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Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comunita’ Montana Alta Val Lemme / Alto Ovadese - Bosio (Alessandria)

Statuto (approvato con deliberazione del Consiglio n. 22 in data 28/12/2005)

CAPO I
Comunità Montana

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente statuto col termine:

a) comunità montana si intende la Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese;

b) legge sulla montagna si intende la legge 31 gennaio 1994 n. 97 e successive modifiche;

c) con ordinamento degli enti locali si intende il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

d) con testo unico delle leggi regionali sulla montagna si intende il testo unico delle leggi regionali sulla montagna di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successiva modifiche.

Art. 2
Denominazione, natura giuridica e ruolo

1. La comunità montana “ Alta Val Lemme Alto Ovadese ”, costituita col decreto del Presidente della Giunta regionale n. 90 del 14 agosto 2003, quale unione dei comuni di Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato e Voltaggio è ente locale sovracomunale.

2. La comunità montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

Art.3
Finalità e obiettivi

1. La comunità montana si ispira nella propria azione ai concetti di democrazia, di libertà e di giustizia sociale.

2. La comunità montana, nell’ambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) il miglioramento e l’armonico equilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione particolarmente attraverso l’erogazione di servizi, favorendone l’accesso, la predisposizione di infrastrutture a rilevanza ed utilità sociale, la realizzazione di interventi anche di sostegno all’iniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonea a favorire il miglioramento stesso;

b) la difesa del suolo e dell’ambiente;

c) lo sviluppo dell’agricoltura con particolare riferimento alla coltivazione della vite e dei prodotti tipici del territorio;

d) l’allevamento con particolare riferimento alle razze autoctone;

e) la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale;

f) il rafforzamento della propria autonomia, democraticità e influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali e istituzionali, anche di livello internazionale;

g) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza;

h) la promozione dell’esercizio associato delle funzioni comunali;

i) in generale, la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio, con particolare riferimento alla risorsa acqua,

j) lo sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico;

k) il riconoscimento delle attività culturali, della pratica sportiva e dell’impiego del tempo libero quali momenti essenziali ed autonomi della formazione della personalità e promozione di idonee strutture ed iniziative;

l) la valorizzazione delle tradizioni locali;

m) la tutela del patrimonio naturale con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, alla conservazione ed alla difesa dell’ambiente e del paesaggio contro le fonti di inquinamento atmosferico, terrestre, acustico ed idrogeologico, per assicurare ai cittadini uno sviluppo civile e sociale con condizioni di vita che salvaguardino la salute.

Art. 4
Assetto funzionale, metodi e strumenti di azione

1. La comunità montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituisce la sede naturale della localizzazione delle funzioni delegate ed attribuite dai comuni membri, dalla provincia e dalla regione.

3. E’ titolare dell’esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dell’esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

4. Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi.

5. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell’articolo 3, la comunità montana, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale e il concorso alla programmazione degli enti territoriali insistenti sul proprio territorio, favorendo la suddivisione del proprio territorio per la realizzazione di aree programma;

c) la partecipazione della collettività degli enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle proprie scelte politiche e amministrative;

d) la trasparenza della propria organizzazione e attività;

e) l’informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività ,

f) la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l’esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;

h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi politici dal ruolo di attuazione e gestione degli organi burocratici.

Art. 5
Programmazione e cooperazione interistituzionale

1. La comunità montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione e del coordinamento per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

CAPO II - Segni distintivi

Art. 6
Sede, stemma, gonfalone e distintivo del presidente

1. La comunità montana ha sede legale nel Comune di Bosio.

2. Gli organi della Comunità Montana possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso da tale sede per esigenze strutturali e funzionali.

3. La comunità montana è dotata di un proprio stemma.

4. La comunità montana è dotata di un proprio gonfalone raffigurante il proprio stemma e lo stemma dei comuni che la compongono.

5. Stemma e gonfalone sono adottati con deliberazione consiliare a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

6. Il presidente ha un segno distintivo avente le caratteristiche fissate dalla normativa statale.

Art. 7
Albo pretorio

1. Nell’edificio adibito a sede della comunità montana l’organo esecutivo destina un apposito spazio ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. La comunità montana è dotata di un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

4. La Comunità Montana istituisce presso ogni comune una bacheca per la pubblicazione di atti ed informazioni ai cittadini.

TITOLO II
AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO I
Statuto

Art. 8
Carattere e contenuto

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto organizzativo della comunità montana.

2. In particolare lo statuto disciplina:

a) il funzionamento degli organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze;

b) le modalità di elezione dell’organo esecutivo;

c) l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) l’attività di programmazione;

e) le forme di collaborazione con i comuni associati e gli altri enti operanti sul territorio;

f) le modalità di gestione dei servizi:

g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano.

Art. 9
Adozione, modifiche e abrogazioni

1. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora la maggioranza non venga raggiunta in prima o eventuale seconda convocazione nella seduta in cui la prima volta l’argomento è posto all’ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.

2. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dall’organo esecutivo o da un quinto dei consiglieri assegnati.

3. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all’esame dell’organo rappresentativo entro 90 giorni dalla presentazione.

4. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.

5. L’abrogazione dell’intero statuto può essere disposta esclusivamente con l’atto di approvazione di un nuovo statuto.

6. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della regione, all’albo pretorio e sul sito internet della comunità montana e all’albo pretorio dei comuni membri.

CAPO II
Regolamenti

Art. 10
Caratteri e materie

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto la Comunità Montana adotta in particolare uno o più regolamenti relativi all’organizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici e per l’esercizio delle funzioni nonché un apposito regolamento a tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.

Art.11
Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. L’esercizio della potestà regolamentare, per le materie di competenza, ed a rilevanza esterna, spetta all’organo rappresentativo che la esercita su iniziativa dell’organo esecutivo o di un quinto dei consiglieri assegnati.

2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l’esecutività della stessa.

4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
Organi politici

Sezione I
Articolazione degli organi

Articolo 12
Definizione degli organi

1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio o organo rappresentativo, la Giunta o organo esecutivo e il Presidente.

Sezione II
Organo rappresentativo

Articolo 13
Composizione, durata ed elezione

1. Ogni Comune membro elegge nel rispettivo consiglio comunale fra il sindaco, gli assessori ed i consiglieri, tre rappresentanti in ambito all’organo rappresentativo della comunità montana, di cui due designati dalla maggioranza ed uno dalle minoranze.

2. L’elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato espresso attraverso l’indicazione sulla scheda di un solo nominativo.

3. Nel caso di Comuni in cui alle elezioni amministrative sia stata presentata una sola lista, i tre rappresentanti saranno espressione della stessa e la nomina è effettuata dal consiglio comunale.

4. Il consiglio della comunità montana si rinnova a seguito delle elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei comuni membri. I componenti il consiglio della comunità montana rappresentanti comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.

5. Il consiglio si intende costituito o rinnovato non appena pervenute le designazioni dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati. Le designazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di insediamento dei consigli comunali.

6. Le suddette comunicazioni devono essere trasmesse dai comuni membri alla comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia. La convocazione della prima seduta del consiglio è effettuata dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni, di cui al comma 5.

7. La seduta di cui al comma 6 è presieduta dal consigliere più anziano di età fino all’elezione del Presidente.

8. Nella seduta di insediamento il consiglio convalida, mediante votazione palese, i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento. La stessa procedura viene adottata nei confronti del consigliere designato in un momento successivo. Si applicano ai consiglieri della comunità montana le norme previste dall’ordinamento degli enti locali, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica.

9. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i tre rappresentanti del comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del consiglio e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

Art. 14
Convocazione, sedute e presidenza

1. Il consiglio della comunità montana è convocato dal presidente, che ne formula l’ordine del giorno.

2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.

3. Le modalità di convocazione sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui si debbano discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

5. Il presidente della comunità montana presiede l’organo rappresentativo.

Art. 15
Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, in forma palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del presidente, del vice-presidente, della giunta e di singoli assessori. Sono svolte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone allorquando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell’azione da questi svolta o, comunque, su un fatto personale.

2. Il consiglio delibera con l’intervento della maggioranza dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza dalla legge.

3. Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere valida l’adunanza.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

5. Le modalità delle votazioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio

Art. 16
Competenza

1. Il consiglio definisce l’indirizzo politico della comunità montana, esercita il controllo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata in apposito regolamento.

2. Il consiglio ha competenza a deliberare sui seguenti atti fondamentali:

a) la convalida degli eletti;

b) l’elezione del presidente, del vice presidente e della giunta;

c) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri;

d) lo Statuto dell’ente, i regolamenti a rilevanza esterna, fatta esclusione per quello concernente l’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui stabilisce i criteri;

e) la nomina delle commissioni consiliari;

f) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti, i piani ed i programmi pluriennali di opere ed interventi, i programmi annuali operativi di esecuzione , i piani regolatori intercomunali;

g) il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, il rendiconto;

h) le convenzioni con altri enti locali, la costruzione e la modificazione di forme associative;

i) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’ente a società di capitali, l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

j) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l’emissione di prestiti obbligazionari;

k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;

m) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;

n) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

o) la determinazione del contributo ordinario da corrispondere annualmente da parte dei comuni membri;

p) stemma e gonfalone della comunità montana;

q) l’elezione del revisore dei conti e la determinazione del relativo compenso;

r) la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;

s) l’istituzione di consulte;

t) l’istituzione dell’ufficio del difensore civico.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi della comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla giunta e sottoposte a ratifica del consiglio nella prima seduta successiva all’adozione, da tenersi entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

Art. 17
Verbalizzazione

1. La redazione dei verbali delle deliberazioni del consiglio è curata dal direttore-segretario della comunità montana con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

2. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 18
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo del territorio della comunità montana.

2. E’ consigliere anziano il più anziano d’età.

3. I consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della comunità montana tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi, allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tali diritti con la funzionalità amministrativa e nel rispetto del segreto d’ufficio;

b) di esercitare l’iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

d) di richiedere, in misura non inferiore ad un quinto dei consiglieri assegnati, la convocazione del consiglio, indicando le questioni da inserire all’ordine del giorno;

e) di percepire le indennità nella misura stabilita dal consiglio.

4. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.

Art. 19
Decadenza e sostituzione dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalle loro funzioni:

a) per dimissioni volontarie;

b) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. Le dimissioni da consigliere devono essere presentate in forma scritta al sindaco del comune di appartenenza ed al presidente della comunità montana. Sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della presentazione.

3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere, il consiglio comunale provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

4. Il consiglio della comunità montana provvede alla surroga nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal comune interessato.

5. In caso di scioglimento o di commissariamento di un consiglio comunale, il consiglio continua ad essere rappresentato dai consiglieri da esso nominati fino alla nomina dei successori da parte del nuovo consiglio comunale.

6. I consiglieri che, senza giustificati motivi scritti, non intervengono a tre sedute consecutive dell’organo rappresentativo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio e secondo la procedura prevista dal regolamento.

Art. 20
Status degli amministratori

1. Lo status degli amministratori, le aspettative, le indennità di funzione, i permessi, i rimborsi delle spese, le indennità di missione sono disciplinate dalla legge e da apposito regolamento.

Art. 21
Gruppi consiliari

1. In ambito al consiglio sono costituiti gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto dei seguenti principi:

a) Tutti i consiglieri devono dichiarare per iscritto l’appartenenza ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo.

b) I gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre consiglieri, ad eccezione del gruppo misto e dei rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento.

c) I consiglieri che non sottoscrivono l’appartenenza ad un gruppo, confluiscono nel gruppo misto.

Art. 22
Conferenza dei capigruppo

1. E’ istituita la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del presidente , con ruolo di coordinamento tra il consiglio e la giunta.

2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente della comunità montana.

3. Le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono previste dal regolamento.

Art. 23
Commissioni consiliari

1. Il consiglio istituisce nel proprio ambito commissioni permanenti e, quando occorre, speciali.

2. Apposito regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei seguenti principi:

a) Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la proporzionale rappresentanza dei gruppi consiliari.

b) Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento della comunità montana. Esse svolgono funzioni consultive e propositive.

c) Le commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse della comunità montana.

d) Le commissioni, nell’espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli consiglieri.

e) Possono provvedere alla consultazione dei soggetti interessati ed avvalersi della collaborazione di esperti nei campi di competenza specifica; possono invitare a partecipare ai propri lavori il presidente, gli assessori, il segretario generale, i funzionari, i rappresentanti della comunità montana in enti, aziende, istituzioni e società.

f) Le commissioni sono tenute a sentire il presidente e gli assessori quando questi lo richiedano e possono essere consultate dalla giunta nelle materie di sua competenza.

Art. 24
Deliberazioni

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

a) al presidente

b) alla giunta

c) a ciascun consigliere

d) a ciascun consiglio comunale.

2. Il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto, i regolamenti, il piano di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i piani ed i programmi generali e settoriali, il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono proposti al consiglio dalla giunta.

Art.25
Designazione di rappresentanti

1. Nell’esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della comunità montana presso enti, aziende, istituzioni e società, il consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.

2. I rappresentanti della comunità montana di cui al comma precedente devono possedere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. La rappresentanza può essere assicurata, fatte salve le disposizioni relative alla incompatibilità con la carica, anche da consiglieri della comunità medesima. In ogni caso si tiene conto dei requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano d’età.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i candidati proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. Nei confronti dei rappresentanti della comunità montana di cui al presente articolo può essere proposta, discussa e votata, con le modalità previste dal regolamento, una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l’indicazione di nuovi rappresentanti. La mozione di sfiducia costruttiva è adottata a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 26
Strumenti di indirizzo e di controllo

1. Il consiglio si può rivolgere alla giunta, con proposte e indirizzi su temi specifici, impegnando la giunta a riferire sulla loro attuazione.

2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze.

Sezione III
Organo esecutivo

Articolo 27
Composizione, elezione e surroga

1. La giunta , organo esecutivo della comunità montana , è composta dal presidente, dal vice presidente e da cinque assessori.

2. Il consiglio della comunità montana elegge, con unica votazione, il presidente, il vice presidente e la giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri.

3. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico , che deve essere depositato almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti l’organo esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente e deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l’organo rappresentativo, tra i quali obbligatoriamente i candidati sopra indicati.

4. L’elezione avviene in forma palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all’indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall’art.141 del d.lgs.267/2000.Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza dalla carica di presidente; in caso di dimissioni del presidente decade l’intera giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. Le dimissioni del vice presidente e degli assessori devono essere presentate in forma scritta al presidente. Esse sono efficaci dalla presentazione. La surroga di uno o più componenti la giunta avviene in forma palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana, nella seduta del consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

6. Il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

7. Il presidente è tenuto a comunicare al consiglio le deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva alla loro attribuzione.

8. Il presidente e la giunta restano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l’elezione dei successori.

Art. 28
Criteri per la rappresentatività dei Comuni nell’organo esecutivo della Comunità Montana

1. Al fine di garantire la massima rappresentatività dei Comuni nell’organo esecutivo della Comunità Montana sono stabiliti i seguenti principi:

a) sono comuni dell’Alta Val Lemme i comuni di Bosio, Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio;

b) sono comuni dell’Alto Ovadese i comuni di Belforte Monferrato, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Mornese, Tagliolo Monferrato.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti tra i consiglieri rappresentanti comuni appartenenti a valli diverse.

3. Due componenti della Giunta devono essere eletti tra i consiglieri rappresentanti comuni appartenenti alla valle che esprime il Presidente; tre componenti della Giunta devono essere eletti tra i consiglieri rappresentanti comuni appartenenti alla valle che esprime il Vice Presidente.

Art. 29
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1. La giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati , deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e la composizione della nuova giunta. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell’ente.

3. Se la mozione viene approvata, la nuova giunta così originata entra immediatamente nella pienezza dei suoi poteri.

4. Alla sostituzione di singoli componenti della giunta, revocati dal consiglio su proposta del presidente, provvede il consiglio nella stessa seduta.

Art. 30
Competenze

1. La giunta, organo esecutivo della comunità montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria che non siano riservati all’organo rappresentativo e che non rientrino nelle competenze attribuite al presidente, al direttore ed ai responsabili dei servizi;

b) ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio formulando le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio;

e) a riferire al consiglio, ogni sei mesi, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l’attività di gestione di competenza del direttore-segretario e dei responsabili di servizio;

g) ad adottare la dotazione organica del personale dipendente e l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 31
Funzionamento

1. La giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Le adunanze non sono pubbliche.

3. Alle sedute di giunta assiste e partecipa il direttore-segretario il quale provvede a verbalizzare le deliberazioni assunte.

Sezione IV
Il presidente

Art. 32
Attribuzioni

1. Il presidente della comunità montana rappresenta l’ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della giunta, sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla comunità montana, emana gli atti ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell’esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il presidente, in particolare:

a) rappresenta la comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali;

b) ha la legale rappresentanza della comunità montana, salvo i casi disciplinati dagli artt. 40 e 41;

c) firma gli atti nell’interesse della comunità montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al direttore-segretario ed ai responsabili di servizio;

d) convoca e presiede l’organo rappresentativo , salvo i casi in cui tale funzione è demandata al consigliere anziano, ne formula l’ordine del giorno con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento;

e) conferisce le deleghe ai componenti l’organo esecutivo;

f) convoca e presiede l’organo esecutivo, fissando l’ordine del giorno e distribuendo gli affari di competenza tra i componenti del medesimo, in armonia con le deleghe attribuite;

g) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

h) convoca e presiede la conferenza dei sindaci;

i) sottoscrive le deliberazioni della giunta e del consiglio congiuntamente al direttore-segretario;

j) impartisce ai componenti della giunta le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’ente ed a specifiche deliberazioni del consiglio e della giunta, nonchè all’attuazione delle leggi e delle direttive dell’Unione europea;

k) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’ente; può in ogni momento revocare con atto motivato le deleghe conferite ai componenti della giunta;

l) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione di programmi dell’ente, anche sulla base delle indicazioni della giunta;

m) adotta, di concerto con il direttore-segretario e i responsabili di servizio, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

n) promuove indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi;

o) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

p) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della comunità montana, nonchè consorzi o società di cui la comunità montana fa parte svolgano le rispettive attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della comunità stessa;

q) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al consiglio;

r) indice i referendum;

s) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

t) nomina il direttore-segretario, sentita la giunta, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Art. 33
Vice presidente ed assessore anziano

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal presidente stesso a norma del successivo art.34.

2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente, le relative funzioni sono svolte dall’assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 34
Deleghe del presidente

1. Il presidente può delegare singoli componenti della giunta a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

2. Il presidente può inoltre affidare a singoli consiglieri speciali incarichi nell’ambito di materie definite ed omogenee.

CAPO II
Uffici e personale

Art. 35
Organizzazione e struttura

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi della comunità montana si articola sulla base delle esigenze operative conseguenti ai programmi di azione approvati dagli organi dell’ente, con modalità che ne consentano flessibilità di adeguamento al mutare delle competenze assunte e secondo principi di autonomia, efficienza e funzionalità.

2. L’attività dell’amministrazione si ispira al principio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dagli organi burocratici, con le forme e secondo le modalità prescritte dallo statuto e dal regolamento.

3. L’attività organizzativa è finalizzata al raggiungimento di risultato e di obiettivi specifici ed è improntata ai seguenti principi:

a) creazione, in collaborazione con i comuni membri, di poli di servizio specializzati, diretti da funzionari qualificati, realizzati anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso gli stessi comuni, al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi e dell’approvvigionamento delle risorse;

b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) analisi della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun dipendente;

d) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro, conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;

f) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche.

4. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente, è articolata in servizi, uffici ed unità di progetto, con le modalità stabilite dal regolamento.

5. Gli uffici ed i servizi operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonchè all’economicità.

6. Tra gli Uffici della comunità montana deve essere obbligatoriamente istituito, ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’ufficio di statistica.

Art. 36
Personale

1. Il personale è inserito in un’unica dotazione organica.

2. La comunità montana riconosce che, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, è importante garantire il miglioramento delle prestazioni lavorative del personale con la formazione e l’aggiornamento professionale in modo costante, con l’opportuno ammodernamento delle strutture e dei mezzi di lavoro, con il riconoscimento e l’incentivazione dell’impegno lavorativo, con la verifica periodica della produttività e la responsabilizzazione dei soggetti.

3. E’ assicurato ai dipendenti l’effettivo esercizio dei diritti sindacali.

4. E’ garantita a uomini e donne l’effettiva parità di condizioni nell’instaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Art. 37
Responsabili di Servizio

1. La responsabilità di direzione dei servizi viene assegnata dal presidente, sentito il direttore-segretario, a dipendenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento.

2. Ai responsabili di servizio sono attribuiti, nell’ambito delle materie conferite, tutti i compiti, funzioni e responsabilità che la legge prevede per i dirigenti.

3. Essi esercitano le prerogative di cui sopra nel rispetto delle disposizioni di legge e del complesso normativo locale e provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta.

Art. 38
Rapporti tra organi politici e struttura

1. Gli organi politici della comunità montana, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai responsabili di servizio spetta in via esclusiva e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Nell’emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell’ente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità da effettuarsi secondo le disposizioni di legge e le modalità previste dal regolamento.

4. I rapporti tra organi politici e organi gestionali sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 39
Direttore-Segretario

1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta, nomina al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato il Direttore della comunità montana.

2. Il direttore, pur dipendendo funzionalmente dal presidente, esercita l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

3. In particolare il direttore:

a) ha la direzione complessiva dell’attività gestionale dell’ente e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e gli organi gestionali;

b) impartisce per l’esercizio delle funzioni di cui sopra le necessarie direttive di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di servizio e del personale;

c) esercita ogni funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal presidente, compreso lo svolgimento di funzioni di responsabile di servizio;

d) esercita le funzioni di segretario della comunità montana e in tale veste:

1) partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione;

2) svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’ente:

3) roga, se in possesso dei requisiti di legge, i contratti nei quali la comunità montana è parte e autentica le scritture private e atti unilaterali nell’interesse della stessa comunità montana.

CAPO III
RAPPRESENTANZA

Art. 40
Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale della comunità montana spetta al presidente della comunità montana, salvo quanto attribuito ai responsabili di servizio.

2. In particolare, la rappresentanza negoziale, sia per i contratti che per gli atti unilaterali a contenuto negoziale, spetta al responsabile di servizio a ciò deputato, secondo l’organizzazione dell’ente.

3. Gli atti di diritto privato a contenuto non negoziale sono parimenti attribuiti agli organi burocratici dell’ente, secondo la specifica organizzazione esistente, così la legittimazione passiva alla ricezione degli atti sia a contenuto negoziale che non negoziale.

4. Nel caso previsto dall’ultima parte del comma precedente, l’indirizzo dell’atto al presidente della comunità montana si intende rivolto al competente responsabile di servizio.

Art. 41
Rappresentanza giudiziale

1. La comunità montana, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, sta in giudizio in persona del responsabile di servizio competente per materia. Il responsabile competente è individuato nell’organo burocratico che ha compiuto l’atto o che ha posto in essere il comportamento, o che ha competenza nella specifica materia, sulla base degli atti di nomina, dell’attribuzione all’unità organizzativa cui è preposto, dei procedimenti amministrativi oggetto di controversia, dell’assegnazione dei poteri gestionali e di spesa.

2. Quanto stabilito al comma precedente vale sia per la legittimazione attiva, di proporre le liti, che per la legittimazione passiva, di resistere alle liti, nonché per il potere di transigere e conciliare.

3. Per la responsabilità amministrativa, contabile e penale, vale il principio della personalità della responsabilità di cui agli artt. 27 e 28 della Costituzione, e pertanto non si applicano le norme stabilite nei commi precedenti.

4. Per i casi residuali in cui il giudizio civile o amministrativo si instaura su atti o comportamenti non riferiti ad una competenza gestionale, ma ad una competenza politico-istituzionale, nonché per i casi di atti demandati espressamente alla competenza degli organi politici della comunità montana, la rappresentanza giudiziale spetta al presidente della comunità montana.

5. Quando la rappresentanza giudiziale è attribuita al responsabile di servizio, questi, con proprio atto di determinazione, si costituisce in giudizio, nominando il legale di fiducia ed impegnando la relativa spesa, salvi i casi, previsti dalla legge, di capacità a stare in giudizio, senza l’assistenza del difensore.

6. Quando la rappresentanza giudiziale è attribuita al presidente della comunità montana, questi si costituisce in giudizio, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta, individua il legale di fiducia con proprio provvedimento e demanda l’assunzione dell’impegno di spesa al responsabile del servizio.

TITOLO IV
STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I
Programmazione e cooperazione

Art. 42
Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell’articolo 3, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio ed in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la comunità montana privilegia lo svolgimento dell’azione amministrativa mediante protocolli, accordi, convenzioni, contratti e atti paritetici in genere.

Art. 43
Documenti programmatici

1. La comunità montana adotta, esaminati le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e la pianificazione strategica della provincia, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i progetti integrati , i piani di settore e di servizi. Può adottare altri strumenti pianificatori e programmatici.

2. Nella formazione e nell’attuazione dei propri atti pianificatori e programmatici la comunità montana persegue, compatibilmente con la pertinente legislazione regionale, la massima valorizzazione della partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali significative all’elaborazione delle proprie scelte.

3. La pianificazione e la programmazione dell’attività della comunità montana sono correlate alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.

Art.44
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce il punto di riferimento unitario per tutta l’attività pianificatoria e programmatoria della comunità montana.

3. Nella formazione del piano di sviluppo la comunità montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei comuni membri.

Art. 45
Programmi annuali operativi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

2. Il programma annuale operativo, che integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, indica l’utilizzo delle risorse finanziarie per la sua attuazione.

Art. 46
Progetti integrati

1. La comunità montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l’adozione di progetti integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d’intesa con il concorso di altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 47
Piani di settore e di servizi

1. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la comunità montana ha facoltà di dotarsi di piani/programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa il consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l’altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le modalità di finanziamento, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

CAPO II - Servizi pubblici e forme associative

Art. 48
Principi generali

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono istituiti, nelle forme previste dalla legge, dalla comunità montana, con deliberazione dell’organo rappresentativo.

2. La comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

3. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

Art. 49
Forme di gestione

1. La comunità montana può costituire, per l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società di capitale in relazione alla natura del servizio da erogare, subordinatamente all’osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

2. La comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici privi di rilevanza economica nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio non è opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

c) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

d) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

e) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d’utenza.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento degli enti locali in merito alla stipulazione delle convenzioni, alla costituzione di consorzi, aziende speciali ed istituzioni.

Art. 50
Aziende speciali

1. L’azienda speciale è ente strumentale della comunità montana dotato di personalità giuridica , di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio della comunità con la deliberazione costitutiva.

2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal consiglio della comunità montana fuori del proprio ambito, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dotate di esperienza professionale adeguata alla gestione del servizio o dei servizi cui l’azienda è preposta.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del consiglio che ha disposto la nomina e restano in carica fino alla nomina dei successori.

4. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dall’organo rappresentativo solo per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi dell’amministrazione della comunità montana, a seguito di una mozione motivata, presentata da almeno un terzo ed approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il rendiconto delle aziende speciali sono approvati dall’organo rappresentativo , previa valutazione della loro conformità agli indirizzi da esso determinati, nelle sedute rispettivamente dedicate all’approvazione dei bilanci, dei programmi e del rendiconto della comunità montana.

6. L’approvazione dello statuto dell’azienda speciale da parte dell’organo rappresentativo è subordinata alla previsione, nello statuto stesso, di congrue forme di indirizzo e controllo della comunità montana sull’attività dell’azienda speciale.

Art. 51
Istituzioni

1. L’istituzione è organismo strumentale della comunità montana per l’esercizio di servizi sociali delegati dai comuni.

2. Essa è costituita con deliberazione del consiglio della comunità montana con la quale viene approvato il piano tecnico-finanziario, unitamente al fondo di dotazione ed al regolamento che disciplina l’organizzazione e l’attività dell’istituzione.

3. Il consiglio di amministrazione delle istituzioni è composto dal presidente e da un numero di consiglieri determinato dal regolamento, nominati dal consiglio della comunità montana fuori del proprio ambito, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni od organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell’istituzione.

4. Le modalità di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione sono disciplinate dall’art. 49, commi 2 e 3.

5. L’organo rappresentativo della comunità montana adotta il regolamento dell’istituzione, ne determina gli indirizzi per lo svolgimento dell’attività, approva i bilanci annuale e pluriennale, i programmi, il rendiconto in sede di approvazione dei propri bilanci.

6. Il presidente della comunità montana esercita la vigilanza sull’attività dell’istituzione e ne tiene informato il consiglio.

7. Il presidente dell’istituzione la rappresenta, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina l’attività con quelli stabiliti dall’organo rappresentativo, sovrintende al funzionamento dell’istituzione ed all’esecuzione degli atti.

8. Il direttore cura la gestione amministrativa dell’istituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e trasmette copia dei provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione alla comunità montana.

9. Il direttore è nominato dall’organo esecutivo della comunità montana tra gli eventuali dirigenti ovvero con contratto rinnovabile di diritto pubblico o privato.

Art. 52
Indirizzo e controllo della comunità montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l’affidamento di attività di interesse per la comunità montana a soggetti esterni alla stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo atti a garantire un’adeguata influenza dell’ente comunitario sull’azione dei primi.

2. La giunta riferisce ogni sei mesi al consiglio in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed enti di cui ai precedenti articoli.

3. A tal fine i rappresentanti della comunità montana negli organismi predetti debbono presentare alla giunta, a chiusura dell’esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

CAPO III
Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

Art. 53
Finalità, principi e strumenti

1. La comunità montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. La comunità montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla comunità montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull’attività interessata.

4. In particolare, la comunità montana può far ricorso alla convenzione, all’accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla gestione associata, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalendosi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 54
Rapporti con i comuni e altri enti pubblici

1. L’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dallo stato, dalla regione e dalla provincia, e la gestione associata di servizi comunali nei settori di competenza è organizzato a livello di comunità montana. A tal fine, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d’intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell’impegno, i rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche.

2. L’esercizio da parte della comunità montana di altre funzioni delegate dai comuni, dalla regione e dalla provincia presuppone un accordo tra la comunità montana stessa e l’ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l’impegno dell’ente delegante a trasferire le risorse finanziarie ed organizzative per l’esercizio della delega.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che ne superino l’ambito territoriale, la comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi di enti locali, costituiti ai sensi dell’ordinamento, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell’assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti.

4. La comunità montana non può partecipare a consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i comuni che la costituiscono.

5. I comuni possono delegare alla comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l’attuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio-economico.

6. La comunità montana riconosce la conferenza dei sindaci quale organismo permanente di impulso, consultazione e di raccordo tra l’attività dei comuni e quella della comunità montana.

7. La comunità montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre comunità montane, anche attraverso la conferenza dei presidenti delle comunità montane insistenti nella stessa provincia o in altro ambito territoriale.

Art. 55
Adesioni ad enti ed associazioni

1. La comunità montana aderisce all’unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. La comunità montana può deliberare l’adesione ad altri enti, organismi ed associazioni i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

CAPO IV
Norme finanziarie

Sezione I
Il revisore dei conti

Art. 56
Nomina, durata in carica e cessazione

1. La nomina, la durata in carica e la cessazione del revisore dei conti sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 57
Competenza del revisore dei conti

1. Il revisore dei conti:

a) provvede, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, all’esame degli atti relativi alla gestione della comunità montana sotto i profili amministrativo, finanziario, contabile e fiscale;

b) esprime valutazioni preventive sugli atti che impegnano i bilanci per più esercizi;

c) esprime valutazioni economiche nell’interesse della comunità montana circa l’accettazione di atti di liberalità;

d) esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

e) redige apposita relazione sul rendiconto, attestandone la rispondenza alle risultanze della gestione, formulando rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

f) ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio;

g) controlla la regolarità dell’amministrazione dei beni della comunità montana;

h) può partecipare alle sedute del consiglio e , su richiesta del presidente, della giunta, per esprimere parere su argomenti specifici;

i) può presentare al consiglio relazioni, documenti ed osservazioni.

Art. 58
Ineleggibilità del revisore dei conti

1. Si applicano al revisore dei conti le disposizioni sull’incompatibilità stabilite dall’ordinamento degli enti locali.

Art. 59
Responsabilità e compenso

1. Il revisore dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inosservanza dei suoi doveri, il consiglio ne pronuncia la revoca.

3. Al revisore dei conti è attribuito dal consiglio, con la stessa delibera di nomina, il compenso determinato in conformità alle disposizioni di legge.

Sezione II
Servizio di tesoreria

Art. 60
Affidamento del servizio di tesoreria.

1. La comunità montana ha un proprio servizio di tesoreria.

2. I soggetti abilitati allo svolgimento del servizio sono individuati dall’ordinamento degli enti locali.

3. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, rispettando i principi della concorrenza.

4. Il rapporto è regolato da convenzione deliberata dal consiglio.

TITOLO V
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 61
Strumenti

1. La comunità montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonchè la tutela dei cittadini:

a) cura l’informazione della collettività;

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;

d) valorizza le libere forme associative;

e) promuove organismi di partecipazione;

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

g) provvede alla consultazione della popolazione;

h) prevede il referendum consultivo;

i) può istituire il difensore civico.

CAPO I
Trasparenza

Art. 62
Informazione

1. La comunità montana, tramite la stampa e con altri mezzi ritenuti idonei, anche informatici, informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. La comunità montana, nel rispetto del segreto d’ufficio e della normativa sulla privacy, mette a disposizione le informazioni di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione e al territorio.

3. La comunità montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.

4. La comunità montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 63
Accesso

1. Tutti gli atti della comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni legislative o di regolamento vietino l’accesso o comunque differiscano la loro conoscenza e divulgazione.

2. E’ garantita ai cittadini singoli o associati la libertà di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti e provvedimenti, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il regolamento disciplina l’esercizio dell’accesso, in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Art. 64
Rapporti economici con enti e privati

1. La comunità montana stabilisce con apposito regolamento criteri per l’erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici, ad enti e privati. L’erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della comunità montana e per iniziative di valenza sovracomunale.

CAPO II - Organismi di partecipazione

Art. 65
Associazioni

1. La comunità montana valorizza ed incentiva le libere associazioni, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonchè le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all’azione stessa.

2. La comunità montana può intervenire, ai sensi del regolamento di cui all’art.64, con la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma precedente operanti nel territorio dell’ente.

Art. 66
Consulte

1. La comunità montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L’istituzione della consulta è deliberata dall’organo rappresentativo.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dall’organo rappresentativo.

3. Le consulte sono presiedute dal presidente o dal componente della giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono essere presi in considerazione dai competenti organi della comunità montana.

5. L’istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la comunità montana sono disciplinati dal regolamento.

CAPO III
Attività di partecipazione

Art. 67
Petizioni

1. I cittadini residenti nel territorio della comunità montana, associati in numero di almeno 200, possono presentare petizioni scritte per argomenti di interesse sovracomunale agli organi della comunità montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo. La petizione deve indicare un referente al quale inoltrare le comunicazioni.

2. L’organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 68
Proposte

1. I cittadini che hanno il diritto di eleggere i consigli dei comuni appartenenti alla comunità montana, in numero di 200 , possono presentare agli organi della comunità montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi rispondenti ad un interesse collettivo, contenenti il testo della deliberazione comprensivo delle modalità di copertura finanziaria dell’eventuale spesa. La proposta deve indicare un referente al quale inoltrare le comunicazioni.

2. L’organo a cui la proposta è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

3. Il presidente, entro il termine previsto nel comma precedente, può convocare il referente dei proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi, fatto salvo l’intervento dell’organo collegiale competente.

4. Le proposte non possono concernere le materie dei piani e programmi, tributi, tariffe, rendiconti, mutui, nomine e designazione di rappresentanti presso enti ed aziende.

Art. 69
Consultazione della popolazione

1. L’organo rappresentativo e l’organo esecutivo della comunità montana possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolta di firme ed altri strumenti analoghi, che devono comunque garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità.

3. L’esito della consultazione non è vincolante per la comunità montana. L’organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 70
Referendum consultivo.

1. Nelle materie di competenza dell’organo rappresentativo, su temi di esclusiva competenza della comunità montana e di rilevante interesse sociale, possono essere indetti referendum consultivi riguardanti la proposta di adozione di una deliberazione.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: finanza, tributi e tariffe, personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni, statuto, piano di sviluppo e strumenti urbanistici e materie già sottoposte a referendum nell’ultimo triennio.

3. Il referendum è indetto dal presidente su richiesta:

a) del consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) di almeno il 10% degli elettori dei consigli dei comuni appartenenti alla comunità montana;

c) di almeno la metà più uno dei consigli dei comuni appartenenti alla comunità montana.

4. Le modalità operative per la consultazione referendaria sono contenute nel regolamento.

Art. 71
Norma generale in materia di autenticità delle firme

1. Tutte le firme apposte in calce alle istanze, petizioni e richieste di cui agli articoli 67, 68 e 70 devono essere autenticate con le modalità di cui all’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

CAPO IV
Il difensore civico

Art.72
Difensore civico.

1. Su richiesta della maggioranza dei comuni appartenenti alla comunità montana è istituito l’ufficio del difensore civico.

2. L’istituzione avviene con deliberazione consiliare, a seguito di delega da parte dei comuni, e previa convenzione con i comuni richiedenti per la definizione delle procedure di intervento, delle modalità operative ed il riparto dei costi.

3. Su proposta del consiglio la comunità montana può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell’ufficio operante presso altri enti.

4. I requisiti , le modalità di elezione, le attribuzioni, le risorse organizzative, i rapporti con i comuni e la comunità montana e gli altri aspetti conseguenti all’istituzione sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73
Regolamenti di attuazione

1. L’adozione dei regolamenti necessari per dare completa attuazione dello statuto e la revisione di quelli già adottati verrà effettuata entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dello statuto.

2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente statuto.

Art. 74
Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte