Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Legge regionale 4 luglio 2005, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all’articolo 3 della l.r 18/2004)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, è inserito il seguente:

“3 bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall’inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell’acquisizione del cane al servizio veterinario dell’ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni.”.

Art. 2.

(Modifica all’articolo 11 della l.r. 18/2004)

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, è sostituito dal seguente:

“1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.”.

Art. 3.

 (Modifica all’articolo 12 della l.r. 18/2004)

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale del 19 luglio 2004, n. 18, è sostituito dal seguente:

“1. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all’articolo 9, comma 1 ed all’articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 luglio 2005

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 40

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 maggio 2005.

- Riassunto dal Consiglio ex articolo 77 del Regolamento il 14 giugno 2005.

- Rinviato per l’esame in sede referente alla IV Commissione permanente, ex articolo 81 del Regolamento, il 17 giugno 2005.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 giugno 2005 con relazione di Antonino Boeti.

- Approvato in Aula il 28 giugno 2005 con 45 voti favorevoli e 2 non votanti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 7 luglio 2005 (ndr)