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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2005, n. 26-1888

L.R. 1/2000. Approvazione bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Verbano Cusio Ossola, per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare le bozze dei Protocolli di Intesa tra la Regione Piemonte e le singole Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Verbano-Cusio-Ossola per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale, relative all’esercizio 2006, composto di n. 6 articoli allegati alla presente per farne parte integrante (Allegato 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7);

- di rinviare a successivo provvedimento l’accantonamento delle risorse necessarie per il finanziamento dei mancati introiti dovuti alle corse suppletive di cui al precedente punto;

- di autorizzare la Presidente della Giunta o, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore Regionale ai Trasporti, alla firma dei Protocolli di Intesa di cui al precedente punto, anche in presenza di modifiche non sostanziali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI ALESSANDRIA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97, e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 - 924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 29 dicembre 2004 n. 88-14520 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2005;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 10.12.2005, anche per l’anno 2006, è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. _______ del _____________;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Alessandria;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 88-14520 del 29 dicembre 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

Art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dall’11.12.2005 al 9.12.2006. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

Art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5 e 6. Gli stessi sono stimati in 87.892 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convenzione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2006, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la REGIONE PIEMONTE

Per la PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corse suppletive anno 2006

1) Linea Alessandria - Mortara

Alessandria (8.15) - Mortara (9.30) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Mortara (10.35) - Alessandria (11.50) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Alessandria (10.15) - Mortara (11.30) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Mortara (11.35) - Alessandria (12.50) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Lunghezza tratta: (km 55,2-)

Percorrenza anno 2006: km 55,2 x 4 c. x 232gg = km. 51.226

2) Linea Alessandria - Novi Ligure

Alessandria (11,00) - Pozzolo F. (11.30) - Novi Ligure (11.37) FER6

Novi (11,00) - Alessandria (11,37) FER6 fino al 29.7. e dal 28.8.06

Lunghezza tratta: (km. 23,9)

Percorrenza anno 2006: km 23,9 x 1 c. x 303gg = km. 7.241,7

Percorrenza anno 2006: km 23,9 x 1 c. x 280gg = km. 6.692

3) Linea Alessandria - Tortona

Tortona (11.00) - Alessandria (11.33) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Alessandria (11.00) - Tortona (11.33) FER6

Lunghezza tratta: (km. 22,4)

Percorrenza anno 2006 km 22,4 x 1 c. x 232gg = km. 5.196,8

Percorrenza anno 2006 km 22,4 x 1 c. x 303gg = km. 6.787,2

Percorrenza totale anno 2006 km. 11.984

4) Linea Vercelli - Alessandria

Vercelli FS (10.45)-Casale FS (11.15)-Alessandria FS (11.45) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Vercelli FS (16.45)-Casale FS (17.15)-Alessandria FS (17.45) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Alessandria FS (10.45)-Casale FS (11.15)-Vercelli FS (11.45) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Alessandria FS (16.45)-Casale FS (17.15)-Vercelli FS (17.45) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Lunghezza tratta: (6,1) nel calcolo della percorrenza viene considerata solo la deviazione per

la stazione ferroviaria di Casale

Percorrenza anno 2006: km 6,1 x 4 c. x 237gg = km. 5.782,8

5) Linea Alessandria - Casale

Valenza (21.07) - Borgo S. Martino (21.22) - Casale (21.32) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06 in coincidenza con il treno 10330 AL (20.41) - Valenza (20.53)

Lunghezza tratta: (km 21,4)

Percorrenza anno 2006: km 21,4 x 1 c. x 232gg = km. 4.964,8

Totale BUS/KM 87.892

INTEGRAZIONE TARIFFARIA
A CARICO DI TRENITALIA

ALESSANDRIA - TORTONA

Alessandria (18.40) - Tortona (19.13) FER6

Lunghezza tratta: (km. 22,4)

NOVI LIGURE - ARQUATA SCRIVIA

Arquata Scrivia (4.55) - Novi Ligure (5.16) FER5 fino al 11.8. e dal 21.8.2006

Arquata Scrivia (5.00) - Novi Ligure (5.21) al sabato e nei festivi fino al 12.8. e dal 26.8.2006

Lunghezza tratta: (km. 12,8)

VERCELLI - ALESSANDRIA

Vercelli FS (7.45) - Alessandria FS (8.35) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

(*) Vercelli FS (10.45) - Alessandria FS (11.45) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Vercelli FS (12.45) - Alessandria FS (13.35) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Vercelli FS (13.45) - Alessandria FS (14.35) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

(*) Vercelli FS (16.45) - Alessandria FS (17.45) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Vercelli FS (18.45) - Alessandria FS (19.35) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Alessandria FS (7.45) - Vercelli FS (8.35) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

(*) Alessandria FS (10.45) - Vercelli FS (11.45) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Alessandria FS (12.45) - Vercelli FS (13.35) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Alessandria FS (13.45) - Vercelli FS (14.35) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

(*) Alessandria FS (16.45) - Vercelli FS (17.45) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Alessandria FS (18.45) - Vercelli FS (19.35) FER5 fino al 4.8. e dal 28.8.06

Lunghezza tratta: km. 57,3

(*) corse con deviazione per Casale

TORTONA - ARQUATA SCRIVIA

Tortona (6.10) - Arquata (6.46) FER6 fino al 5.8. e dal 28.8.06

Tortona (12.19) - Arquata (12.55) FER6 fino al 10.6. e dal 11.9.06

Tortona (19.20) - Arquata (19.56) FER5 fino al 9.6. e dal 11.9.06

Arquata (6.49) - Tortona (7.25) FER6 fino al 5.8. e dal 28.8.06

Arquata (18.40) - Tortona (19.16) FER5 fino al 9.6. e dal 11.9.06

Lunghezza tratta: km. 26

RIEPILOGO PERCORRENZE

Percorrenza km (dall’11/12/05 al 9/12/06)

1) Alessandria - Mortara    51.226
2) Alessandria- Novi L    13.934
3) Alessandria - Tortona    11.984
4) Vercelli - Alessandria (maggior
percorrenza per dev. Da Casale)     5.783
5) Alessandria - Casale    4.965
Totale vett./km    87.892


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI ASTI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 29 dicembre 2004 n. 88-14520 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2005;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 10.12.2005 anche per l’anno 2006 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di ASTI;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 88-14520 del 29 dicembre 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dall’11.12.2005 al 9.12.2006. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 71.437 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2006, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la REGIONE PIEMONTE

Per la PROVINCIA DI ASTI

PROVINCIA DI ASTI

Corse suppletive anno 2006

1) Linea Asti - Casale Monferrato

a) Asti FS (10.28) - Casale FS (11.28) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

b) Casale FS (11.30) - Asti FS (12.30) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Lunghezza tratta: (km. 46,-)

Percorrenza anno 2006: km 46 x 2 c. x 232gg = km. 21.344

c) Asti FS (12.45) - Moncalvo (13.15) FER6

Lunghezza tratta: (km. 20,6)

Percorrenza anno 2006: km 20,6 x 1 c. x 303gg = km. 6.242

Percorrenza totale anno 2006: = km. 27.586

2) Linea Asti - Torino

Torino PN (9.45) - Asti FS (11.00) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.05

Lunghezza tratta: (km. 60,-)

Percorrenza anno 2006: km 60 x 1c. x 232gg = km. 13.920

3) Linea Acqui - Nizza Monferrato - Asti

a) Asti FS (9.18) - Acqui FS (10.25) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

b) Acqui FS (10.58) - Asti FS (12.05) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Lunghezza tratta: (km. 51,-)

Percorrenza anno 2006: km 51 x 2 c. x 232gg = km. 23.664

c) Asti FS (7.10)-Nizza Monferrato FS (7.48) FER6 nei gg.di scuola fino al 10.6 e dal 11.9.06

Lunghezza tratta: (km. 29,7)

Percorrenza anno 2006: km 29,7 x 1 c. x 211gg = km. 6.266,7

TOTALE BUS KM. 71.437

RIEPILOGO PERCORRENZE

Percorrenza km (dall’11/12/05 al 9/12/06)

1) Asti - Casale Monferrato    27.586

2) Asti - Torino    13.920

3) Acqui - Nizza Monferrato - Asti    23.664
Asti - Nizza Monferrato    6.267
Totale vett./km    71.437


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI BIELLA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37-924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 29 dicembre 2004 n. 88-14520 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2005;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 10.12.2004 anche per l’anno 2006 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Biella;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 88-14520 del 29 dicembre 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dall’11.12.2005 al 9.12.2006. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 13.804 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2006, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la REGIONE PIEMONTE

Per la PROVINCIA DI BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA

Corse suppletive anno 2006

Linea Novara - Biella

Biella FS (10.40) - Novara FS (12.00) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Lunghezza tratta: (km. 59,5)

Percorrenza anno 2006: km 59,5 x 1 c. x 232gg = km. 13.804

RIEPILOGO PERCORRENZE

Percorrenza km (dall’11/12/05 al 9/12/06)

Novara - Biella    13.804


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI CUNEO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37-924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 29 dicembre 2004 n. 88-14520 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2005;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 10.12.2005 anche per l’anno 2006 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Cuneo;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 88-14520 del 29 dicembre 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dall’ 11.12.2005 al 9.12.2006. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5 e 6. Gli stessi sono stimati in 95.502 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2006, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la REGIONE PIEMONTE

Per la PROVINCIA DI CUNEO

PROVINCIA DI CUNEO

Corse suppletive anno 2006

1) Linea Cuneo - Fossano

Cuneo FS (10.45) - Fossano FS (11.20) FER6

Fossano FS (10.07) - Cuneo FS (10.42) FER6

Lunghezza tratta: km. 30,-

Percorrenza anno 2006: km 30 x 2 c. x 303gg = km. 18.180

2) Linea Cuneo - Mondovì

a) Cuneo FS (6.58) - Mondovì Breo (7.45) FER6

b) Cuneo FS (9.43) - Mondovì Breo (10.30) FER6

c) Cuneo FS (11.28) - Mondovì Breo (12.12) FER6 dal 24.12.04 al 7.1.06, dal 13.4. al 18.4.06

e dal 12.6. al 9.9.06

d) Cuneo FS (16.38) - Mondovì FS (17.20) FER6

e) Cuneo FS (19.38)-Mondovì Breo (20.25) FER6

f) Mondovì Breo (12.45)-Cuneo FS (13.30) FER6

g) Mondovì Breo (13.25) - Cuneo FS (14.10) FER6 nei soli gg. di scuola

h) Mondovì Breo (17.40) - Cuneo FS (18.25) FER6

Lunghezza tratta: km. 32,8

Percorrenza anno 2006: km 32,8 x 6 c. x 303gg = km. 59.630,4

Percorrenza anno 2006: km 32,8 x 1 c. x 91gg = km. 2.984,8

Percorrenza anno 2006: km 32,8 x 1 c. x 211gg = km. 6.920,8

i) Cuneo FS (11.10) - Margarita (11.37) - Mondovì Breo (11.58) FER6 nei soli gg. di scuola

fino al 10.6. e dal 11.9.06 (escluso periodo vacanze di Natale e Pasqua)

Percorrenza anno 2006: km 36,9 x 1 c. x 211gg = km. 7.785,9

Percorrenza totale anno 2006: km. 77.322

PERCORRENZA TOTALE BUS/KM = 95.502

INTEGRAZIONE TARIFFARIA A CARICO DI TRENITALIA

Cuneo - Mondovì

Servizio festivo

Cuneo (6.53) - Mondovì FS (7.35) festiva annuale

Cuneo (9.53) - Mondovì FS (10.35) festiva annuale

Cuneo (11.28) - Mondovì FS (12.10) festiva annuale

Cuneo (14.53) - Mondovì FS (15.35) festiva annuale

Cuneo (18.03) - Mondovì FS (18.45) festiva annuale

Cuneo (20.08) - Mondovì FS (20.50) festiva annuale

Mondovì FS (7.40) - Cuneo (8.20) festiva annuale

Mondovì FS (10.40) - Cuneo (11.20) festiva annuale

Mondovì FS (12.20) - Cuneo (13.00) festiva annuale

Mondovì FS (14.15) - Cuneo (14.54) festiva annuale

Mondovì FS (16.20) - Cuneo (17.00) festiva annuale

Mondovì FS (19.10) - Cuneo (19.50) festiva annuale

Lunghezza tratta: km. 31,4

Saluzzo - Cuneo

Cuneo (11.38)-Saluzzo (12.25) FER5 dal 27.12.05 al 5.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 1.9.06

Cuneo (12.33)-Saluzzo (13.25) FER6 dal 27.12.05 al 7.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 2.9.06

Cuneo (14.08)-Saluzzo (14.55) FER5 dal 27.12.05 al 5.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 1.9.06

Cuneo (16.33)-Saluzzo (17.20) FER5 dal 27.12.05 al 5.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 1.9.06

Cuneo (17.28)-Saluzzo (18.20) FER5 dal 27.12.05 al 5.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 1.9.06

Cuneo (19.38)-Saluzzo (20.20) FER6 dal 27.12.05 al 7.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 2.9.06

Saluzzo (6.45)-Cuneo (7.35) FER5 dal 27.12.05 al 5.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 1.9.06

Saluzzo (7.25)-Cuneo (8.25) FER6 dal 24.12.05 al 7.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 2.9.06

Saluzzo (8.00)-Cuneo (8.50) FER6 dal 27.12.05 al 7.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 2.9.06

Saluzzo (13.40)-Cuneo (14.30) FER6 dal 24.12.05 al 7.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 2.9.06

Saluzzo (17.20)-Cuneo (18.15) FER5 dal 27.12.05 al 5.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 1.9.06

Saluzzo (18.40)-Busca (19.00) FER5 dal 27.12.05 al 5.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 1.9.06

Saluzzo (19.30)-Cuneo (20.15) FER6 dal 27.12.05 al 7.1.06, dal 13.4 al 18.4 e dal 12.6 al 2.9.06

RIEPILOGO PERCORRENZE

Percorrenza km (dall’11/12/05 al 9/12/06)

1) Cuneo - Fossano    18.180
2) Cuneo - Mondovì    77.322
Totale vett./km    95.502


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI NOVARA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 29 dicembre 2004 n. 88-14520 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2005;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 10.12.2005 anche per l’anno 2006 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Novara;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 88-14520 del 29 dicembre 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dall’11.12.2005 al 9.12.2006. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 25.149 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2006, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la REGIONE PIEMONTE

Per la PROVINCIA DI NOVARA

PROVINCIA DI NOVARA

Corse suppletive anno 2006

Linea Arona - Novara

a) Novara (7.38) - Arona (8.55) FER6

b) Arona (8.50) - Novara (9.54) FER6

Lunghezza tratta: (km. 41,5)

Percorrenza anno 2006: km 41,5 x 2 c. x 303gg = km. 25.149

INTEGRAZIONE TARIFFARIA A CARICO DI TRENITALIA

Linea Belgirate - Arona

a) Belgirate (7.24) - Arona (7.40) FER5

Lunghezza tratta: km. 12

RIEPILOGO PERCORRENZE

Percorrenza km (dall’11/12/05 al 9/12/06)

Arona - Novara    25.149


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37-924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 29 dicembre 2004 n. 88-14520 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2005;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 10.12.2005 anche per l’anno 2006 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Torino;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 88-14520 del 29 dicembre 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dall’11.12.2005 al 9.12.2006. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 59.232 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2006, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la REGIONE PIEMONTE

Per la PROVINCIA DI TORINO

PROVINCIA DI TORINO

Corse suppletive anno 2006

1) Linea Torino - Pinerolo

Torino PN (9.45) - Pinerolo FS (10.55) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Pinerolo FS (9.20) - Torino PN (10.30) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Torino PN (20.55) - Pinerolo FS (22.00) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Pinerolo FS (22.50) - Torino PN (23.55) Festiva

Lunghezza tratta: (km. 41,4)

Percorrenza anno 2006: km 41,4 x 3 c. x 232gg = km. 28.814,4

Percorrenza anno 2006: km 41,4 x 1 c. x 61gg = km. 2.525,4

Percorrenza totale anno 2006: km. 31.340

2) Linea Pinerolo - Torre Pellice

Pinerolo FS (10.55) - Torre Pellice (11.30) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Torre Pellice (8.50) - Pinerolo FS (9.20) FER6 fino al 29.7. e dal 28.8.06

Lunghezza tratta: (km. 17,-)

Percorrenza anno 2006: km 17 x 1 c. x 232gg = km. 3.944

Percorrenza anno 2006: km 17 x 1 c. x 280gg = km. 4.760

Percorrenza totale anno 2006 = km. 8.704

3) Linea Chivasso - Ivrea

Chivasso FS (11.25) - Ivrea FS (12.20) FER5 fino al 28.7 e dal 28.8.06

Ivrea FS (9.42) - Chivasso Piazzale Ceresa (10.35) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Lunghezza tratta: (km. 41,- )

Percorrenza anno 2006: km 41 x 2 c. x 232gg = km. 19.188

TOTALE BUS/KM. 59.232

RIEPILOGO PERCORRENZE

Percorrenza km (dall’11/12/05 al 9/12/06)

1) Torino - Pinerolo    31.340
2) Pinerolo - Torre Pellice    8.704
3) Chivasso - Ivrea    19.188
Totale vett./km    59.232


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 29 dicembre 2004 n. 88-14520 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2005;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 10.12.2005 anche per l’anno 2006 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 88-14520 del 29 dicembre 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dall’11.12.2005 al 9.12.2006. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 18.096 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2006, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la REGIONE PIEMONTE

Per la PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Corse suppletive anno 2006

Linea Domodossola - Omegna - Novara

Domodossola FS (9.10) - Omegna FS (10.14) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Omega FS (10.35) - Domodossola FS (11.33) FER5 fino al 28.7. e dal 28.8.06

Lunghezza tratta: (km. 39,-)

Percorrenza anno 2006: km 39 x 2 c. x 232gg = km. 18.096

RIEPILOGO PERCORRENZE

Percorrenza km (dall’11/12/05 al 9/12/06)

Domodossola - Omegna - Novara    18.096