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Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2006

Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 6

Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 10/1972)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 10/1972, la parola: “domicilio” è sostituita dalla seguente: “residenza”.

2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r 10/1972, le parole: “il domicilio ed il capoluogo della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano”.

Art. 2.

(Integrazione alla l.r. 39/1998)

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 39/1998 è aggiunto il seguente periodo: “Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 febbraio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 179

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Vincenzo Chieppa, Enrico Costa, Agostino Ghiglia, Roberto Placido, Mariacristina Spinosa il 17 novembre 2005.

- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 18 novembre 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 2 dicembre 2005 con relazione di Roberto Placido.

- Approvata in Aula il 24 gennaio 2006, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10. (Determinazione delle indennita’ spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 2 (Rimborso delle spese)

1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o piu’ riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una indennita’ di presenza, nella misura di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995 n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri) ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico medio d’esercizio riferito a un’autovettura a benzina di segmento di tipo “d”, definito semestralmente con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall’A.C.I.. I Consiglieri con residenza nel comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico. Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell’art. 19 legge regionale 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti.

2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attivita’ connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali e’ altresi’ corrisposto un rimborso forfettario mensile, costituito da una quota equivalente alla indennita’ di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d’esercizio definito ai sensi del comma precedente.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l’indennita’ ed il rimborso, di cui al comma 1.".


Nota all’articolo 2

Il testo dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39.(Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

1. (omissis)

2. (omissis)

3. (omissis)

“4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione puo’ essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell’incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell’incarico. Il periodo di aspettativa e’ utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.”.