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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5.

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

2. La Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa è classificata di rilievo regionale ai sensi dell’articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in materia di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12), inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

Art. 2.

(Confini)

1. I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, incidenti sul territorio del Comune di Biella e di proprietà dell’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25.000.

2. Il territorio della Riserva naturale speciale è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa.

Art. 3.

(Finalità)

1. Le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale sono individuate nell’ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell’articolo 1 della l.r. 12/1990 e negli articoli 4, 5 e 6 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ratificata e resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, in attuazione della quale il Sacro Monte di Oropa è iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale, nell’ambito del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, con decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO riunitosi a Parigi il 3 luglio 2003.

2. Il Comune di Biella e l’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa operano per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e del suo contesto paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future.

3. L’istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa ha, in particolare, le seguenti finalità:

a) mantenere e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto;

b) garantire i necessari interventi di manutenzione, ripristino, conservazione e valorizzazione del complesso storico, artistico e architettonico;

c) garantire il ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici dell’area protetta e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei ad essa connessi;

d) promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole:

1) che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale;

2) che garantiscono l’utilizzo ecosostenibile delle risorse;

3) che meglio si integrano e partecipano al processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica e alla definizione e al mantenimento di corridoi ecologici;

4) che contribuiscono allo sviluppo dell’eco-turismo;

e) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all’attuazione della direttiva 92/43/CEE), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

f) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche inerenti l’area protetta;

g) assicurare la fruizione sociale dell’area della Riserva naturale speciale a fini culturali, scientifici, ricreativi e didattici;

h) sostenere iniziative di documentazione, promozione e fruizione turistica.

Art. 4.

(Gestione)

1. Il Comune di Biella esercita le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3.

2. Il Comune di Biella:

a) predispone e approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione;

b) adotta il piano d’area;

c) attua, per quanto di competenza, il piano unitario di gestione;

d) assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

3. Il Comune di Biella e l’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stipulano una convenzione che definisce i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3.

4. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle attività, il Comune di Biella costituisce un comitato di coordinamento e di gestione in cui sono rappresentati il Comune stesso, l’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la Soprintendenza regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, l’Agenzia turistica locale biellese, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste.

Art. 5.

(Piano unitario di gestione)

1. Il piano unitario di gestione è lo strumento previsto dall’UNESCO e predisposto per la candidatura del sito Sacri monti del Piemonte e della Lombardia. Il piano definisce le modalità di una gestione organica ed unitaria del sito che garantisca il raggiungimento coerente degli obiettivi di tutela, di conservazione, di valorizzazione e di promozione socio-economica.

2. Il piano unitario di gestione definisce, in particolare, le azioni prioritarie, le strategie e gli strumenti operativi; la programmazione, la pianificazione, il coordinamento e il controllo delle azioni poste in essere; le attività di monitoraggio e le competenze.

3. Il piano unitario di gestione è sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche interessate, dalle istituzioni religiose e dalle soprintendenze competenti per territorio.

4. Il piano unitario di gestione è predisposto e aggiornato dal gruppo operativo di lavoro permanente costituito dai rappresentanti delle istituzioni che lo hanno sottoscritto.

Art. 6.

(Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio dell’area protetta trovano applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell’area protetta è vietato:

a) aprire e coltivare nuove cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dal soggetto gestore oppure previste dal piano d’area;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell’area protetta.

3. L’uso del suolo e l’edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d’area.

4. Le norme relative all’utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 12/1990.

5. Per le specie faunistiche presenti nell’area protetta ed elencate nell’allegato D, lettera a), del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997 si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del regolamento medesimo.

6. L’esercizio dell’attività venatoria all’interno dell’area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

7. L’utilizzo e la fruizione dell’area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 12/1990.

Art. 7.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale è affidata:

a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

b) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Biella;

c) al Corpo forestale dello Stato;

d) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale), previa convenzione con il Comune di Biella;

e) agli agenti di vigilanza di altre aree protette, previa convenzione con il Comune di Biella.

Art. 8.

(Piano d’area)

1. La Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa è soggetta a piano d’area ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l’efficacia e le procedure di modifica.

2. Il piano d’area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs 42/2004 e ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).

3. Il piano d’area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra il Comune di Biella, l’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la Provincia di Biella e la Regione Piemonte.

4. Il piano d’area è adottato, entro un anno dalla istituzione dell’area protetta, dal Comune di Biella, che lo trasmette alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte e ne dà notizia sull’albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

5. Il Comune di Biella esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell’elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l’elaborazione del Piano d’area definitivo.

6. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d’area al Consiglio regionale per l’approvazione.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e di cui all’articolo 11, comma 1, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. L’inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all’articolo 11, comma 2, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

4. L’inosservanza delle disposizioni relative all’esercizio dell’attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. L’inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l’obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Biella, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000.

6. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni, e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (in materia di sanzioni amministrative inerenti le aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46.

Art. 10.

(Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5)

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 (Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea), è inserito il seguente:

“Art. 14 bis. (Istituzione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei)

1. È istituito presso il Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei.

2. Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità:

a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;

b) sviluppo dell’atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;

c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;

d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea che, per garantirne il funzionamento si avvale del personale dell’ente stesso.

4. Le attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito sacri monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal Comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.

5. Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato Scientifico composto da quattro membri esperti di cui due designati dalla Regione, uno dall’Università di Torino, uno d’intesa tra gli enti di gestione dei sacri monti del Piemonte istituiti come aree protette e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato è nominato dall’Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro monte di Crea che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione Piemonte. Ai membri del Comitato scientifico spetta per ogni riunione, fatte salve le eventuali indennità di rimborso spese previste dalle vigenti leggi in materia, un gettone dello stesso importo di quello assegnato ai componenti il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette.

6. Agli oneri per la gestione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei si provvede mediante le risorse stanziate sul bilancio dell’Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea.”.

Art. 11.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fino alla approvazione del piano d’area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), modificato dall’articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Biella. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

2. Fino all’approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 12 della l.r. 57/1979.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, stimati complessivamente in 400.000,00 euro per gli anni 2005 e 2006, si provvede, nell’ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo I - Spese correnti) per 100.000,00 euro, nell’ambito della UPB 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II - Spese di investimento) per 300.000,00 euro, mediante la riduzione della dotazione finanziaria delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - Spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005-2007.

2. Agli oneri per la costituzione e la gestione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, stimati in euro 50.000,00 per l’anno 2005 e 100.000,00 per l’anno 2006, si provvede, nell’ambito della UPB 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo I - Spese correnti), mediante la riduzione di pari importo della dotazione finanziaria della UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.

3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d’area e nel piano naturalistico sono introitate nel bilancio del Comune di Biella.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 febbraio 2005

Enzo Ghigo

Allegato A.
Cartografia (articolo 2)


LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 629.

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei presso il Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea.

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 marzo 2004.

Assegnato alla V commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva.

il 30 marzo 2004.

- Sul testo sono state svolte consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 novembre 2004 con relazione di Marco Botta, Patrizia D’Onofrio.

- Approvato in Aula il 16 febbraio 2005, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- La legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, reca: “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)”.

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 6.(Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita’ ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

a) i confini;

b) la classificazione secondo le tipologie previste all’articolo 5;

c) la gestione;

d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;

e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;

f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzi i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest’ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e’ disciplinato all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.".

- Il testo dell’articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

“3. L’individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l’approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi.”.


Note all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 1. (Finalita’)

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l’ambiente, di assicurare alla collettivita’ il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attivita’ agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell’articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.".

- Il testo dell’articolo 4 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 16.11.1972, ratificata e resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, è il seguente:

“Articolo 4

Ogni Stato parte della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di assicurare l’identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2 e situato sul suo territorio, incombe in primo luogo su di lui. Si sforza di agire a tale scopo sia con le proprie forze, utilizzando al massimo le proprie risorse, sia in caso di necessità, con l’aiuto e la cooperazione internazionali, in particolare sul piano finanziario, artistico, scientifico e tecnico, delle quali può beneficiare.".

- Il testo dell’articolo 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, ratificata e resa esecutiva dalla l. 184/1977, è il seguente:

“Articolo 5

Al fine di assicurare una tutela e una conservazione più efficaci e una valorizzazione più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale, situato sul loro territorio e nelle condizioni adeguate a ciascun paese, gli Stati parti della presente Convenzione si adopereranno nella misura del possibile:

a) per adottare una politica generale mirante ad assegnare al patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita sociale e ad inserire la tutela di tale patrimonio nei programmi di pianificazione generale;

b) per istituire sul proprio territorio, se non sono stati ancora creati, uno o più servizi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale adeguato e di mezzi che consentono di condurre a termine i compiti che loro incombono;

c) per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di lavoro che consentano ad uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il suo patrimonio culturale e naturale;

d) per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per l’identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione il restauro di questo patrimonio; e

e) per favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nonché per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo campo.".

- Il testo dell’articolo 6 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, ratificata e resa esecutiva dalla l. 184/1977, è il seguente:

“Articolo 6

1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2, e senza pregiudizio dei diritti previsti dalla legislazione nazionale relativamente a detto patrimonio, gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui tutela ha il dovere di cooperare tutta la comunità internazionale.

2. Gli Stati parti si impegnano di conseguenza e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a concorrere all’identificazione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11, se lo richiedono gli Stati sul cui territorio si trova.

3. Ogni Stati parte della presente Convenzione si impegna a non adottare deliberatamente alcuna misura che possa direttamente o indirettamente arrecare danno al patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2, situato nel territorio di altri Stati parti della presente Convenzione.".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 reca: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”.


Note all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 24 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 24. (Piani di assestamento forestale)

1. Per la redazione, l’approvazione e l’attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge ,regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dall’istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento e’ espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.

3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.

4. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell’articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

5. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell’attuazione di previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell’articolo 20.

6. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell’articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.".

- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 del D.P.R. 357/1997 è il seguente:

“8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all’allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.".

- La legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 reca: “Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate.”.

- Il testo dell’articolo 28 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 28 (Utilizzo e fruizione)

1. L’utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attivita’ silvo-pastorali, nonche’ a garantire l’accessibilita’ a soggetti disabili.

4. Le aree di proprieta’ privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo.".


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale), è il seguente:

“Art. 37 (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L’organizzazione e le modalita’ di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all’art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo. [2] Per l’istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.".


Note all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 23 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 23 (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell’articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area e’ obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Citta’ Metropolitana, Comunita’ Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e’, comunque, prevista, a seguito dell’adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avvenuta adozione con l’individuazione della sede in cui chiunque puo’ prendere visione degli elaborati;

c) l’esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definifivo al Consiglio Regionale per l’approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l’adozione e per l’esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell’Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validita’ a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all’articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell’articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell’articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l’obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell’attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell’articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell’articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.".

- Il testo dell’articolo 143 Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , è il seguente:

“Articolo 143 (Piano paesaggistico)

1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:

a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;

c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.

3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;

d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

h) individuazione, ai sensi dell’articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’articolo 145.

5. Il piano può altresì individuare:

a) le aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell’àmbito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.

6. L’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonché dall’inclusione dell’area nelle categorie elencate all’articolo 142.

7. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all’articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici. Nell’accordo è stabilito il termine entro il quale è completata l’elaborazione d’intesa, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all’elaborazione d’intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

11. L’accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

12. Qualora l’accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l’elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.".

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici), è il seguente:

“Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela)

1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici e’ promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:

a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;

b) l’istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell’area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la formazione dei Piani Paesistici a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonche’ ai sensi dell’art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell’art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;

e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;

f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

g) l’adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell’ambiente e del paesaggio di cui all’art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all’art. 8, di criteri ed indirizzi per l’attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.".


Note all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 94, comma 3, lettera a), della l.r. 44/2000, è il seguente:

“Art. 94 (Funzioni delle Province)

3. Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d’area;".

- Il capo I (relativo a “Le sanzioni amministrative”), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), comprende gli articoli dall’1 al 43. “.

- La legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, reca: “Procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate”.


Nota all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. (Tutela ed uso del suolo), è il seguente:

“Art. 13.(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)

[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche’ non comportino la realizzazione di nuovi locali ne’ modifiche alle strutture od all’organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita’ mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;".

- Il testo dell’articolo 12 della 57/1979, è il seguente:

“Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

[1] Fino all’approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43,

i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell’Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

[2] Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.

[3] È sempre vietato l’abbattimento e l’indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 3 marzo 2005 (ndr)