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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2005, n. 52-1914

D.G.R. n. 50- 13233 del 3 agosto 2004 - Interventi di “realizzazione di micro-nidi” - Integrazione al procedimento

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di modificare ed integrare la D.G.R. n. 50-13233 del 3 agosto 2004 per le considerazioni in premessa svolte, con le seguenti ulteriori disposizioni:

1. gli Enti assegnatari dei contributi, così come individuati nelle Determinazioni Dirigenziali derivanti dall’attuazione del procedimento della Deliberazione citata, che non hanno ancora ottenuto la concessione definitiva del contributo regionale e che intendono utilizzare il contributo assegnato per realizzare degli interventi rispondenti alle finalità e ai criteri del bando, ma diversamente localizzati rispetto alle previsioni originarie, possono procedere, in deroga alle disposizione della deliberazione, entro i termini già fissati per ognuno dalla Direzione Politiche Sociali con le comunicazioni di assegnazione del contributo, ferma restando la presentazione della documentazione prevista dalla Deliberazione citata e alle seguenti condizioni:

a) Il progetto rilocalizzato, esaminato alla luce dei criteri originari di selezione di cui alla D.G.R. n. 50-13233 del 3 agosto 2004, dovrà acquisire un punteggio superiore rispetto alle istanze ancora in attesa di contribuzione, di cui all’Allegato F2 parte integrante e sostanziale della D.D. n. 305/2005;

b) L’importo del contributo regionale non può in nessun caso essere aumentato.

2. Gli Enti in attesa di futura contribuzione, di cui all’Allegato F2 parte integrante e sostanziale della D.D. n. 305/2005, che intendono realizzare l’intervento, prima dell’assegnazione del contributo regionale e del successivo provvedimento di concessione definitiva dello stesso utilizzando fondi propri, possono procedere, in deroga alle disposizioni della deliberazione, secondo i termini stabiliti per ognuno dalla Direzione Politiche Sociali, alle seguenti condizioni:

a) la documentazione progettuale ed amministrativa prevista dalla D.G.R. n. 50-13233 del 3 agosto 2004 deve essere presentata alla Direzione Politiche Sociali per la verifica di compatibilità del progetto stesso rispetto alle norme contenute nella D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. prima della definitiva approvazione da parte dell’Ente attuatore;

b) l’amministrazione regionale non assume, nel caso in specie, alcun obbligo di futura contribuzione.

La competente Direzione Politiche Sociali è incaricata di assumere i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)