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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Legge regionale 4 luglio 2005, n. 8

Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Abrogazione di disposizioni regionali)

1. A seguito della cessazione delle funzioni del Comitato regionale di controllo sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 26 giugno 1973, n. 14 (Determinazione dell’indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate);

b) legge regionale 27 maggio 1980, n. 62 (Rideterminazione dell’indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni decentrate);

c) legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (Norme concernenti l’esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico);

d) legge regionale 28 aprile 1988, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 giugno 1973, n. 14, 12 agosto 1976, n. 42 e 27 maggio 1980, n. 62 “ Disciplina dei gettoni ed indennità per i componenti gli Organi di Controllo ”);

e) legge regionale 2 maggio 1989 n. 26 (Modifica alla L.R. 16 agosto 1984, n. 39 “Norme concernenti l’esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico”);

f) legge regionale 22 luglio 1992, n. 37 (Disposizioni in merito all’Organo regionale di controllo);

g) legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo);

h) legge regionale 23 marzo 1995, n. 42 (Legge regionale 22 settembre 1994, n. 40: “ Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo ”: sospensione di alcune disposizioni);

i) legge regionale 5 agosto 1996, n. 55 (Modificazioni alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 “ Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo ”);

l) i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).

Art. 2.

(Servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni)

1. La Regione, entro centottanta giorni, con specifica legge regionale, provvede ad assicurare, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione, un servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni piemontesi, singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli di minori dimensioni, finalizzato a fornire preventivi elementi di valutazione in merito all’adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell’attività amministrativa di loro competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 luglio 2005

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n.1

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 maggio 2005.

- Assegnato alla VIII commissione in sede referente l’ 8 giugno 2005.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 20 giugno 2005 con relazione di Aldo Reschigna.

- Approvato in Aula il 28 giugno 2005 con 35 voti favorevoli, 13 voti contrari e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 5 della l. r. 13/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Autorità d’ambito: competenze e controllo)

1. L’Autorità d’ambito esercita le funzioni elencate all’articolo 3, in nome e per conto di tutti gli Enti locali appartenenti all’ambito territoriale.

2. L’Autorità d’ambito:

a) approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l’erogazione del servizio;

b) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito degli istituti di cui all’articolo 7, comma 1, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;

c) determina le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari.

3. Ove non stabilito nella convenzione di cui all’articolo 4, comma 2, l’Autorità d’ambito individua tra gli Enti locali appartenenti alla stessa ovvero istituisce il soggetto cui demandare, in nome e per conto della medesima:

a) la predisposizione degli atti di cui al comma 2 nonché le ricognizioni, le indagini ed ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l’esecuzione delle proprie deliberazioni ed in particolare del programma di attuazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per l’erogazione del servizio, nonché la conclusione degli accordi di programma di cui all’articolo 10;

c) il compimento degli atti necessari all’affidamento della gestione del servizio, ivi compresa la stipula della convenzione di cui all’articolo 11 della l. 36/1994;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione del servizio;

e) ogni altra attività attribuitagli dall’Autorità d’ambito.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 7 luglio 2005 (ndr)