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Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della DItta “Sola Gianluca Vivai”, subentrata con istanza in data 15.03.2004 alla domanda pervenuta in data 4 aprile 2001 della Azienda Florovivaistica Sola Alfredino, di concessione preferenziale di derivazione d’acqua, per uso agricolo, da un pozzo ubicato in Comune di Vigliano Biellese. Assenso. P.P. Vigliano B. 17

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16 settembre 2004 dal Sig. Sola Gianluca, in qualità di Titolare della Ditta, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Ditta “Sola Gianluca Vivai” (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 2,6 e medi 0,69 d’acqua, per un totale di metri cubi annui 22.000 d’acqua, prelevati da un pozzo ubicato al foglio di mappa n. 4, particella n. 79, del Comune di Vigliano Biellese, da adibire ad uso agricolo;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 3,27 previsti per l’anno solare 2005, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 31 gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato