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Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Masserano (Biella)

Deliberazione C.C. 44 del 22.12.2005 - Modifica Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

-Considerato che: il TAR Piemonte, sez. I, con sentenza 23.03.2005 n. 657 ha statuito che “Seppure la Commissione Edilizia abbia perso, a seguito delle innovazioni introdotte dal D.P.R.380/2001, il suo carattere di organo necessario ex - legge - potendo oggi scegliere gli enti locali se conservarla o sopprimerla -, laddove si sia optato per la persistenza di tale organo, l’effettiva espressione di un parere da parte di una commissione illegittimamente composta da soggetti politici, in violazione del generale principio di separazione delle funzioni politiche da quelle amministrativo - gestionali inficia di conseguenza gli atti successivi del procedimento e travolge la legittimità del provvedimento finale”;

Nel mese successivo alla pronuncia del TAR Piemonte, il Ministero dell’Interno, diramando la circolare 27 aprile 2005 n. 1/2005 prot. n. 1599/499/L.142/1 BIS/F (avente ad oggetto fra l’altro chiarimenti su “quesiti in merito alla composizione della commissione edilizia comunale ed all’organo competente a promuovere le liti ed a costituirsi in giudizio per gli Enti Locali”), ha fatto chiarezza anche a livello legislativo sulla definitiva inammissibilità e illegittimità di organi tecnici composti o partecipati da politici laddove a ciò non acconsenta espressamente il legislatore;

Alla luce di quanto premesso si è imposta una interpretazione del ruolo e del funzionamento di detto organo che escluda in qualsiasi senso una possibile interferenza del politico nei lavori che in seno ad essa si svolgono;

-Riscontrato che la normativa invalsa a livello locale, peraltro in attuazione di specifiche leggi regionali disciplinanti tale materia, include tra i componenti di diritto della commissione edilizia anche il Sindaco, conferendo ad esso la carica di presidente, anche con diritto di voto;

-Ritenuto, sulla base dell’esposta premessa, ridefinire la costituzione della Commissione Edilizia , prevedendo l’esclusione di soggetti politici dalla stessa e dalla relativa Presidenza;

-Ritenuto di modificare l’art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio come segue:

“La Commissione Edilizia è composta da n. 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale ed è presieduta dal membro della suddetta più anziano”;

- Dato atto che il Comune di Masserano è dotato di Regolamento Edilizio ai sensi dell’art.2, comma 1 della Legge Regionale n. 19 del 08/07/1999, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 in data 17.12.2002 - BUR n. 4 del 23.01.2003, e che lo stesso è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con D.G.R. n. 548-9691 in data 29.07.1999;

- Dato atto che necessità provvedere all’adeguamento del Regolamento Edilizio sulla scorta delle modifiche introdotte dal TAR Piemonte, sez. I, con sentenza 23.03.2005 n. 657;

Considerato:

- Che l’art.3 comma 3 prevede che l’approvazione della modifica del Regolamento Edilizio avvenga mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- Che il Regolamento Edilizio Comunale, approvato dal Comune sia trasmesso, con la deliberazione consiliare di approvazione, alla Giunta Regionale;

- Dato atto che le modifiche apportate al Regolamento Edilizio Comunale vigente sono conformi al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con D.G.R. n. 548-9691 in data 29.07.1999;

- Dato atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi art.49 D.L.gs.18.8.2000 n. 267;

delibera

1 - di ridefinire, sulla base dell’esposta premessa da intendere espressamente riprodotta e approvata nel presente punto del dispositivo, la costituzione della Commissione Edilizia Comunale, con esclusione dei soggetti politici dalla stessa e dalla relativa Presidenza;

2 - di modificare l’art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio come segue:

“La Commissione Edilizia è composta da n. 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale ed è presieduta dal membro della suddetta più anziano”;

3 - di approvare le modifiche del Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello tipo approvato dalla Regione con D.G.R. n. 548-9691 in data 29.07.1999, ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.R. n. 19 del 08/07/1999;

4 - Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento Edilizio Comunale modificato alla Giunta Regionale

Parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica:

Favorevole Il Responsabile dei Servizi Territoriali

Il Consiglio comunale

Esperita congrua disamina;

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto del parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime a favore resa in forma palese

delibera

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese e unanime a favore, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l’urgente necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo.