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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2005, n. 68-1930

Artt. 4 e 20 l.r. 70/96. Gestione privata della caccia. Nuove determinazioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi degli artt. 4 e 20 della l.r. 70/96:

- di destinare a gestione privata della caccia il territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC o CA come segue:

sino al 14% in ciascun ATC;

sino al 7% in ciascun CA.

Tale programmazione del territorio venabile a caccia privata è applicabile a tutte le istanze per le quali non è intervenuto ad oggi un provvedimento di concessione, ivi comprese quelle aziende i cui provvedimenti autorizzativi siano stati impugnati presso gli organi giurisdizionali amministrativi.

Sono fatte salve le A.F.V. e A.A.T.V. esistenti;

- di modificare gli articoli 6 e 23 della D.G.R. n. 15-11925 dell’ 08. 03.2004 nel modo seguente:

All’articolo 6 comma 2, dopo l’ultimo trattino è inserito il seguente:

“- comportino l’interruzione della continuità territoriale dell’ATC o del CA in cui ricadono, anche per la presenza di altri istituti faunistici.”

All’articolo 23, comma 2 dopo l’ultimo trattino è inserito il seguente:

“- comportino l’interruzione della continuità territoriale dell’ATC o del CA in cui ricadono, anche per la presenza di altri istituti faunistici.”;

- di riaprire, a far data dal 01.01.2006, i termini per il rilascio delle concessioni di azienda faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria e di modifica territoriale delle aziende esistenti, fermo restando per il loro accoglimento i criteri programmatici di cui sopra e i termini di cui agli articoli 6 e 23 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 come da ultima modificata dalla D.G.R. n. 96-14811 del 14.02.2005;

- di dare comunicazione alle Province e agli ATC e CA competenti per territorio delle istanze di concessione di AFV e AATV nonché di modifica territoriale delle aziende esistenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)