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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2005, n. 24-1886

Definizione dei contenuti generali della Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Gruppo Torinese Trasporti per la realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma in attuazione dell’art.15 del D.Lgs.422/97, sottoscritto tra Regione Piemonte e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 16/12/2002

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di prendere atto che, secondo quanto stabilito dal Regio decreto 9 maggio 1912 n. 1447, le vie ferrate pubbliche, anche concesse in uso all’industria privata, sono opere di pubblica utilità e quindi sono a loro applicabili tutte le disposizioni delle leggi sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;

2. di stabilire che gli Uffici preposti nella redazione della Convenzione attutativa da sottoscrivere tra la Regione Piemonte ed il Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A., per la realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo sottoscritto in data 16/12/2002, tra la Regione ed il Minitero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e nelle successive rimodulazioni, dovranno adottare i criteri generali sottoriportati:

* saranno trasferite al G.T.T. le risorse ricevute dallo Stato, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali connessi all’esecuzione dei lavori, ivi compresi, gli oneri eventualmente conseguenti a contenziosi, limitando ai livelli strettamente necessari le eventuali anticipazioni;

* la Regione si impegna a reperire le somme necessarie a coprire eventuali maggiori oneri o contenziosi, anche eccedenti i risparmi di spesa inerenti l’Accordo con il Ministero Infrastrutture e Trasporti, attraverso appositi capitoli di bilancio, ovvero con la ridefinizione degli interventi, in quest’ultimo caso dovrà essere sentito il Comitato di verifica e monitoraggio, istituito ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 422/97;

* la Regione Piemonte si riserva di indicare un proprio rappresentante nell’ambito della commissione promossa dal responsabile del procedimento per la proposta di accordo bonario ai sensi dell’art. 31 bis della L. 109/94 e s.m.i.;

* la definizione dell’accordo bonario tra G.T.T. ed Impresa esecutrice, di cui al punto precedente, dovrà essere preventivamente assentita da un rappresentante della Regione Piemonte, all’uopo designato;

* eventuali controversie non definite con accordo bonario ai sensi dell’art. 31 bis della L. 109/94 e s.m.i., sanno demandate ad un collegio arbitrale e la nomina dell’arbitro di competenza del G.T.T. dovrà avvenire su segnalazione della Regione Piemonte;

* per gli interventi configurabili come appalto di opere, per tutte le spese individuate all’art. 17 D.P.R. 554/1999 ai numeri 7, 8, 9, 10 e 11, di riconoscere a G.T.T. un compenso forfetario onnicomprensivo pari al 10% del costo presunto delle opere;

* per gli appalti non riconducibili ad appalto di opere, quali le forniture, il materiale rotabile, gli apparati tecnologici ecc, potrà essere riconosciuto un onere forfetario per spese generali pari all’1% del costo dell’intervento, oltre alle spese di pubblicazione e per le eventuali commissioni di collaudo e di gara, che dovranno essere rendicontate al termine dell’intervento;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri economici per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, della L.R. 51/97 e del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)