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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Regolamento regionale recante: “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visti i regolamenti regionali 25 novembre 2002, n. 14/R e 6 dicembre 2004, n. 15/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31-1043 del 10 ottobre 2005;

emana

il seguente regolamento

Regolamento Regionale recante: “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge Regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”

Sommario

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Misura del canone

Art. 3. Canoni minimi

Art. 4. Utenze pluriuso

Art. 5. Aggiornamento del canone

Art. 6. Arrotondamenti

Art. 7. Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 15/R

Art. 8. Norme finali

Art. 9. Entrata in vigore

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), disciplina la misura dei canoni regionali di concessione o di attingimento per l’uso di acqua pubblica (di seguito denominati canoni ove non diversamente specificato).

Art. 2.
(Misura del canone)

1. L’importo unitario del canone annuo è così stabilito in relazione ai seguenti usi:

a) agricolo:

1) 0,45 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

2) 1,00 euro per ogni ettaro di superficie irrigua in caso di uso agricolo di tipo irriguo a bocca non tassata;

b) civile: 9,80 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

c) domestico: 2,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

d) energetico: 13,70 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale media;

e) lavaggio di inerti: 105,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

f) piscicolo: 3,30 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

g) potabile: 19,60 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

h) produzione di beni e servizi: 147,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

i) riqualificazione dell’energia: 0,70 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale di pompaggio, intendendosi per tale il quindici per cento del prodotto della portata massima di pompaggio espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore e inferiore per l’accelerazione di gravità convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/sec2;

l) zootecnico: 50,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo.

Art. 3.
(Canoni minimi)

1. Ferme restando le eventuali riduzioni, per ciascuna utenza l’importo minimo del canone annuo, rapportato alla tipologia di uso dell’acqua, non può risultare inferiore alle soglie di seguito riportate:

a) agricolo: 20,00 euro;

b) civile: 120,00 euro;

c) domestico: 50,00 euro;

d) energetico: 120,00 euro;

e) lavaggio di inerti: 1.400,00 euro;

f) piscicolo: 120,00 euro;

g) potabile:

1) per portate medie di prelievo inferiori o uguali a 0,1 litri al secondo: 120,00 euro;

2) per portate medie di prelievo superiori a 0,1 litri al secondo: 330,00 euro;

h) produzione di beni e servizi:

1) per portate medie di prelievo inferiori a 0,02 litri al secondo: 290,00 euro;

2) per portate medie di prelievo comprese tra 0,02 litri al secondo e 0,08 litri al secondo: 580,00 euro;

3) per portate medie di prelievo superiori a 0,08 litri al secondo e fino a 1,00 litro al secondo: 1.000,00 euro;

4) per portate medie di prelievo superiori a 1,00 litro al secondo: 1.970,00 euro;

i) zootecnico: 250,00 euro.

Art. 4.
(Utenze pluriuso)

1. Nel caso di uso dell’acqua a fini agricoli ed energetici da parte del medesimo utente, si applica il canone più elevato.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nel caso di derivazione destinata a diversi usi esercitata dal medesimo utente e finalizzata all’approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificata per tipologia d’uso.

3. In caso di uso civile dell’acqua associato ad altre tipologie d’uso, l’obbligo del pagamento del canone si intende assolto con il versamento di quello relativo agli altri usi della medesima utenza, a condizione che la portata media destinata all’uso civile sia inferiore a 0,1 litri al secondo e comunque inferiore al cinquanta per cento della portata media complessivamente concessa.

Art. 5.
(Aggiornamento del canone)

1. Con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, gli importi unitari del canone annuo e i canoni minimi di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornati ogni tre anni sulla base del tasso di inflazione programmato per il triennio.

2. All’aggiornamento si procede con decorrenza dal 1° gennaio 2007 maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all’anno stesso. Analogamente si fa luogo all’aggiornamento dei canoni relativi all’ultimo anno del triennio.

3. Con le stesse modalità si procede all’aggiornamento dei canoni per i trienni successivi.

Art. 6.
(Arrotondamenti)

1. L’importo del canone da versare in applicazione delle disposizioni del presente regolamento è arrotondato all’euro inferiore.

Art. 7.
(Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R)

1. L’articolo 7 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica) è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 (Riduzione del canone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto è ridotto:

a) nel caso di uso nei rifugi alpini del 50 per cento;

b) nel caso di uso per produzione di beni o servizi:

1) del 50 per cento se destinato esclusivamente al raffreddamento;

2) del 70 per cento se destinato esclusivamente all’innevamento artificiale;

3) del 90 per cento se destinato esclusivamente ad infrastrutture sportive e ricreative.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto, anche in applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, è ridotto del 15 per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001.

3. Sino al rinnovo della concessione, le riduzioni di canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve, in alternativa a quelle di cui ai commi 1 e 2, se più favorevoli per l’utente."

Art. 8.
(Norme finali)

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 4 della l.r. 20/2002, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell’ordinamento regionale le norme statali in materia di misura dei canoni per l’utilizzo delle acque pubbliche.

2. Il regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 14/R (Definizione di ulteriori canoni minimi per l’utilizzo dell’acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualità pregresse) è abrogato.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 10 ottobre 2005

Mercedes Bresso

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 ottobre 2005 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2005, n. 7/R