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Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Prat. 1BI - Concessione di derivazione di mod. max 0,00025 d’acqua dal Rio Molino, in Comune di Valle Mosso, per uso igienico civile assentita alla sig.a Fiorina Iole con d.d. n. 3217 del 24.07.2003. Pubblicazione dell’estratto. Determinazione dirigenziale n. 3217 in data 24.07.2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 7 febbraio 2003 dalla Sig.a Iole Fiorina, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Sig.a Iole Fiorina (omissis), la concessione di derivazione di moduli max 0,00025 e medi 0,00017 d’acqua da una sorgente tributaria del rio Molino, ubicata in località Falcero del Comune di Valle Mosso, da utilizzarsi per scopi igienico-civili (omissis). Di accordare ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 dell’annuo canone di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, (omissis); dal 1 gennaio 2000 dell’annuo canone di Euro 99,64, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2001 dell’annuo canone di Euro 101,33, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2002 dell’annuo canone di Euro 102,55, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2003 dell’annuo canone di Euro 103,99, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1190 di Rep. in data 7 febbraio 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche:
Marco Pozzato