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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Codice 25.3
D.D. 25 novembre 2005, n. 1897

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 75/05 per l’esecuzione di lavori di sistemazione idraulica, zona di confluenza del torrente Stura, in territorio del Comune di Viu. Richiedente: Comune di Viu (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Viù all’esecuzione degli interventi di cui al punto 1) in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia dei carichi accidentali, delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. il paramento esterno dell’opera di difesa dovrà essere realizzato con pietre a giunti aperti; la stessa difesa dovrà essere idoneamente collegata a monte ed a valle alle opere di protezione esistenti, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente-previsto;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

6. l’eventuale diversa e non prevista asportazione / uso di materiale demaniale d’alveo, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Settore;

7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

9. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

10. ad ultimazione lavori, in ragione del fatto che l’area retrostante la difesa in progetto è stata assoggettata ad esondazioni, dovrà essere installato, in una zona adeguata in prossimità dell’opera, un idrometro al fine di rendere inequivocabile la definizione dei livelli di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere prontamente sospesa l’agibilità e l’accesso all’area;

11. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere anche nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica; detto piano-programma operativo dovrà far parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale ;

12. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti entro il termine di mesi 18 (diciotto), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

16. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad ultimazione delle opere, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

18. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, di cui al d.lgs 42/2004 vincolo paesistico, l.r 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc);

19. ai sensi dell’art. 7 del R.D. 1486/1914, al fine di consentire verifiche da parte di agenti del Servizio Provinciale Tutela Fauna circa l’eventuale recupero ittico, occorre dare preavviso dell’inizio lavori di almeno sette giorni (fax 011/8613973).

Per quanto riguarda le prescrizioni impartite da questo Settore conseguentemente all’istruttoria l.r.40/1998 e s.m.i. - ex art. 10, fase di verifica-, si rinvia alla D.D. n. 1298 in data 18.08.2005 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi