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Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2006

Codice 25.3
D.D. 5 ottobre 2005, n. 1485

R.D.523/1904. Aut. Idr.n. 56/05 per lavori di sist. idr. del Rio Tepice in C.ne di Chieri, nel tratto compreso tra il confine con il C.ne di Pino T.se e Via Monti e in loc. Mosi, in variante del prog. def. “Lavori di rimodellamento e pulizia del Rio Tepice nel tratto compreso tra il confine con il C.ne di Pino T.se e Via Monti - 1 lotto”, gia’ oggetto di aut. idr. n. 19/04, assunta con det. dir. n. 742 del 30/04/04

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Chieri ad eseguire le opere in variante di che trattasi nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi in variante progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale (difese spondali in massi vincolati e muro in c.a.) e trasversale (briglia in mattoni) della tratta d’alveo del corso d’acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio dovranno essere posti alle quote previste dagli elaborati di progetto precedentemente richiamati;

3. le opere di difesa spondale dovranno essere risvoltate, ove necessario, per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nell’esistente sponda, nonché adeguatamente attestate e strutturalmente collegate in corrispondenza dei manufatti esistenti, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. siano adeguatamente sistemati e protetti i settori di scavo di fondo alveo situati immediatamente a valle del muro in c.a. previsto in sponda sinistra tra le sezioni nn. 53-56 provvedendo all’effettuazione del rinterro mediante materiale di idonea pezzatura opportunamente compattato al fine di prevenire l’insorgere di eventuali fenomeni di erosione e di scalzamento delle strutture di fondazione dei manufatti;

5. i manufatti di difesa spondale (scogliera in massi vincolati e muro in c.a.) dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota del piano campagna sistemato come da elaborati di progetto;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

16. le opere in variante di cui al presente provvedimento autorizzativo dovranno essere realizzate contestualmente ed in perfetto coordinamento esecutivo agli interventi previsti nel I e nel II° lotto del progetto di sistemazione idraulica del Rio Tepice, rispettivamente oggetto dell’autorizzazione idraulica n. 19/04 assunta con determinazione dirigenziale n. 742 in data 30/04/2004, e n. 20/04 assunta con determinazione dirigenziale n. 743 in data 30/04/2004;

17. dovrà essere regolarizzato, dal punto di vista amministrativo, il manufatto di scarico individuato in sinistra orografica del corso d’acqua in corrispondenza della sez. n. 1 dell’opera di difesa spondale in massi vincolati prevista in fraz. Mosi (tavola progettuale n. 2), mediante apposita istanza in sanatoria, in bollo, corredata dagli elaborati progettuali di rito, da presentare al Settore scrivente per il rilascio dell’autorizzazione idraulica a norma del R.D. 523/1904 e del relativo provvedimento di concessione demaniale a norma delle LL.RR. 20/2002 e 12/2004.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi. Con eventuale successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi