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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2005, n. 4/R
Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa);
Vista la legge regionale 25 luglio 1994, n. 27;
Visti i regolamenti regionali 31 luglio 2001, n. 10/R e 26 luglio 2004, n. 5/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-301 del 20 giugno 2005;
emana
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68..
SOMMARIO
Capo I
Finalità e disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Criteri di ammissione ai contributi)
Art. 3 (Valutazione delle istanze, assegnazione e liquidazione dei contributi)
Art. 4 (Decadenza e sanzioni)
Capo II
Settori teatrali
Art. 5 (Attività teatrale stabile)
Art. 6 (Compagnie teatrali)
Art. 7 (Circuiti teatrali regionali)
Art. 8 (Residenze multidisciplinari)
Art. 9 (Centro regionale universitario per il teatro)
Capo III
Norme transitorie e finali
Art. 10 (Norma transitoria)
Art. 11 (Abrogazione)
Art. 12 (Urgenza)
Capo I
Finalità e disposizioni generali
Art. 1.
(Finalità)
1. Nellambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti aventi sede legale in Piemonte compresi tra quelli specificati allarticolo 2 della l.r. 68/1980, che svolgono attività teatrali, in via continuativa e con carattere di professionalità.
2. Le finalità generali individuate dalla l.r. 68/1980 si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:
a) la promozione e lequilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio piemontese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dallarticolo 7 della l.r. 68/1980;
b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali e scolastiche interagiscano nellopera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;
c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in unottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano;
d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando unattenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;
e) la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro, del patrimonio di storia e identità culturale della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.
3. Lazione di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in unottica di programmazione annuale, così come indicato nellarticolo 2 della l.r. 68/1980. Larticolazione degli interventi a sostegno delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nellambito di articolati e organici progetti culturali a carattere annuale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, le Residenze multidisciplinari di cui allarticolo 9 vengono valutate sulla base di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.
Art. 2.
(Criteri di ammissione ai contributi)
1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui allarticolo 2 della l.r. 68/1980 che presentano istanza di contributo entro il 15 settembre dellanno antecedente al periodo per il quale viene richiesto il contributo.
2. Le richieste di contributo devono pervenire con cadenza annuale e lassegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della l.r. 68/1980 viene attuata su base annuale, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui allarticolo 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste nellanno precedente e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le richieste di contributo relative allarticolo 9 devono pervenire con cadenza triennale, entro il 15 ottobre di ogni triennalità, a partire dallanno 2004. Lassegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della l.r. 68/1980 viene attuata su base triennale ed erogata annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui allarticolo 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste nellanno precedente e la permanenza dei requisiti di ammissibilità.
4. Coerentemente con lobiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, così come evidenziato dallarticolo 1, comma 1, sono ammessi ai contributi i soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni a far data dalla scadenza per la presentazione delle istanze, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.
5. Per attività continuativa si intende la realizzazione nel corso dellanno solare di almeno 30 recite di propri spettacoli. Tale parametro quantitativo costituisce requisito minimo indispensabile per laccesso ai benefici di cui al presente regolamento, con eccezione per i soggetti di cui agli articoli 9 e 10.
6. A partire dallanno 2006, per attività continuativa si intende la realizzazione, nel corso dellanno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, di un minimo di 300 giornate lavorative.
7. Qualora un soggetto richiedente, di recente costituzione, dimostri la continuità del proprio nucleo artistico e la precedente ammissione ai benefici della l.r. 68/1980 sotto altra denominazione e ragione sociale, viene concessa deroga a quanto previsto dal comma 4.
Art. 3.
(Valutazione delle istanze, determinazione ed erogazione dei contributi)
1. Lentità dei contributi viene determinata annualmente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di spettacolo, nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati dal presente regolamento relativi agli specifici settori di attività, sulla base di unequilibrata valutazione del progetto artistico e del programma di attività per lanno considerato e dellattività realizzata nellanno precedente, con particolare riferimento ai dati risultanti dalla dichiarazione di cui al comma 5e tenuto conto in particolare:
a) della consistenza del nucleo artistico e tecnico;
b) del numero delle giornate lavorative ed entità dei relativi oneri;
c) degli investimenti e attività di produzione;
d) del numero degli spettatori paganti presenti ai propri spettacoli nonché della diffusione dei propri spettacoli sul territorio regionale e nazionale e della partecipazione a stagioni, festival ed eventi allestero;
e) dellattività di ospitalità in proprie stagioni e rassegne e del relativo numero di spettatori paganti.
2. Ai fini della determinazione dei contributi i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione, da presentarsi utilizzando lapposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente:
a) dettagliato progetto annuale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo o comunque entro il 31 ottobre;
b) consuntivo delle attività svolte nellanno precedente allanno considerato, da presentarsi entro il 28 febbraio.
3. A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui allarticolo 9 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio, sulla base del progetto triennale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attività dettagliati per il secondo e il terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando lapposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.
4. I contributi vengono erogati secondo la seguente articolazione:
a) ai soggetti che hanno beneficiato di contributo regionale ai sensi della l.r. 68/1980 nei tre anni precedenti a quello per cui è stata presentata listanza, il contributo viene erogato in ununica soluzione, ad approvazione del provvedimento di assegnazione da parte della struttura regionale competente e previa verifica dellavvenuta realizzazione delle attività previste nel corso dellanno precedente;
b) agli altri soggetti il contributo viene erogato in due quote: la prima quota in acconto, pari all80 per cento del contributo complessivo, ad approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte della struttura regionale competente e previa verifica dellavvenuta realizzazione delle attività previste nel corso dellanno precedente; la seconda, per il restante 20 per cento, a saldo, previa verifica dellavvenuta realizzazione delle attività previste dal progetto annuale.
5. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 4, entro il termine del 28 febbraio, di cui al comma 2, lettera b), i soggetti beneficiari devono presentare, ai sensi dellarticolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività:
a) numero delle giornate lavorative;
b) numero delle giornate recitative;
c) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
d) titolo delle riprese e relative repliche;
e) numero di spettatori agli spettacoli propri;
f) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
g) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne e festival);
h) uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della compagnia e della sala teatrale, allallestimento degli spettacoli, allospitalità e ad altre attività complementari;
i) entrate articolate in contributi e incassi.
6. Considerata la necessità di valutare in modo certo e tempestivo i dati relativi alle giornate lavorative, entro il termine di cui al comma 5 i soggetti beneficiari sono tenuti altresì a presentare lattestazione liberatoria rilasciata dallEnte nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) comprovante lassolvimento degli obblighi contributivi dellanno precedente.
7. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e lavvenuta realizzazione dellattività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, e condizionando, ove opportuno, lerogazione dellintero contributo, o di parte dello stesso, allesito della verifica.
8. Qualora dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2 e 3, si rilevi una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, è disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la proporzionale riduzione del contributo previsto nellanno in corso fino allesclusione dai benefici di legge, qualora si rilevi una sopravvenuta mancanza dei requisiti di accesso.
Art. 4.
(Decadenza e sanzioni)
1. E disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già versate nel periodo in corso:
a) in mancanza delle dichiarazioni e della documentazione di cui allarticolo 3;
b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui allarticolo 3, comma 2 o di bilancio consuntivo annuale non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e motivate allamministrazione regionale e da questa accolte.
2. Lavvio del procedimento di decadenza è comunicato allinteressato ai sensi dellarticolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.
Capo II
Settori teatrali
Art. 5.
(Attività teatrale stabile)
1. Per attività teatrale stabile si intende lattività di interesse pubblico, così come definita e articolata nella normativa statale in materia, contraddistinta da una progettualità integrata di produzione, ricerca, attività formativa, promozione e ospitalità e da specifiche finalità artistiche, culturali e sociali.
2. Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:
a) la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;
b) lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;
c) unequilibrata diffusione delle attività di promozione della cultura teatrale sullintero territorio, in collaborazione con le altre strutture piemontesi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative;
i teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificità e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realtà teatrale piemontese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualità con organismi professionali e singoli artisti.
3. A tal fine i piani di intervento elaborati dai teatri stabili devono prevedere tra laltro:
a) collaborazioni produttive con soggetti teatrali piemontesi;
b) messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti piemontesi;
c) realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
d) creazione di stabili rapporti con lUniversità e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalità, costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento, quali il Dipartimento per le arti, la musica e lo spettacolo (DAMS), il Centro regionale universitario per il teatro (CRUT), lIRRE Piemonte;
e) valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della regione;
f) attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.
Art. 6.
(Compagnie teatrali)
1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo rivestito dalle Compagnie allinterno del sistema teatrale piemontese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonché allo sviluppo professionale e produttivo del settore.
2. La Regione sostiene le Compagnie teatrali la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, di continuità del nucleo artistico nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.
Art. 7.
(Circuiti teatrali regionali)
1. La Regione Piemonte promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale piemontese.
2. A tal fine lattività dei Circuiti teatrali regionali deve essere finalizzata ad una precisa progettualità, indirizzata:
a) alla creazione di relazioni salde e costruttive con i diversi referenti territoriali;
b) alla definizione di articolate programmazioni che contemplino unequilibrata presenza delle diverse forme di espressività teatrale;
c) alla interazione con le realtà e le esperienze esistenti;
d) allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive piemontesi.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 gli organismi, cui afferisce la gestione dei Circuiti teatrali regionali, sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Piemonte documenti programmatici annuali con lindividuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:
a) instaurare rapporti funzionali con le diverse realtà locali (enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo le quali orientare il programma artistico, nonché per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;
b) prevedere, allinterno delle singole programmazioni, unadeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali piemontesi, anche al fine di consentire una più approfondita conoscenza della realtà teatrale regionale da parte del pubblico;
c) promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro più ampia accezione e con unadeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;
d) prevedere la realizzazione di attività collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attività di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.
Art. 8.
(Residenze multidisciplinari)
1. Al fine di favorire unequilibrata diffusione della cultura e dellarte teatrale sul territorio piemontese, nonchè di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realtà pubbliche e private, la Regione Piemonte promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di Residenze multidisciplinari.
2. Per Residenza multidisciplinare si intende la permanenza di una compagnia teatrale professionale, ammissibile ai benefici di legge ai sensi degli articoli 2 e 6, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più comuni, il cui rapporto con lente locale sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio, che preveda:
a) la disponibilità, da parte dellente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;
b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;
c) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dallattività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dallintegrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dellespressività artistica, che comprenda le seguenti attività:
1) lallestimento di almeno una produzione allanno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;
2) lorganizzazione di unarticolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una stagione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, salvo che tale stagione sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;
3) lindividuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i Circuiti regionali dello spettacolo;
4) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
5) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;
6) lattenzione al patrimonio culturale locale;
7) lattenzione ai processi di integrazione culturale;
d) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.
3. Listanza di sostegno regionale dei progetti di residenza deve essere presentata dal soggetto teatrale, ai sensi dellarticolo 2, unitamente alla convenzione che regola i rapporti con gli enti locali interessati.
4. La Regione Piemonte, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le Residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali, per un triennio rinnovabile una sola volta, un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalità previste dallarticolo 3.
5. Coerentemente con lobiettivo di favorire unequilibrata diffusione territoriale delle attività teatrali e tenuto conto che la parte prevalente delle Compagnie teatrali professionali ha sede legale e operativa nel capoluogo piemontese, il contributo regionale interviene in misura percentualmente maggiore sui progetti di residenza multidisciplinare realizzati al di fuori di tale ambito.
Art. 9.
(Centro regionale universitario per il teatro (CRUT))
1. Nellambito delle finalità di cui allarticolo 3 della l.r. 68/1980, la Regione Piemonte collabora con la Facoltà di Scienze della Formazione dellUniversità degli Studi di Torino per il funzionamento del Centro regionale universitario per il teatro, al fine di promuovere iniziative e attività di documentazione, ricerca, studio e collaborazioni drammaturgiche.
2. I rapporti fra la Regione Piemonte e la Facoltà di Scienze della Formazione relativi al Centro regionale universitario per il teatro sono regolati da apposita convenzione avente validità triennale, nel rispetto delle norme stabilite al Capo I.
Capo III
Norme transitorie e finali
Art. 10.
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il termine di cui allarticolo 2, comma 1 per la presentazione delle istanze per lanno 2006 è posticipato al 15 ottobre 2005.
Art. 11.
(Abrogazione)
1. E abrogato il regolamento regionale 26 luglio 2004, n. 5/R.
Art. 12.
(Urgenza)
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dellarticolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 20 giugno 2005
Mercedes Bresso
Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 giugno 2005 (ndr)