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Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Busca (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 15/12/2005)

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Il Comune e la sua Autonomia

Il Comune di Busca si fregia del titolo di città di cui è stato insignito da Carlo Emanuele di Savoia in data 5 dicembre 1762.

Il Comune di Busca:

- ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione e consistente nella potestà statutaria e in quella regolamentare;

- è un Ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

- ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle conferite con legge statale o regionale;

- ha autonomia normativa, amministrativa ed organizzativa, nonché impositiva contabile e finanziaria nell’ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale;

- si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della sua attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali;

- è Ente democratico che si ispira ai principi della solidarietà e si riconosce in un sistema unitario in cui sia valorizzata ampiamente l’autonomia dell’Autorità locale funzionalmente più vicina ai cittadini;

- sviluppa ogni forma di collaborazione con gli altri Enti pubblici e lo Stato per il perseguimento dei fini istituzionali e del benessere collettivo. Può promuovere collaborazione e scambio con comunità anche di altre nazioni attraverso la forma del gemellaggio.

- Il Comune di Busca fa parte della Comunità Montana Valle Maira.

Art. 2
Il Territorio, la Sede, lo Stemma e il Gonfalone

Il territorio unitamente alla comunità, è elemento costitutivo del Comune ed è individuato nelle mappe catastali di competenza.

La modificazione alla circoscrizione territoriale del comune, così come alla denominazione delle frazioni, borghi e rioni, può essere attuata ai sensi di legge.

La sede del Comune è fissata nel concentrico urbano. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni consiliari, salvo esigenze particolari, che, su disposizione del Sindaco, possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Il Comune ha un proprio stemma che è rappresentato da uno scudo contornato da due rami, uno di quercia ed uno di alloro e porta in alto una corona formata da un cerchio di mura sormontate da nove merli ghibellini. La parte superiore dello scudo (1/3) è occupata dalla bianca croce dei Savoia su fondo rosso mentre la parte inferiore (2/3) riporta le bande gialle e rosse dello stemma araldico dei Marchesi di Busca.

Il Comune ha un proprio gonfalone che è costituito da un drappo partito di bianco ed ocra riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento: Comune di Busca. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate e poste a spirale. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

Il Sindaco dispone in merito all’uso e all’esibizione del gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie e nelle ricorrenze ogni qualvolta lo ritenga necessario per rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente.

Ove sussista un pubblico interesse il Sindaco può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali.

Art. 3
Organizzazione e informazione

Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.

Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.

Riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

CAPO II
PRINCIPI

Art. 4
I principi generali

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di partecipazione, di giustizia e di sussidiarietà indicati dalla Costituzione, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

Opera affinche’ il rispetto, la dignità della vita e della persona siano sempre pienamente attuate; promuove l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale e per impedire qualsiasi forma di discriminazione.

Riconosce e garantisce il ruolo della famiglia, delle istituzioni sociali, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.

Attua idonei interventi, anche di natura economica, ispirati al principio di solidarietà, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

A tal fine assume provvedimenti opportuni per far fronte alle specifiche esigenze adottando, a seconda dei casi, modalità di intervento diretto o coordinato con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito territoriale. In particolare assicura la fornitura dei servizi indispensabili per garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica ai sensi della legge 104/92.

Attua ogni azione e funzione di competenza per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali con determinazioni mirate a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con i principi della Costituzione. Per questi fini, nell’ambito delle proprie competenze, il Comune riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti dalle congregazioni religiose che, d’intesa con le istituzioni, operano attuando interventi e servizi sociali.

Coerentemente con le tradizioni locali pone in essere iniziative atte a promuovere e ad esaltare il ruolo delle persone anziane affinché possano continuare a vivere con reale, concreta e attiva presenza nel contesto sociale.

Il comune favorisce l’incontro, l’inserimento e l’integrazione nella realtà locale dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 5
Principio di sussidiarietà

Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, favorendo le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 6
Pari opportunità

Il Comune, ai sensi della L. 125/91, attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell’esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.

Il Comune promuove la presenza dei due sessi nella Giunta, nel Consiglio Comunale, nelle Commissioni consiliari, nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipanti.

Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

Art. 7
Cultura e istruzione

Il Comune valorizza il patrimonio culturale del paese in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, favorisce la diffusione e la conoscenza della lingua e cultura piemontese, promuove la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali, anche nell’ambito delle strutture scolastiche.

Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione e alla consultazione di tale patrimonio.

Il Comune opera perché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti e a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.

Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

CAPO III
DIRITTI DEI CITTADINI E PARTECIPAZIONE

Art. 8
Diritti individuali

Il Comune di Busca considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l’esercizio.

Art. 9
Libere forme associative
Valorizzazione e promozione della partecipazione
e del Volontariato

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale anche su base frazionale o di quartiere.

Il Comune promuove ogni forma di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in funzioni di vario genere, anche istituzionali, e opera affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite rese nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Fatto salvo quanto precede la valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato formalmente riconosciute.

Il consiglio comunale può istituire il consiglio comunale dei ragazzi e la consulta giovanile.

Art. 10
Gli organismi di partecipazione

Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

Tali organismi possono essere costituiti anche assumendo a base l’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l’Amministrazione vorrà loro sottoporre.

I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento o atto di indirizzo.

Art. 11
I comitati di frazione e di quartiere

Il Comune può promuovere la formazione di comitati di frazione e di quartiere per la realizzazione di quelle attività previste dagli appositi regolamenti, nei limiti delle funzioni di partecipazione e di consultazione ad essi attribuite.

Il regolamento prevederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le attribuzioni ai sensi del precedente comma.

Art. 12
L’iniziativa e le proposte popolari

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, secondo le leggi vigenti.

Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l’elezione della Camera dei deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli sia associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Tali istanze, petizioni o proposte possono essere rivolte al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale per quanto riguarda le materie di loro competenza.

Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni dalla ricezione in Segreteria.

Art. 13
Le istanze, le proposte e le petizioni

Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole sia associate.

Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.

Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

Le risposte sono rese note per lettera agli interessati entro 30 giorni.

La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell’amministrazione e nell’ambito dei poteri dei rispettivi organi.

I Consiglieri comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 14
Consultazioni

Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile.

Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.

Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento che stabilisce il numero dei proponenti.

Art. 15
Referendum consultivo

Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che sia indetto referendum, consultivo, in tutte le materie di competenza comunale.

Il referendum è indetto dal Sindaco.

Nel corso dell’anno può essere indetta un’unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi. Il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- Statuto Comunale

- Regolamento del Consiglio Comunale

- Gli atti di bilancio e di assunzione di mutui

- Gli accordi di programma sottoscritti dall’Amministrazione Comunale

- Gli atti in materia di personale

- Le ordinanze contingibili ed urgenti

- Gli atti relativi a procedimenti espropriativi

- Nomine, elezioni, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale atti o questioni concernenti persone.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui ai precedenti commi.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Entro 60 giorni dal referendum il Consiglio Comunale esamina e discute quanto emerso dallo stesso.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali.

Il referendum può essere deciso anche dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 16
Diritti del contribuente

Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell’ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

CAPO IV
FUNZIONI - COMPITI - PROGRAMMAZIONE - SPONSORIZZAZIONI

Art. 17
Le Funzioni del Comune - Servizi pubblici locali

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri organi pubblici.

Il Comune - nell’ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, culturale, sociale e civile della comunità locale.

Art. 18
Compiti del Comune in funzione dello sviluppo economico

Il Comune esercita la propria azione amministrativa mirata ad incentivare lo sviluppo economico della comunità locale; regolamenta le attività commerciali in un’ottica di razionalizzazione della distribuzione sul territorio comunale a tutela del consumatore nel rispetto del principio della libera iniziativa economica contenuto nella Costituzione; favorisce ed incentiva, con ogni efficace e legittima forma, l’associazione e la cooperazione quale utile mezzo per lo sviluppo socio/economico nonché l’insediamento di imprese industriali ed artigianali nel rispetto della pianificazione urbanistica; promuove lo sviluppo dell’attività turistica, enogastronomica e dell’artigianato soprattutto quando è espressione delle tradizioni locali.

Art. 19
Funzioni del Comune a tutela del territorio, dell’ambiente, del patrimonio e delle tradizioni quali interessi primari della collettività

Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, adotta ogni misura idonea al fine di garantire un assetto del territorio ispirato da un armonico coordinamento tra gli obiettivi di sviluppo urbanistico e insediamento delle attività produttive, e la primaria e fondamentale esigenza di tutela della salute, della protezione della natura, dell’ambiente e della salvaguardia di ottimali condizioni di vita ed esercita le azioni risarcitorie dinanzi alla competente autorità giudiziaria conseguenti a danno ambientale.

Opera in particolare per la tutela della collina ritenuta patrimonio dell’intera comunità buschese assumendo tutti i provvedimenti necessari per la sua valorizzazione.

Incentiva e promuove ogni forma di tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale locale sia esso pubblico o privato, anche con interventi diretti e mirati a mantenere e ad accrescerne il valore; attua ogni opportuna iniziativa a tutela e valorizzazione delle minoranze storiche locali che concorrono a formare la tradizione del territorio per lingua, usi e costumi.

Art. 20
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e ogni altro compito per conto dello Stato previsto per legge.

Art. 21
La programmazione e forme di cooperazione

Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con lo Stato, la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

I rapporti con gli altri Enti sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà nell’ambito delle diverse sfere di autonomia.

Art. 22
Sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione

Con soggetti pubblici, privati ed associazioni

Il Comune, nel più vasto contesto programmatico, al fine di conseguire l’innovazione della propria organizzazione, realizzare maggiori economie e una migliore qualità dei servizi prestati, attua ogni utile ed efficace strategia per stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati ed associazioni.

Le iniziative devono perseguire pubbliche finalità e non generare conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono essere attivate al fine di conseguire risparmi di spesa e una migliore qualità dei servizi prestati.

CAPO V
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
PARTECIPAZIONE

Art. 23
Principi generali - Obiettivi dell’attività amministrativa

Il Comune uniforma l’attività amministrativa con l’osservanza dei principi generali delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti. Essa è ispirata da criteri di economicità, efficacia, di pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione e snellimento ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 267/2000.

Art. 24
Pubblicità degli atti e dell’attività comunale. Albo Pretorio.
Procedimento amministrativo. Partecipazione del cittadino
Diritto di accesso e informazione L. 241/90 - Accordi - Responsabile

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

Nella sede del Comune il Sindaco individua e riserva idonei spazi per la collocazione dell’Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto, regolamento. La pubblicazione deve garantire accessibilità e facilità di lettura.

Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant’altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell’azione amministrativa nonché per i singoli procedimenti, l’individuazione degli uffici competenti e definizione degli atti e per la garanzia dei diritti di accesso e d’informazione.

E’ assicurata, con adeguati mezzi, ampia informazione sull’attività dell’Ente salvi i casi di segretezza previsti per legge o per le ragioni di cui al 1° comma del presente articolo nonché specificatamente nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza.

Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono partecipare al procedimento presentando memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all’oggetto del procedimento.

Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l’esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche con fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 25
Organi

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 26
Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti del consiglio e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo che la legge o lo Statuto prevedano una maggioranza diversa. Il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, delibera validamente con l’intervento di almeno un terzo dei componenti del consiglio.

Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. Qualora la legge o regolamento prevedano espressamente la nomina di un rappresentante della minoranza e nella votazione questi non risulti eletto si sostituirà l’ultimo eletto della maggioranza con il rappresentante della minoranza che ha riportato il maggior numero di voti nell’ambito dei designati dalle minoranze stesse.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili di procedimento; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio o della Giunta indicato dal Presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tra gli Assessori, escluso il Vicesindaco, è Assessore anziano il più anziano di età.

I verbali delle sedute vengono pubblicati all’Albo Pretorio per quindici giorni fatte salve diverse disposizioni speciali.

Le delibere della Giunta Comunale ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs.267/2000 vengono comunicate ai capigruppo consiliari e messe a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Art. 27
Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo; è dotato di autonomia organizzativa e funzionale disciplinata da apposito regolamento.

La legge disciplina la composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco; in caso di impedimento o sua assenza al Vice Sindaco, e per mancanza o assenza anche del Vice Sindaco spetta al Consigliere Anziano e così nell’ordine disposto secondo le risultanze elettorali.

Il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali previsti dall’Art. 42 del D.Lgs.267/2000.

Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio medesimo nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consigliare e comunque, fino a quando il neoeletto Consiglio non abbia adottato i nuovi indirizzi fermo restando che la mancata adozione di tali nuovi indirizzi entro 120 giorni dall’insediamento equivale a conferma degli indirizzi già vigenti.

Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di solidarietà, pubblicità, trasparenza e legalità per assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Gli atti fondamentali del Consiglio contengono gli obiettivi da raggiungere nonché occorrendo le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti.

Art. 28
Seduta e convocazione del Consiglio Comunale

L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio di previsione e il rendiconto della gestione.

Le sedute ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta dei consiglieri ai sensi di legge. In caso di impedimento o assenza le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dal Vice Sindaco.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune a cura del Messo Comunale o altro personale addetto. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi comunque in un giorno diverso.

L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Le sedute devono essere ampiamente pubblicizzate tramite affissione di avvisi sul territorio e comunicazione ai mezzi di informazione locale.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sedute ordinarie straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi di sedute segrete previste dal regolamento consigliare che ne disciplina il funzionamento, o per disposizione del Sindaco nell’ordine del giorno.

La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta nei modi e nei termini previsti per legge.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo di norma presso la sede del palazzo comunale sita nel concentrico urbano.

Art. 29
Linee programmatiche di mandato

Ai sensi dell’Art. 46 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco entro 60 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare in corso di mandato, per la relativa approvazione.

Con cadenza annuale, contestualmente agli adempimenti previsti dall’Art. 193 del D.Lgs.267/2000, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero eventualmente emergere.

Art. 30
Commissioni

Garanzia e partecipazione delle minoranze

Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale e, per quanto possibile, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 125/91. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite ai sensi dell’Art. 44 del D.Lgs.267/2000, la presidenza di nomina consiliare è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate con apposito regolamento o con la delibera di istituzione.

Le commissioni, di norma, si riuniscono presso la sede del palazzo comunale sita nel concentrico urbano.

Art. 31
Consiglieri

I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari e degli altri organismi consultivi dei quali facciano parte ed hanno diritto al gettone di presenza, nei limiti consentiti dalla legge. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri, i doveri, il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità sono regolati dalla legge con particolare riferimento al D.Lgs. 267/2000.

Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze ai sensi dell’Art. 73 del D.Lgs. 267/2000 e così nell’ordine ai sensi del medesimo Art. 73.

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute, in generale, siano esse ordinarie o straordinarie, per quattro volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi di legge, con nota scritta a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dalla legge.

Art. 32
Diritti/ doveri dei Consiglieri

Ciascun consigliere rappresenta l’intero comune e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio del proprio mandato

I Consiglieri hanno diritto, secondo dettagliate modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale, di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione, di iniziativa e controllo e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, in forma scritta e indirizzata al Sindaco il quale risponde entro giorni 30 dall’acquisizione al protocollo del Comune e ne dispone la trattazione in Consiglio comunale se riguarda materie di competenza di questo organo, entro i termini previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo. L’informazione avviene con il deposito presso gli uffici comunali del materiale relativo agli argomenti da trattare e secondo modalità previste dal regolamento. Il Sindaco al fine di illustrare i contenuti delle delibere da assumere o per altre questioni, può convocare la conferenza dei capigruppo. In ogni caso nell’ipotesi di delibere Consiliari che devono adempiere ad urgenti termini di legge o per altri giustificati motivi le informazioni possono essere fornite verbalmente dal Sindaco.

Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 33
Gruppi Consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o in mancanza della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti anche se composti di un solo membro.

Il Regolamento Consiliare può prevedere la Conferenza di Capigruppo, mirata a rispondere alle finalità generali del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel medesimo regolamento del Consiglio Comunale.

I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso la Segreteria Comunale.

Ai Consiglieri comunali è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

Art. 34
Sindaco: funzioni e competenze

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Al Sindaco, oltre che le competenze di legge sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione.

Art. 35
Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove, assume iniziative per concludere accordi di programma; stipula gli stessi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dal D.Lgs. 267/2000;

d) ha la rappresentanza in giudizio dell’Ente;

e) emana le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

g) conferisce e revoca al segretario comunale, ai sensi di legge, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

i) stipula convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

l) stipula atti costitutivi e relative modificazioni, in società o aziende alle quali partecipi l’Ente;

m) rappresenta l’Ente in manifestazioni politiche;

n) stipula convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni;

o) firma atti di gemellaggio;

p) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 36
Attribuzioni di vigilanza e di organizzazione

Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.A. e S.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata dai Consiglieri ai sensi di legge;

b) garantisce l’ordine nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

f) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori.

Art. 37
Sostituzione del Sindaco - Vice Sindaco

Il Sindaco, ai sensi di legge, nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco vengono svolte nell’ordine dall’Assessore più anziano di età.

Art. 38
Dimissioni e impedimento del Sindaco

La legge disciplina le dimissioni e l’impedimento del Sindaco.

In particolare l’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei dal Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i capigruppo consiliari.

La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 39
Giunta Comunale

La Giunta Comunale è l’organo di impulso e di governo del Comune; collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta, nel redigere il piano operativo gestionale, esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 40
Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori nominati dal Sindaco, con possibilità di scelta anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio ad eccezione del vicesindaco che dovrà essere consigliere comunale, non inferiore a quattro e non superiore a sei di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

Fra gli Assessori, escluso il Vicesindaco, è assessore anziano il più anziano di età.

Art. 41
Nomina della Giunta

Nei limiti di cui al precedente articolo il Sindaco stabilisce il numero degli Assessori, tra cui il Vicesindaco, li nomina e li presenta al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale, deve sostituire entro 30 giorni gli Assessori dimissionari, e può in qualsiasi momento rideterminare il numero dei componenti della Giunta, salvo sempre il limite del precedente articolo, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 42
Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o suo legale sostituto, che coordina e controlla l’attività degli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti compreso il Sindaco. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

La Giunta, di norma, si riunisce presso la sede del palazzo comunale sita nel concentrico urbano.

Art. 43
Competenze della Giunta

La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 44
Istituzione, attribuzioni

A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale, è istituito l’ufficio del difensore civico.

Spetta al difensore civico verificare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale.

Il difensore civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.

Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e di documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

Art. 45
Nomina

Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune tra una rosa di nomi proposti dai Consiglieri, dalle associazioni e da singoli cittadini. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell’incaricato, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro sei mesi dall’approvazione dello Statuto per l’elezione del difensore civico.

Art. 46
Requisiti

Il difensore civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) gli amministratori e i dipendenti di Enti o istituti che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale e comunque ricevano da esso, a qualsiasi titolo, sovvenzioni e contributi.

Art. 47
Durata in carica, decadenza, revoca

Il difensore civico dura in carica cinque anni, più altri cinque anni e può essere riconfermato. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei membri assegnati.

Art. 48
Sede e indennità

L’ ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.

La funzione del difensore civico è onoraria ed ad essa non compete alcuna indennità di carica, salvo rimborso spese documentate.

Art. 49
Rapporti con gli organi comunali

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione:

a) invia relazioni al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) può relazionare annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, oggetto del suo intervento.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
GESTIONE ASSOCIATA
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Art. 50
Servizi pubblici comunali - Disposizioni generali

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Comune nell’ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e assicurano alla comunità amministrata livelli di qualità, di quantità, di sicurezza e di equa distribuzione sul territorio con particolare riguardo alla garanzia dei livelli minimi a favore di fasce svantaggiate della popolazione in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

L’erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e in base a tali principi viene adottata dalla Giunta Comunale o dal soggetto erogatore la Carta dei servizi.

La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l’adozione e l’aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

Il Consiglio approva gli indirizzi e le forme gestionali per ogni servizio pubblico, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l’adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi.

I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui al Tit. V del vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, anche per ipotesi di partecipazioni societarie, si applica la normativa statale e comunitaria vigente tempo per tempo in materia di servizi pubblici locali con particolare riferimento al Tit.V del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000.

Art. 51
Forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica

Il Consiglio Comunale organizza i servizi pubblici locali in argomento in base alla specifica normativa di settore, secondo le norme di attuazione della normativa comunitaria e in applicazione del Tit. V del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000.

Art. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica

Il Consiglio Comunale ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori può organizzare la gestione dei servizi pubblici locali in argomento, ai sensi del Tit. V delle Leggi sull’ordinamento agli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, anche in forma associata, mediante:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali secondo l’assetto previsto dal Testo Unico;

d) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui alle lettere a), b), e c).

Il Consiglio Comunale può affidare direttamente i servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune.

Art. 53
Gestione in economia

L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 54
Azienda speciale e consortile

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali, anche consortili, per la gestione dei servizi pubblici locali, nei casi ammessi dalla legge.

L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e consortili, sono disciplinati dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali, sono nominati dal Sindaco, con proprio decreto, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende consortili sono nominati in conformità di quanto previsto dallo statuto, dalla convenzione e dai regolamenti del consorzio, ed in coerenza con le norme stabilite dal Testo Unico sugli Enti Locali.

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 55
Istituzione

Il Consiglio Comunale, per l’esercizio di servizi privi di rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato e pubblico, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

Gli organi dell’istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 56
Organi dell’istituzione

Il consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco con riferimento agli indirizzi di cui all’Art. 42 lett. m del D.Lgs. 267/2000 tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende o istituzioni pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo “status” dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

Il consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Il direttore dell’istituzione è nominato dal Presidente sentito il Sindaco, con le modalità previste dal regolamento; dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 57
Nomina e revoca amministratori

delle Aziende Speciali e delle Istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge.

Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

Art. 58
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 59
Convenzioni

Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali ed altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 60
Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

Il Sindaco o suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 61
Delega di funzioni alla Comunità Montana

I rappresentanti del Comune di Busca, in seno agli organi della Comunità Montana, sono nominati secondo le norme stabilite nello Statuto Comunitario e nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l’esercizio delle funzioni e/o servizi del Comune.

Il Comune, in caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e controllo.

I rapporti tra il Comune e la Comunità Montana, in merito alle funzioni e/o servizi delegati, sono disciplinati in apposita convenzione.

Art. 62
Accordi di programma

Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità di finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza, la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione, e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

Art. 63
Programmazione negoziata

Il Comune al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio, promuove e valorizza tutte le forme di programmazione negoziata previste dalla legislazione vigente, quale forma di semplificazione amministrativa finalizzata allo sviluppo economico e civile della comunità.

Il Comune promuove altresì, ogni altra forma collaborativa con i privati, con l’obiettivo di una migliore realizzazione dell’interesse pubblico allo sviluppo economico ed urbanistico del territorio.

TITOLO V

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 64
Principi organizzativi

L’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali sono ispirati ai seguenti principi:

- principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione con efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, tendente al miglioramento e alla razionalizzazione dei servizi resi alla collettività secondo criteri di economicità e contenimento dei costi e, nel rispetto delle leggi, dallo snellimento e semplificazione procedurale.

- produttività ed incentivazione del personale dipendente che, tengano opportunamente conto dei principi di flessibilità ed avvicendamento mirati all’arricchimento professionale degli addetti e alla valorizzazione delle risorse umane disponibili.

- adozione di provvedimenti riguardanti il personale e la gestione dei servizi previa opportuna intesa ed accordo a livello decentrato.

- autonomia operativa e funzionale degli uffici in applicazione del principio di separazione del potere di indirizzo in capo agli organi politici e delle responsabilità gestionali attribuite all’apparato burocratico.

- autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ispirati ai principi di professionalità e responsabilità.

- adozione di decisioni ispirate al principio di autonomia che sia strumentale alle funzioni dell’Ente e ai bisogni della collettività locale nel rispetto, comunque, delle norme di legge inderogabili.

Art. 65
Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune periodicamante definisce ai sensi di legge la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, disciplina l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale se nominato al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 66
Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Comunale stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale, il Direttore e gli organi di governo.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale e ai funzionari responsabili spetta, per il perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici sono articolati ed organizzati in funzione dell’entità e complessità dei compiti, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività.

Art. 67
Diritti e obblighi dei dipendenti

I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli uffici e dei servizi e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno e effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 68
Direttore Generale

Il Sindaco può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i quindicimila abitanti.

In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Quando non risulta stipulata la convenzione di cui al presente comma 1 le relative funzioni sono conferibili dal Sindaco al Segretario Comunale in base al regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, al contratto di lavoro e alle varie altre fonti normative.

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili degli uffici e dei servizi che allo stesso rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

Il Direttore Generale attende ai seguenti compiti e funzioni:

1. predispone la proposta del piano delle risorse e degli obiettivi e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

2. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazione o studi particolari;

3. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

4. verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

5. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prevede il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

6. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi, i recuperi, dei responsabili degli uffici e dei servizi e del personale dipendente;

7. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili degli uffici e dei servizi;

8. gestisce i processi di mobilità interna del personale;

9. riesamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

10. esercita ogni altra funzione affidatagli dal Regolamento sugli uffici e sui servizi.

Art. 69
Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 70
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

I Responsabili degli uffici e dei servizi:

a) gestiscono, anche finanziariamente e con il relativo impegno di spesa, le procedure di gara e concorso e ne presiedono le commissioni, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e designano gli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni le autorizzazioni e le concessioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie;

g) emettono ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di competenza del Sindaco previste dal D.Lgs. 267/2000;

h) promuovono procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore gli elementi per la predisposizione del piano operativo delle risorse e obiettivi;

k) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, se nominato, in alternativa all’autorità competente, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

l) approvano i ruoli e le liste dei tributi e dei canoni ed emettono i relativi atti di accertamento;

m) stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti;

n) svolgono tutte le funzioni di gestione con l’assunzione degli impegni di spesa.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni suddette al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 71
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.

La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’Art. 110, del D.Lgs. 267/2000.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 72
Collaborazioni esterne

Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 73
Ufficio di indirizzo e controllo

Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi disciplina il controllo interno e può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Art. 74
Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

Art. 75
Funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali a contenuto negoziale nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi o conferitagli dal Sindaco.

CAPO II
LA RESPONSABILITA’

Art. 76
Responsabilità verso il Comune

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 77
Responsabilità verso terzi

Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, i Responsabili degli uffici e dei servizi e gli altri dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario o dal dipendente può rivalersi agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

La responsabilità personale degli Amministratori, del Segretario, del Direttore, dei Responsabili degli uffici e dei servizi o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’Amministratore o il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 78
Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 79
Disposizioni generali - Controlli

L’attività finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio preventivo, al rendiconto e altri documenti contabili approvati ai sensi di legge e disposti in modo da favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione dell’azione del Comune.

Il Comune, ai sensi dell’Art. 162 del D.Lgs. 267/2000, assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all’Art. 8 del D.Lgs. 267/2000 la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con adeguata pubblicizzazione nell’apposito albo e può disporre la diffusione tramite internet delle tariffe e dei tributi di maggiore rilievo.

Sono fatte salve le disposizioni del regolamento di contabilità.

Ai sensi dell’Art. 196 del D.Lgs.267/2000, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa il Comune adotta sistemi di controllo con adeguate strutture interne e tramite l’organo di revisione.

Art. 80
Ordinamento

L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 81
Attività finanziarie del Comune. Entrate.

Statuto del contribuente

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, imposte, tasse e tariffe.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

L’attività impositiva viene adottata nel rispetto dei principi della Legge 27/7/2000 n. 212 contenente disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente. In particolare, il rapporto tra Ente e contribuente sarà ispirato ai principi della buona fede e della massima collaborazione, della trasparenza e della semplificazione.

Art. 82
Revisione economico-finanziaria

La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata per legge.

L’organo di revisione viene dotato, a cura del Comune dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti secondo la disciplina del regolamento.

L’organo di revisione, a richiesta, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato con le modalità previste per la convocazione di detti organi.

Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio dell’organo di revisione.

L’attività di collaborazione può comportare ogni utile proposta al Consiglio Comunale in merito alla gestione economico-finanziaria dell’Ente secondo disposizioni del regolamento.

Nello stesso regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell’organo di revisione e quella degli organi comunali e degli uffici dell’Ente.

I requisiti, l’eleggibilità, l’incompatibilità, la modalità di elezione, la durata, il funzionamento, le funzioni, la responsabilità, i compensi, i limiti di affidamento dell’organo di revisione sono disciplinati dalla legge e dal regolamento nei limiti consentiti dalla legge stessa.

Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento l’organo di revisione ha diritto d’accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 83
Servizio di Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dai soggetti incaricati del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie.

Art. 84
Controllo sulla gestione

I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 85
Rappresentanza legale del Comune

La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, ai sensi dell’Art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, salvo quanto attribuito ai responsabili degli uffici e dei servizi dagli articoli 107 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

In particolare la rappresentanza negoziale, cioè la stipula dei contratti e la formazione degli atti unilaterali a contenuto negoziale, per conto dell’Ente, spetta al responsabile dell’ufficio o servizio a ciò deputato, secondo l’organizzazione interna.

Gli atti di diritto privato a contenuto non negoziale sono parimenti attribuiti agli organi burocratici dell’Ente, secondo la specifica organizzazione esistente. Lo stesso vale per così la legittimazione passiva alla ricezione degli atti sia a contenuto negoziale che non negoziale.

Nel caso previsto dall’ultima parte del comma precedente, l’indirizzo dell’atto al Sindaco del Comune si intende rivolto al competente responsabile dell’ufficio o servizio.

Art. 86
Rappresentanza giudiziale del Comune

E’ attribuita al Sindaco la rappresentanza giudiziale del Comune sia per la legittimazione attiva, di proporre liti, che per la legittimazione passiva, di resistere alle liti, nonché per il potere di transigere e conciliare.

Il sindaco si costituisce in giudizio, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, individua il legale di fiducia con proprio decreto, ferma l’assunzione dell’impegno di spesa da parte del responsabile del servizio.

Art. 87
Rapporti tra le fonti normative

Le norme statutarie e regolamentari devono essere conformi alla Costituzione, alle leggi costituzionali e alle leggi statali, nei limiti delle competenze espressamente attribuite alle leggi statali dalla Costituzione e compatibilmente ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

L’attività normativa del Comune si conforma alla legislazione regionale, per le materie che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa delle Regioni, riaffermando, per le materie di competenza comunale e per le norme di organizzazione dell’Ente, la piena autonomia statutaria e regolamentare, nei limiti stabiliti al comma precedente.

Art. 88
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti del regolamento interno del consiglio comunale devono essere apportati entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo n. 267/2000 ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Gli statuti e i regolamenti si intendono automaticamente aggiornati in adeguamento alle nuove disposizioni di legge, qualora si tratti di leggi fondamentali per l’ordinamento comunale, o di leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 89
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall’affissione all’albo pretorio comunale.