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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2005, n. 91-1950

Legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 173, sub f) - Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, art. 6 - Obbligo dell’equilibrio economico - finanziario del Servizio Sanitario Regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per quanto dettagliatamente esposto in premessa:

* l’adozione per le aziende sanitarie del conto economico riclassificato denominato: “modello ministeriale CE nuova aggregazione” e del modello di rendiconto finanziario che devono corredare il bilancio consuntivo di esercizio, e i bilanci intermedi; lo schema di entrambi i modelli sono allegati, rispettivamente, negli allegati uno e due alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante;

* che il conto economico riclassificato “modello ministeriale CE nuova aggregazione” sia presentato dalle aziende sanitarie contestualmente al bilancio economico di previsione e quindi sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale;

* che dopo l’avvenuta approvazione diventi documento di autorizzazione e limite all’assunzione di costi per le voci di aggregazione ivi rappresentate;

* che in sede di rendiconto trimestrale e di bilancio annuale e, prima, di previsione, la mancata coerenza economica rispetto agli obiettivi sia valutata con riferimento all’analisi dell’entità della voce: “avanzo/disavanzo” e quindi delle voci di bilancio che hanno concorso a definirla;

* che le suddette previsioni potranno essere aggiornate, fermo restando l’equilibrio generale del bilancio, e pertanto gli aumenti delle singole voci, dovranno essere compensate da pari riduzioni degli altri costi o coperte da ricavi aggiuntivi

* che i direttori generali delle aziende sanitarie interessate, siano tenuti a presentare un apposito piano, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti previsti; che la Giunta approvi il piano di rientro dell’azienda e il correlato intervallo temporale di attuazione; in ogni caso il piano di rientro dovrà essere improntato ad obiettivi di razionalizzazione dell’organizzazione aziendale, di verifica e graduale superamento delle situazioni di inappropriatezza, garantendo comunque i livelli di erogazione dei servizi complessivamente considerati negli atti di programmazione regionale.

La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)