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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Codice 10.7
D.D. 19 dicembre 2005, n. 1292

Comune di Andrate (TO). Conciliazione con privati, inerente precedente alienazione, senza autorizzazione, del terreno comunale di mq. 8.492 gravato da uso civico e, parzialmente, da servitu’ di passaggio, con sovrastanti fabbricati privati, con contestuale spostamento del vincolo di uso civico su altri terreni comunali, di complessivi mq. 9.029. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Andrate (TO) a:

* sdemanializzare il terreno gravato da uso civico, parzialmente gravato da servitù di passaggio e di roggia d’irrigazione a favore del Comune, di complessivi mq. 8.492, con sovrastanti fabbricati privati, distinto al NCT Fg. 2 - mapp. 175 (ex 168 - ex 69/b), proveniente da precedente alienazione non autorizzata e attualmente nel possesso di fatto dei (omissis);

* effettuare la conciliazione con i precitati privati, per regolarizzare il possesso illegittimo dell’area in argomento, derivante da precedente atto inficiato da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente competente, dietro versamento da parte di questi ultimi al Comune, in via transattiva, della somma di euro 25.160,00, maggiorata in ragione della variazione dell’indice ISTAT a far data dal mese di gennaio 2005, sino alla data dell’effettivo pagamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici;

* stipulare atto di vendita a favore dei sopracitati privati, al fine di trasferirgli la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, dell’area di complessivi mq. 8.492 in argomento, fatto salvo il mantenimento, su parte della stessa areac di una servitù di passaggio per l’accesso alla presa dell’acquedotto comunale nonché di una servitù per una roggia di irrigazione, a favore del Comune ad a beneficio dell’intera collettività locale;

* di subordinare la stipula dell’atto, relativo alla conciliazione in argomento, all’accettazione formale, da parte dei privati interessati, dell’importo stabilito dalla precitata Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici in euro 25,160,00, più rivalutazione ISTAT come parimenti indicato, con versamento al Comune dello stesso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto nonché alla rinuncia a ogni futura controversia, inerente l’argomento, nei confronti del Comune e dei dante causa;

* di disporre che l’importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell’interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

* di subordinare la validità della presente autorizzazione allo spostamento del vincolo di civico demanio dall’area sdemanializzanda ai terreni di proprietà comunale distinti al NCT Fg. 18 - mapp. 79 - 80, di complessivi mq. 9.029, che dovranno mantenere la destinazione agro-silvo-pastorale ed essere nel tempo adeguatamente mantenuti, onde consentire l’esercizio dell’uso civico (ad esempio legnatico) in concambio di quello perduto sulla supracitata area sdemanializzanda;

* che i terreni di cui al paragrafo precedente, in quanto boscati, vengono assegnati alla cat. “A” ai sensi del capo II - art. 11 - L. 1766/27;

di dare atto che:

I terreni comunali di complessivi mq. 9.029, distinti al NCT Fg. 18 - mapp. 79 - 80, acquisiscono il vincolo di uso civico e, pertanto, sono disciplinati dalla legge 16 giugno 1927 n.1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulata con Circolare Regionale n. 20 /PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata alla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04 marzo 1997;

per le due servitù (passaggio e roggia) di cui ai paragrafi precedenti, nulla è dovuto ai privati in quanto i valori periziati, che determinano l’importo base della conciliazione, tengono già conto del minor valore dei terreni, conseguente all’esistenza delle servitù stesse nonché dell’obbligo dei medesimi privati di provvedere a loro spese al mantenimento dell’accesso, inerente l’opera pubblica, libero, agibile ed in buona manutenzione ed al mantenimento in buona efficienza della roggia;

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla D.G.R. n. 25-1910 del 07/01/2001, prorogata con la D.G.R. n. 14-8176 del 07.01.03 ed ulteriormente prorogata con D.G.R. n. 55-14056 del 22.11.2004 e, pertanto, nel caso di eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell’area gravata da uso civico con quanto ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli per la parte economica, secondo legge;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell’Ufficio del Territorio competente, in occasione di future verifiche su richiesta delle parti (Comune - privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

il Comune di Andrate (TO) dovrà investire tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, al netto del valore dei terreni di proprietà comunale, stimato in euro 13.543,50, che verranno gravati di uso civico in concambio delle aree sdemanializzande e comprese le somme già percepite all’epoca del primo atto nullo attualizzate, per la parte eventualmente non già investita secondo legge, in costruzione di opere permanenti d’interesse generale della popolazione, ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/27 e, nell’eventuale attesa, investirle in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarle al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

il Comune di Andrante (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di vendita con conciliazione e mantenimento delle servitù specificate che verrà stipulato con i privati relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione. Dovrà parimenti essere inviata la documentazione comprovante l’imposizione del vincolo di uso civico sulle aree di proprietà comunale di complessivi mq. 9.029 in concambio di quello tolto sull’area di mq. 8.492 oggetto di conciliazione;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati acquirenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri