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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visto il regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interne piemontese);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-14642 del 31 gennaio 2005

emana

il seguente regolamento


REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 5 AGOSTO 2004, N. 6/R (DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI SULLE AREE APPARTENENTI AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA PIEMONTESE).

Art. 1.

(Modifica all’articolo 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Al comma 3 dell’articolo 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: “comma 5", sono sostituite dalle seguenti: ”comma 7".

Art. 2.

(Modifica all’articolo 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è inserito il seguente:

“4 bis. Il canone annuo per la concessione di edifici o parti di essi di proprietà dello Stato, è determinato, dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, sulla base dei valori locativi in comune commercio.”

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Al comma 1 dell’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: “comma 9", sono sostituite dalle seguenti: ”comma 10".

2. Al comma 2 dell’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: “comma 9", sono sostituite dalle seguenti: ”comma 10".

3. Al comma 6 dell’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: “i 150 giorni successivi all’entrata in vigore della presente disciplina”, sono sostituite dalle seguenti: “il 1° giugno 2005".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 31 gennaio 2005.

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 3 febbraio 2005 (ndr)