Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Codice 25.3
D.D. 27 settembre 2005, n. 1420

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 54/05. Costruzione di una difesa spondale in sx del Torrente Stura, in Comune di Balme. Richiedente: Ditta Fanelli Domenico e Uppi Celestina, residenti in Mathi (To) Via Pometti n. 17-a

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai fini idraulici (ai sensi del R.D. 523/1904) e di gestione del demanio idrico (L.R. 12/2004), la Ditta Fanelli Domenico e Uppi Celestina alla realizzazione delle opere di cui in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione previste interferenti con l’alveo del torr. Stura nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia dei carichi permanenti ed accidentali;

3. i lavori dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

4. il materiale demaniale d’alveo derivante dalle operazioni di scavo dovrà essere utilizzato ad imbottimento di sponda o di depressioni locali d’alveo, mentre il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 12, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del committente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto proprietario, di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

9. il soggetto proprietario dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

12. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad ultimazione delle opere, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

13. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, di cui al d.lgs 42/2004 vincolo paesistico, l.r 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi