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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Codice 25.6
D.D. 24 novembre 2005, n. 1884

Demanio idrico fluviale. Autorizzazione per occupazione di sedime demaniale per attraversamento dell’alveo del Torrente Corborant con cavo telefonico in Comune di Vinadio - Frazione Bagni. Richiedente: Telecom Italia S.p.a. - Uffici di Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare provvisoriamente la Telecom Italia S.p.A. - Uffici di Torino, (omissis), ad occupare le aree demaniali, come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, alle seguenti condizioni:

1. Oggetto della presente autorizzazione

Con la presente autorizzazione sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per attraversamento dell’alveo del Torrente Corborant con cavo telefonico in Comune di Vinadio - Frazione Bagni, come indicato negli elaborati allegati per farne parte integrante.

L’autorizzazione è accordata assumendo che il richiedente abbia acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessari; pertanto, l’Amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

L’autorizzazione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

2. Prescrizioni tecniche

La gestione e manutenzione delle opere autorizzate deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione idraulica rilasciata da questo Settore con P. F. n. 4257 - D.D. n. 2171/25.6 del 23.12.2004, che si intende qui integralmente richiamata.

3. Durata dell’autorizzazione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, l’autorizzazione è accordata a titolo precario dalla data della determina fino alla regolamentazione amministrativa che avverrà a seguito delle disposizioni impartite dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente l’autorizzazione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica dei corsi d’acqua interessati, ragioni di pubblica utilità, o diverse disposizioni impartite dalla Direzione Opere Pubbliche Regionale, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del Regolamento regionale.

E’ facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all’Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell’occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell’occupazione l’indennizzo che sarà stabilito dall’Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all’esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

4. Obblighi del richiedente

L’autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il richiedente è tenuto ad utilizzare l’area demaniale in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Durante l’uso il richiedente terrà l’Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante, per effetto dell’autorizzazione.

E’ fatto divieto al richiedente di subaffittare o cedere, anche parzialmente, l’autorizzazione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento regionale.

E’ fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall’Amministrazione concedente.

Il richiedente, qualora alla scadenza dell’autorizzazione non intenda chiederne il rinnovo, ha l’obbligo di rilasciare l’area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell’autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l’Amministrazione concedente di procedere all’acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

5. Canone

Il concessionario ha corrisposto alla Regione Piemonte il canone per concessione definito in Euro 93,00 (7/12 di Euro 160,00) come stabilito dalla tabella “Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche” allegata al DPGR 6.12.2004 n. 14/R.

6. Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di Euro 320,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell’interessato, ove nulla osti, al termine della occupazione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall’Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dall’autorizzazione stessa.

7. Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, l’autorizzazione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

8. Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il richiedente elegge domicilio presso gli uffici della Telecom Italia S.p.a. - Uffici di Torino - Casella Postale 497 - 10100 Torino.

Il presente atto vincola fin d’ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l’Amministrazione regionale solo dopo l’esecutività a norma di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo