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Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Esito di procedura VIA - Deliberazione G.P. n793 del 15 dicembre 2005 - Progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Vallone Grande e sul rio Creusa, nel Comune di Vernante (CN). Proponenti: Berra Sergio (omissis) e Siccardi Pietro (omissis) Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell’intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati delle due Conferenze dei Servizi i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

- rilevato che la realizzazione e l’esercizio delle opere in progetto, limitatamente a quelle afferenti alla derivazione delle acque del Rio Vallone Grande e quindi stralciando totalmente la derivazione prevista sul Rio Creusa, ridurrebbe in modo significativo gli impatti ambientali che appaiono più rilevanti;

- rilevato altresì che nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, gli interventi in progetto, limitati come appena sopra esposto, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità;

è emersa la compatibilità ambientale dell’intervento in progetto limitatamente alla derivazione delle acque del Rio Vallone Grande.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’intervento alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 26 agosto 2003 e dell’ 11 ottobre 2005;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Vallone Grande nel Comune di Vernante (CN), presentato da parte dei Sigg.ri Berra Sergio, residente (omissis) e Siccardi Pietro, (omissis), in quanto la realizzazione e l’esercizio delle opere in progetto, limitatamente a quelle afferenti la derivazione delle acque del Rio Vallone Grande e quindi stralciando totalmente la derivazione prevista sul Rio Creusa, ridurrebbe in modo significativo gli impatti ambientali che appaiono più rilevanti.

Nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, gli interventi in progetto, limitati come appena sopra esposto, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità;

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La realizzazione delle infrastrutture in corrispondenza delle opere di presa comporta scarpate di sbancamento significative. Tali scarpate siano sostenute con opere di sostegno, anche provvisionali, al fine di garantire la sicurezza degli scavi. In alternativa tali scarpate potranno essere profilate secondo inclinazioni, da stabilirsi mediante opportune verifiche di stabilità, che possano garantire il naturale equilibrio delle pareti dello scavo.

- Le scarpate di scavo per la posa delle tubazioni sono indicate nel progetto con una inclinazione di 70°.La stabilità delle scarpate di scavo per la posa delle tubazioni dovrà essere accertata con delle verifiche di stabilità anche in considerazione del fatto che tale valore sembrerebbe poco cautelativo. Qualora i risultati evidenziassero delle criticità si dovrà provvedere a proteggere gli scavi con opere di sostegno provvisionali o a profilare le scarpate con delle inclinazioni che possano garantire la stabilità delle stesse.

- In fase esecutiva dovranno comunque essere seguite le prescrizioni tecniche contenute nel DM 11/03/1988.

- Il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile, prevedendo ove possibile l’impianto di nuovi esemplari. La progettazione di detti interventi dovrà quindi tenere conto delle indicazioni attinenti alla compensazione e al miglioramento boschivo, anche in ottemperanza a quanto disposto dal decreto D.Lvo n. 227 del 2001, provvedendo all’individuazione delle superfici di bosco oggetto di trasformazione e delle superfici non boscate da destinare a rimboschimento compensativo, con specie autoctone preferibilmente di provenienza locale.

- Quale intervento di compensazione ai fini della tutela della fauna ittica, i proponenti dovranno provvedere, a propria cura e spese, al ripopolamento di circa 4000 trotelle fario/anno, per tutta la durata in esercizio della derivazione, da distribuire a monte e a valle del tratto derivato. Modalità e tempistiche di detto ripopolamento dovranno preventivamente essere concordate con il Settore provinciale Tutela Flora e Fauna, C. so Dante 19 -Cuneo. Detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- I risultati del monitoraggio della qualità fisico-chimico e biologica del Torrente Vallone Grande condotto così come proposto a pagg. 34-35 delle integrazioni dovranno essere annualmente trasmessi agli Enti di controllo e al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo. Detto obbligo sia inserito nel disciplinare. Qualora in conseguenza della sottrazione di acqua si evidenzi, a seguito dei monitoraggi di cui al punto precedente, un decremento delle classe di qualità biologica I.B.E. rispetto alla I° esistente sarebbe necessario elevare ulteriormente l’entità di rilascio del DMV secondo quanto verrà disposto dalla Provincia. In tal caso dovrà altresì venire predisposto un adeguamento delle soglie dell’imbocco della scala di risalita dell’ittiofauna in funzione della nuova portata che dovrà defluire.

- Tutte le mitigazioni e compensazioni ambientali previste dal progetto dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza per tutta la durata della derivazione.

- Per tutta la durata di funzionamento della derivazione, in corrispondenza dell’opera di presa dovrebbe essere presente ed accessibile al personale addetto al controllo un dispositivo di evidenziazione (display) o di controllo visivo della portata istantanea e del DMV rilasciato.; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- Si richiami, sia nella Determina di concessione di derivazione sia nel disciplinare, l’obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dall’art.12-bis del RD 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti.

- Qualora si avesse la cessazione dell’attività, la Società proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento dell’opera di presa ed al ripristino dell’alveo nello stato ante operam; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- Al fine di espletare le funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della LR 40/98 e s.m.i., nel disciplinare sia previsto l’obbligo di comunicare anticipatamente la data dell’inizio lavori ed il relativo cronoprogramma nonché la data di ultimazione lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

3. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 26 agosto 2003 e dell’11 ottobre 2005, conservati agli atti dell’Ente;

4. di dare atto del parere espresso ai sensi dell’art. 23 , comma 1, D.Lgs.152/1999 e s.m.i da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, con nota pervenuta in data 04.05.2004, con prot. n. 24856; detto parere è stato espresso in senso favorevole subordinatamente al posizionamento della gaveta per il rilascio del DMV ad una quota inferiore rispetto alla griglia di presa e fatto salvo l’efficiente funzionamento sia del manufatto per il passaggio artificiale della fauna ittica, sia di quello per il rilascio del DMV in tutte le condizioni idrologiche del corso d’acqua;

5. di dare atto che, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti gli assensi dell’ASL 15, della Comunità Montana Valli Gesso, Vermenagna, Pesio e della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali in quanto i suddetti Enti non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;

6. di rinviare la concessione di derivazione ex R.D. 1775/1933 e s.m.i. ed ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

7. di rinviare parimenti la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

8. di rinviare altresì la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i al relativo provvedimento di competenza del Comune di Vernante, da assumere entro 30 gg. dall’avvenuta acquisizione delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i. ed ex D. Lgs.42/2004;

9. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera ed in particolare la concessione demaniale per l’occupazione dell’alveo e per l’estrazione di materiali litoidi ai sensi della D.G.R. 14.01.2002 n. 44-5084, di competenza della Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;

10. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 3. sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex R.D. 1775/1933 e s.m.i. ed ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, ex L.R. 45/89 e s.m.i., ex R.D. 523/1904 e del parere ai sensi dell’art. 23, comma 1, D.Lgs.152/1999 e s.m.i;

11. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

12. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

13. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale ex L.R. 56/77 e s.m.i.. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

14. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

16. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

17. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.