Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06
Legge regionale 4 luglio 2005, n. 8
Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo.
Il Consiglio regionale ha approvato.
La PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Abrogazione di disposizioni regionali)
1. A seguito della cessazione delle funzioni del Comitato regionale di controllo sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) legge regionale 26 giugno 1973, n. 14 (Determinazione dellindennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate);
b) legge regionale 27 maggio 1980, n. 62 (Rideterminazione dellindennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni decentrate);
c) legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (Norme concernenti lesercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico);
d) legge regionale 28 aprile 1988, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 giugno 1973, n. 14, 12 agosto 1976, n. 42 e 27 maggio 1980, n. 62 Disciplina dei gettoni ed indennità per i componenti gli Organi di Controllo );
e) legge regionale 2 maggio 1989 n. 26 (Modifica alla L.R. 16 agosto 1984, n. 39 Norme concernenti lesercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico);
f) legge regionale 22 luglio 1992, n. 37 (Disposizioni in merito allOrgano regionale di controllo);
g) legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo);
h) legge regionale 23 marzo 1995, n. 42 (Legge regionale 22 settembre 1994, n. 40: Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo : sospensione di alcune disposizioni);
i) legge regionale 5 agosto 1996, n. 55 (Modificazioni alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo );
l) i commi 4, 5 e 6 dellarticolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per lorganizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).
Art. 2.
(Servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni)
1. La Regione, entro centottanta giorni, con specifica legge regionale, provvede ad assicurare, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione, un servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni piemontesi, singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli di minori dimensioni, finalizzato a fornire preventivi elementi di valutazione in merito alladozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dellattività amministrativa di loro competenza.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 luglio 2005
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n.1
- Presentato dalla Giunta regionale il 16 maggio 2005.
- Assegnato alla VIII commissione in sede referente l 8 giugno 2005.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 20 giugno 2005 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 28 giugno 2005 con 35 voti favorevoli, 13 voti contrari e 2 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 5 della l. r. 13/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 5 (Autorità dambito: competenze e controllo)
1. LAutorità dambito esercita le funzioni elencate allarticolo 3, in nome e per conto di tutti gli Enti locali appartenenti allambito territoriale.
2. LAutorità dambito:
a) approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per lerogazione del servizio;
b) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nellambito degli istituti di cui allarticolo 7, comma 1, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;
c) determina le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari.
3. Ove non stabilito nella convenzione di cui allarticolo 4, comma 2, lAutorità dambito individua tra gli Enti locali appartenenti alla stessa ovvero istituisce il soggetto cui demandare, in nome e per conto della medesima:
a) la predisposizione degli atti di cui al comma 2 nonché le ricognizioni, le indagini ed ogni altra attività a ciò finalizzata;
b) lesecuzione delle proprie deliberazioni ed in particolare del programma di attuazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per lerogazione del servizio, nonché la conclusione degli accordi di programma di cui allarticolo 10;
c) il compimento degli atti necessari allaffidamento della gestione del servizio, ivi compresa la stipula della convenzione di cui allarticolo 11 della l. 36/1994;
d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sullerogazione del servizio;
e) ogni altra attività attribuitagli dallAutorità dambito..
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 7 luglio 2005 (ndr)