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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 settembre 2005, n. 5/R

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R.”

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004. n. 6/R, 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-783 del 7 settembre 2005;

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R.”

Art. 1.
(Modifica dell’articolo 7 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Al comma 7 dell’articolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, dopo le parole: “autorità concedente”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “entro sei mesi dalla data di decesso del titolare della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.”.

Art. 2.
(Modifica dell’articolo 19 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Il comma 8 dell’articolo 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è sostituito dal seguente:

“8. Il canone delle concessioni di cui al comma 1, lettere b) e c), relativo alle occupazioni pari o inferiori a 1 mq., è determinato in misura fissa in euro 100,00 annue.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 settembre 2005

Mercedes Bresso

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 settembre 2005 (ndr)

















Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R