesse al presente procedimento;

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera;

11. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 3, 4, 5. sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex R.D. 1775/1933 e s.m.i. ed ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, ex L.R. 45/89 e s.m.i., ex R.D. 523/1904, ex D.Lgs 42/2004;

12. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

13. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

14. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale ex L.R. 56/77 e s.m.i.. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

15. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

17. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

18. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)