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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4.

Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, nell’esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi prevista dall’articolo 117 della Costituzione, organizza, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca all’interno dello Spazio europeo della ricerca.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Piemonte, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto degli indirizzi comunitari a sostegno della società della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:

a) la promozione della ricerca e dell’innovazione attraverso le seguenti azioni:

1) contribuire alla promozione della ricerca e dell’innovazione in campo scientifico, tecnologico ed umanistico;

2) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca;

3) promuovere l’attrattività della Regione Piemonte nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all’estero;

4) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;

5) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza;

6) promuovere il sistema della ricerca piemontese nell’ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali;

b) le modalità di consolidamento del sistema della ricerca attraverso le seguenti azioni:

1) favorire lo svolgimento delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l’obiettivo di realizzare una rete tra le realtà della ricerca e il sistema produttivo;

2) realizzare infrastrutture immateriali intese come reti di formazione del sapere che costituiscano elementi di organizzazione e di supporto alle attività;

3) sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale;

4) favorire, incrementare e consolidare la competitività del sistema territoriale piemontese selezionando progetti innovativi e buone pratiche;

5) promuovere l’interazione tra i soggetti operanti nel sistema;

6) sviluppare una più stretta integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata;

7) sostenere azioni che coniugano ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione in particolare per quanto riguarda gli investimenti ritenuti strategici;

8) favorire, incrementare e sostenere le azioni di progettazione e tutela della proprietà intellettuale, ed in particolare gli interventi destinati al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese;

9) integrare le politiche regionali di settore e le risorse, strumentali e finanziarie, pubbliche e private;

10) favorire l’integrazione della ricerca e innovazione nelle politiche di settore, sviluppando la convergenza di ambiti disciplinari differenti;

c) la valutazione sistematica degli effetti attraverso le seguenti azioni:

1) promuovere a tutti i livelli l’adozione di criteri e metodi di valutazione oggettivi e internazionalmente accettati;

2) adottare criteri e metodi di verifica dei risultati ottenuti;

3) promuovere, sostenere e divulgare la cultura della ricerca, favorire la conoscenza dei programmi, delle attività e opportunità, dei risultati conseguiti.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 33 della Costituzione, riconoscendo il ruolo delle università nel campo della ricerca e della didattica, assegna agli atenei un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità, anche favorendo la creazione di poli specialistici e multidisciplinari della ricerca.

Art. 3.

(Sistema regionale della ricerca)

1. Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l’attuazione di programmi per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo; concorrono inoltre allo sviluppo del sistema:

a) le organizzazioni economiche e sociali di categoria;

b) le fondazioni culturali;

c) le fondazioni di origine bancaria e gli istituti bancari;

d) le autonomie locali e funzionali;

e) le Aziende sanitarie regionali;

f) il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL);

g) la Direzione regionale del Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR).

2. I soggetti di cui al comma 1 sono considerati componenti del sistema a condizione che abbiano una stabile organizzazione sul territorio regionale.

Art. 4.

(Linee generali di intervento)

1. Il Consiglio regionale, coerentemente con gli orientamenti comunitari in materia di ricerca e gli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, approva, su proposta della Giunta regionale, una delibera che identifica le linee generali d’intervento per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 e fissa l’insieme delle risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle medesime.

2. La proposta della Giunta regionale, di cui al comma 1, è trasmessa al Consiglio regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Art. 5.

(Programma triennale della ricerca)

1. Sulla base delle linee generali di intervento di cui all’articolo 4 ed in armonia con gli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione delle linee generali di intervento, approva con proprio atto deliberativo il programma triennale della ricerca, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il programma individua le aree ed i settori d’intervento, definisce le azioni e gli obiettivi ritenuti strategici, fissa i criteri generali e gli assi d’intervento, stabilisce i criteri di valutazione dei progetti e assegna le risorse disponibili per macrosettori di intervento, comprensivi dei fondi per la ricerca previsti in base a normative di settore.

3. Il programma è suscettibile di revisione ed aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale con le medesime modalità di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare lo sviluppo del sistema regionale della ricerca, gli interventi negli specifici settori di competenza regionale sono raccordati con quelli finanziati dalla presente legge e con le misure relative agli interventi di ricerca e innovazione previste dal Programma pluriennale di intervento per le attività produttive di cui all’articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive).

Art. 6.

(Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione, quale organismo di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale.

2. Al Comitato compete:

a) concorrere all’elaborazione delle linee generali di intervento di cui all’articolo 4;

b) contribuire alla definizione del programma triennale della ricerca di cui all’articolo 5;

c) favorire la collaborazione e l’interazione fra i soggetti che operano nell’ambito del sistema regionale della ricerca di cui all’articolo 3.

3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore regionale delegato;

b) un rappresentante dell’Università degli Studi di Torino;

c) un rappresentante del Politecnico di Torino;

d) un rappresentante dell’Università del Piemonte Orientale;

e) un rappresentante dell’Università di Scienze gastronomiche del Piemonte;

f) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;

g) un rappresentante della Fondazione CRT;

h) un rappresentante di Confindustria Piemonte;

i) un rappresentante di Federapi Piemonte;

j) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;

(k) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;

(l) un rappresentante dell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;

(m) un rappresentante della Direzione regionale del MIUR;

(n) rappresentanti di enti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque.

4. Gli enti di cui al comma 3, lettera n) sono individuati dalla Giunta regionale in modo da garantire la partecipazione, anche a rotazione:

a) delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;

b) delle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore ed ambientaliste;

c) dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi in forma associata;

d) degli enti di ricerca pubblici e privati di maggiore rilevanza, anche tenendo conto della loro articolazione sul territorio nazionale;

e) delle fondazioni culturali piemontesi più prestigiose che operano nel campo della ricerca e dell’innovazione;

f) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) delle associazioni maggiormente rappresentative dell’istruzione superiore;

h) delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio e dell’agricoltura.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione rappresentativa e rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell’organismo.

6. Possono comunque partecipare alle sedute del Comitato rappresentanti dell’Unione europea e del Governo italiano designati dagli organi competenti in materia di ricerca e di innovazione.

7. Il Comitato si avvale della consulenza della Commissione scientifica di cui all’articolo 8.

8. Il Comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.

9. Il Comitato riferisce annualmente sul proprio operato alla Commissione consiliare competente.

10. La presidenza del Comitato nonché del Comitato ristretto di cui all’articolo 7 spettano al Presidente della Giunta regionale o all’Assessore delegato. Il Presidente, in relazione alle tematiche da trattare, può disporre la partecipazione di ulteriori componenti provenienti dall’amministrazione regionale.

Art. 7.

(Comitato ristretto)

1. Organo esecutivo del Comitato di cui all’articolo 6 è il Comitato ristretto.

2. Il Comitato ristretto è composto dai rappresentanti indicati nell’articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), da un rappresentante tra quelli designati dagli enti di ricerca pubblici individuabili in base all’articolo 6, comma 4, lettera d), e da un rappresentante tra quelli designati dalle organizzazioni individuabili in base all’articolo 6, comma 4, lettere f), g) e h), cooptati a rotazione dal Presidente del Comitato ristretto.

3. Il Comitato ristretto formula le proposte di cui all’articolo 6 comma 2, lettere a) e b) e le illustra al Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione che le sottopone alla Giunta regionale.

Art. 8.

(Commissione scientifica)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce la Commissione scientifica e ne definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento.

2. La Commissione, di carattere multidisciplinare, è organo di consulenza della Giunta regionale in materia di valutazione, analisi e previsione su problematiche e tendenze della ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale e di consulenza al Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7.

3. La Commissione formula pareri:

a) sulle linee generali di intervento e sul programma triennale della ricerca;

b) sui sistemi e sui metodi di valutazione delle attività di ricerca adottati in base a quanto previsto dall’articolo 10.

4. La Commissione è composta da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale, scelti tra docenti universitari, ricercatori e personalità di alta qualificazione scientifica. La Commissione può altresì avvalersi di esperti esterni entro i limiti fissati con provvedimento dalla Giunta regionale.

5. La Commissione dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell’organismo ed elegge al suo interno un Presidente.

6. La Commissione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sulla attività svolta e sulle proposte formulate.

7. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale).

Art. 9.

(Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l’innovazione)

1. È istituito il Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l’innovazione, allo scopo di raccordare gli interventi attuativi delle politiche regionali, favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all’interno dell’amministrazione regionale, e garantirne la diffusione presso i soggetti che concorrono allo sviluppo ed al monitoraggio del sistema regionale della ricerca. Il Coordinamento formula alla Giunta regionale le proposte di interventi integrati, con particolare riferimento a quelli che collegano ricerca, innovazione e attività produttive.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al Coordinamento.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 è individuata la struttura regionale a cui sono affidate le seguenti funzioni:

a) segreteria e supporto al Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione previsto dall’articolo 6 e alla Commissione scientifica prevista dall’articolo 8;

b) raccolta, aggiornamento, elaborazione e diffusione delle informazioni sul sistema regionale della ricerca attraverso un adeguato sistema informativo.

Art. 10.

(Attività di valutazione)

1. I progetti ed i programmi di ricerca finanziati con risorse di provenienza regionale sono sottoposti ai seguenti livelli di valutazione:

a) valutazione preliminare per accedere al finanziamento;

b) valutazione contestuale allo svolgimento dell’attività di ricerca;

c) valutazione dei risultati conseguiti.

2. I sistemi e metodi di valutazione per l’esame dei progetti e dei programmi di ricerca di cui al comma 1, sono individuati dalla Giunta regionale su proposta della Commissione scientifica, di cui all’articolo 8.

3. La Giunta regionale nomina un nucleo di valutazione esterno, composto da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale. Il nucleo dura in carica per l’intera legislatura e comunque fino al rinnovo dell’organismo ed elegge al suo interno un Presidente.

4. Al nucleo previsto dal comma 3 spetta la valutazione di cui al comma 1, lettere b) e c) secondo le modalità definite al comma 2.

5. Il nucleo di valutazione invia alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione concernente i risultati conseguiti nell’attuazione delle politiche regionali.

6. Ai componenti del nucleo spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 33/1976.

Art. 11.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all’organizzazione del sistema regionale della ricerca.

2. Trascorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all’istituzione del Comitato di cui all’articolo 6 e della Commissione scientifica di cui all’articolo 8 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale di cui all’articolo 5, dalla quale emergano dati e indicatori di natura quantitativa e qualitativa circa lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi regionali in materia di ricerca e innovazione e in particolare relativi:

a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;

b) alle attività di promozione ed informazione promosse ed adottate;

c) alle ricadute occupazionali, formative ed economiche degli investimenti.

4. La relazione di cui al comma 3 dà altresì conto del raccordo degli interventi attuativi delle politiche regionali in materia di ricerca e dello stato di attuazione del sistema informativo di cui all’articolo 9 e fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine al tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell’innovazione tecnologica attribuibile all’attuazione degli interventi legislativi, anche in considerazione del saldo di mobilità attiva e passiva dei ricercatori nei confronti della Regione.

Art. 12.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 13.

(Fondo unico per la ricerca e l’innovazione)

1. In via subordinata all’approvazione del progetto di riordino normativo di cui all’articolo 15 è istituito, all’interno del bilancio regionale, il Fondo unico per la ricerca e l’innovazione, finalizzato al finanziamento organico del sistema regionale della ricerca di cui all’articolo 3.

Art. 14.

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell’istituzione del Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 6 e della Commissione scientifica di cui all’articolo 8 e per un periodo non superiore a centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, opera il coordinamento interistituzionale per la ricerca già istituito dalla Giunta regionale.

Art. 15.

(Norma finale)

1. Entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di riordino normativo delle disposizioni di settore in materia di finanziamento ai programmi e progetti per la ricerca e l’innovazione al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e l’integrazione delle politiche regionali.

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 la spesa complessiva di 270 milioni di euro, così ripartita: 40 milioni di euro nell’anno 2006, di cui: 10 milioni di euro a valere sulla Unità previsionale di base (UPB) 08032 (Programmazione e statistica - Val. Progetti prop. Atti progr. Negoziata - Titolo II - Spese di investimento); 20 milioni di euro a valere sulla UPB 16032 (Industria - Promozione e sviluppo delle P.M.I - Titolo II - Spese di investimento); 3 milioni di euro a valere sulla UPB 27011 (Sanità pubblica Igiene e Sanità pubblica - Titolo I - Spese correnti); 4,5 milioni di euro a valere sulla UPB 12041 (Sviluppo dell’agricoltura Servizi di sviluppo agricolo - Titolo I - Spese correnti); 2,5 milioni di euro a valere sulla UPB 22992 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione - Titolo II - Spese di investimento); 80 milioni di euro nell’anno 2007 e 150 milioni di euro nell’anno 2008, assegnando il 3 per cento della spesa in parte corrente ed il 97 per cento per investimenti.

2. Agli oneri finanziari di carattere generale valutati, per l’anno 2006, in 3 milioni di euro, compresi i compensi destinati ai componenti della Commissione scientifica di cui all’articolo 8 ed ai componenti del nucleo di valutazione di cui all’articolo 10 si fa fronte con gli stanziamenti a valere sulla UPB 08991 (Programmazione e statistica. Direzione - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 per gli anni 2007 e 2008 si provvede ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Art. 17.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 gennaio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 135

Sistema regionale piemontese per la ricerca e l’innovazione.

- Presentato dalla Giunta regionale il 9 agosto 2005.

- Assegnato alla I, VII, VI commissione in sede referente il 12 agosto 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla commissione referente il 22 dicembre 2005 con relazione di Roberto Placido, Giampiero Leo

- Approvato in Aula il 24 gennaio 2006, con emendamenti sul testo, con 51 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1.

- Il testo dell’articolo 117 della Costituzione è il seguente:

“Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".


Nota all’articolo 2.

- Il testo dell’articolo 33 della Costituzione è il seguente:

“Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.".


Nota all’articolo 5.

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 34/2004 è il seguente:

“Art. 6. Programmazione degli strumenti d’intervento.

1. Nell’ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale e sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dal Consiglio regionale, contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e negli altri strumenti di programmazione previsti ai sensi di legge, la Giunta regionale adotta, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un programma pluriennale d’intervento che indica gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie.

2. Il programma pluriennale d’intervento, prima dell’adozione, è sottoposto al parere del Comitato per le attività produttive di cui all’articolo 19, comma 2, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, e al parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il programma pluriennale d’intervento è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro economico regionale, con le stesse procedure previste ai commi 1 e 2.".


Nota all’articolo 8.

- La l.r. 33/1976 è pubblicata sul BUR del 2 luglio 1976, n. 33.


Note all’articolo 12.

- Il testo dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi Unione europea) è il seguente:

“Art. 87 (ex art. 92).

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".

- Il testo dell’articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi Unione europea) è il seguente:

“Art. 88 (ex art. 93).

1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell’articolo 87 o ai regolamenti di cui all’articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".


Nota all’articolo 16.

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della L.R n. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".


Nota all’articolo 17.

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto, approvato con legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1, è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.