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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Codice 25
D.D. 4 novembre 2005, n. 1717

Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di approvare le modalità di semplificazione dei procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni brevi, quelli relativi al taglio delle piante nell’ambito dell’esecuzione di lavori pubblici di manutenzione idraulica e quelli con i quali viene autorizzata l’esecuzione di difese idrauliche non soggette a pagamento di canone, secondo quanto meglio precisato nell’allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Allegato A

Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile.

Concessioni brevi

Rientrano in questa tipologia di concessione tutte quelle assentite per un periodo di tempo inferiore o pari all’anno, indipendentemente dall’utilizzo che il richiedente la concessione intende farne. In questi casi procedere al rilascio di un formale atto di concessione appare eccessivo se si considera che l’occupazione o l’utilizzo della pertinenza ha una durata temporanea, spesso di pochi giorni, incompatibile con molte delle regole contenute nei disciplinari di concessione, quali quelle riferite al rinnovo, all’aggiornamento del canone o al subentro, che si palesano quali disposizioni tipiche della regolamentazione di un rapporto contrattuale destinato a protrarsi nel tempo.

In ragione di ciò, pertanto, si ritiene che gli utilizzi e le occupazioni di breve durata possano essere legittimamente e compiutamente regolate con il solo provvedimento di autorizzazione idraulica (che ai sensi del R.D. n. 523/1904 deve sempre essere acquisito stante l’interferenza con corsi d’acqua demaniali o iscritti in pubblici elenchi), opportunamente integrato con l’autorizzazione all’occupazione temporanea dell’area demaniale.

In tal modo il procedimento avrà una durata più breve, meglio compatibile con il contenuto del provvedimento a cui è finalizzato, con realizzazione di quell’"economia provvedimentale" cui tende la più recente legislazione in materia di procedimento.

Resta fermo che la semplificazione riguarda unicamente il provvedimento finale, restando pienamente applicabili tutte le altre disposizioni che regolano il procedimento.

Taglio piante nell’ambito di lavori di manutenzione idraulica

Si verifica spesso che l’Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) esegua, in quanto autorità idraulica con compiti di progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche, lavori di manutenzione sui corsi d’acqua. Tali lavori possono comportare la necessità di effettuare il taglio di vegetazione, che, alla luce della vigente disciplina regionale, deve essere autorizzato dai Settori decentrati competenti dopo aver acquisito dal Corpo Forestale dello Stato la stima del valore del legname ritraibile dal taglio.

Appare sicuramente più spedita una procedura che eviti il passaggio della pratica in Regione e deleghi alla stessa AIPO l’effettuazione dei seguenti adempimenti:

- richiesta della valutazione del legname ritraibile dal taglio al Corpo Forestale dello Stato;

- richiesta di pagamento di quanto dovuto per il legname ai soggetti interessati, che nella specie, sono le ditte appaltatrici dei lavori.

Non sono necessari ulteriori adempimenti in quanto l’autorizzazione ad accedere all’area demaniale per effettuare il taglio è già implicita nell’approvazione del progetto di manutenzione.

Al fine di consentire le operazioni di verifica dei pagamenti e l’avvio di eventuali procedure di riscossione coattiva, l’AIPO informerà per conoscenza i Settori decentrati di volta in volta competenti, delle richieste effettuate ai sensi di quanto sopra previsto.

Realizzazione di difese idrauliche da parte di privati

La tabella dei canoni come integrata dalle disposizioni del regolamento 14/R/2004, dispone che le difese realizzate da privati, tanto in area demaniale (qualora idraulicamente ammissibile) quanto in area privata, non sono soggette a pagamento di canone se la loro finalità è quella di difendere i propri beni dall’erosione. Posta la questione in tale modo, è di tutta evidenza la sostanziale identità di questo caso con la fattispecie di cui all’articolo 23, comma 1, lett. a) del regolamento 14/R/2004, che richiede la sola autorizzazione idraulica per l’esecuzione di difese realizzata da enti pubblici.

Nel caso di difese realizzate da privati e che rispondano ai requisiti di cui sopra, pertanto, si procederà al rilascio della sola autorizzazione idraulica, da considerarsi titolo sufficiente per l’esecuzione e il mantenimento dell’opera di difesa. Per il caso in cui l’autorizzazione idraulica è di competenza dell’AIPO, il Settore decentrato, a cui deve comunque essere indirizzata la domanda, dopo aver verificato che sussistono le condizioni per soprassedere al rilascio della concessione e al pagamento del canone, acquisita l’autorizzazione idraulica dell’AIPO provvederà a darne comunicazione all’interessato.