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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Codice 25.3
D.D. 6 dicembre 2005, n. 1997

Autorizzazione idraulica n. 4014, per la realizzazione dell’attraversamento in subalveo, del Torrente Sangone, con condotte idriche e demolizione del ponte-acquedotto, in Comune di Beinasco. Ditta: SMAT S.p.A

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la SMAT s.p.a., ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per rimbottimento di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione del ponte acquedotto dovrà essere asportato dall’alveo;

5. sia posta particolare attenzione alla quota di posa delle tubazioni idriche, la cui generatrice superiore dovrà risultare ad una profondità di almeno mt. 3.50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti, (caso di danneggiamento) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d’imposta delle suddette strutture mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.lgs 42/04-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

12. la presente autorizzazione annulla l’autorizzazione idraulica n. 50 del ponte acquedotto;

13. per le opere previste dovrà essere conseguito formale atto di concessione ai sensi delle LL.RR 20/2002 e 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione n. 14/R del 06.12.2004. Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del citato regolamento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi