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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Codice 25.3
D.D. 23 novembre 2005, n. 1879

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 73/05 per la realizzazione di opere di difesa della sponda sinistra del T. Chisonetto in frazione Pattemouche in Comune di Pragelato (TO). Ditta richiedente: Societa Recreaction S.r.l

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Recreaction s.r.l. c/o La Scala & Associati, con sede in C.so Francia n. 25, Torino, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono ai richiedenti vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all’intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di sottomurazione e della gabbionata esistente nel suo complesso e dell’arginello in progetto, nei riguardi delle spinte dei terreni, di eventuali sovraccarichi, delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; per quanto riguarda la sottomurazione, il piano d’appoggio del taglione in progetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. i massi costituenti la sottomurazione della gabbionata e l’arginello in progetto dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 m3 e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che l’opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corsi d’acqua interessati;

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. dagli atti progettuali allegati all’istanza, risulta una riduzione del livello di rischio per la stazione di valle della funivia Pattemouche-Anfiteatro; rilevato tuttavia, in particolare dall’elaborato grafico n. 2, che l’area residenziale-ricettiva oggetto di nuova edificazione in fregio alla sponda sinistra del T. Chisonetto è soggetta a fenomeni di esondazione conseguenti a colate detritiche, si precisa, per inciso, che le opere in argomento non consentono la messa in sicurezza dell’area stessa;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (permesso di costruire, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzato l’ingresso in alveo e l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi