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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Legge regionale 6 luglio 2005, n. 10.

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni)

 1. La presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie e di tipologia distributiva degli esercizi di vendita di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alle relative disposizioni regionali di attuazione, è sospesa fino al 31 marzo 2006.

 2. La sospensione è disposta in relazione all’esigenza di monitorare lo stato di attuazione e gli effetti della riforma del commercio, recepita, a livello regionale, con legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e di verificare i contenuti della programmazione regionale di comparto.

 3. Sono escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le autorizzazioni dovute così come definite dalle disposizioni attuative relative agli indirizzi regionali generali ed ai criteri regionali di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.


Art. 2.

(Urgenza)

 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 luglio 2005

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 52

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 giugno 2005.

- Assegnato alla VII Commissione in sede referente il 17 giugno 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 5 luglio 2005 con relazione di Gian Piero Clement.

- Approvato in Aula il 5 luglio 2005 con 32 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione  coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.Piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

“Art. 9. (Grandi strutture di vendita)

   1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

   2. Nella domanda l’interessato dichiara:

   a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;

   b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;

   c) le eventuali comunicazioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.

   3. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell’insediamento ai criteri di programmazione di cui all’articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.

   4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d’utenza dell’insediamento interessato. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

   5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.".


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

   1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

   2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

   3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 7 luglio 2005 (ndr)