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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2005, n. 10-1872

Registro delle Persone Giuridiche Private: integrazione procedure stabilite con D.G.R. n. 1 - 3615 del 31 luglio 2001.

A relazione del Vicepresidente Susta:

Premesso che:

con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e con successivi decreti legislativi integrativi e correttivi è stato modificato il diritto delle società di capitali e, tra le altre norme, è stato inserito l’art. 2500-septies Codice Civile che consente la trasformazione di società di capitali in fondazioni.

La nuova disposizione introduce un nuovo procedimento di costituzione di una fondazione non previsto dall’ordinamento giuridico previgente e impone l’adozione di linee di comportamento finalizzate a consentire la corretta conduzione del procedimento di riconoscimento, così come previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Allo stato l’elaborazione interpretativa delle nuove norme non è completa, ma appare necessario adottare linee di comportamento che, nel contempo, assicurino il rispetto delle disposizioni relative alla costituzione e riconoscimento delle fondazioni e dei principi di diritto pubblico inerenti e diano alle società che intendano trasformarsi in fondazione regole e criteri certi ed affidabili da seguire.

I richiedenti il riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione derivante dalla trasformazione di una società di capitali devono allegare tutti gli elementi che consentano da un lato di verificare la sussistenza e validità della delibera di trasformazione (che sostituisce, nel caso di specie, l’atto costitutivo) e dall’altro di verificare che la società abbia un patrimonio che, al netto delle passività, sia tale da far ritenere che la futura fondazione sia munita di un adeguato fondo di dotazione iniziale.

Documentazione attestante la regolarita’ del procedimento di trasformazione e la sussistenza dell’adeguatezza patrimoniale

Alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche private deve essere pertanto allegata la seguente documentazione:

A. Deliberazione dell’assemblea straordinaria della società per azioni o deliberazione della società a responsabilità limitata assunta ai sensi dell’art. 2479 bis, comma II, c.c. o deliberazione dell’assemblea straordinaria della società in accomandita per azioni contenente l’approvazione della trasformazione della società in fondazione, l’approvazione dello statuto della fondazione e la nomina delle cariche sociali (il tutto in conformità ai contenuti previsti dall’art. 16 c.c.);

La deliberazione dovrà risultare da verbale assembleare redatto sotto forma di atto pubblico da Notaio, il verbale dovrà essere firmato dal Notaio e dal Presidente e dovrà rispettare le disposizioni riferite agli atti pubblici (dall’art. 47 all’art. 59 della legge not. 16/2/1913 n. 89 in quanto applicabili). Dal verbale dovrà comunque risultare:

- l’indicazione delle modalità di convocazione dell’assemblea e l’attestazione che tali modalità sono state adottate in conformità a quanto previsto dallo statuto o, in assenza di previsioni statutarie, a quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili; in alternativa l’indicazione della sussistenza dei presupposti di legge per la costituzione di una assemblea totalitaria;

- l’elenco dei soci presenti (con la precisazione se sono presenti personalmente o in delega) con la precisa indicazione della parte di capitale da ciascuno rappresentata;

- l’indicazione di chi ha espresso i voti (favorevoli, contrari o astenuti);

- l’approvazione da parte dei soci accomandatari in caso di trasformazione di società in accomandita per azioni.

B. Copia della relazione degli amministratori depositata ai sensi dell’art. 2500 sexies, II comma, c.c.

C. Bilancio, anche infrannuale, redatto ai sensi dell’art. 2423 e ss. c.c., completo di nota integrativa, relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale o del diverso organo di controllo e, se presente, del revisore dei conti e approvato dall’assemblea. Da tale bilancio dovrà risultare la sussistenza di un patrimonio netto tale da costituire un fondo di dotazione iniziale adeguato per il perseguimento degli scopi della fondazione ed il cui importo risulti non inferiore a quello fissato per il riconoscimento delle fondazioni dalla D.G.R. n. 1 - 3615 del 31 luglio 2001 (pari ad Euro 77.468,53). Tale bilancio dovrà portare data anteriore al massimo di 4 mesi rispetto al momento della presentazione della domanda. In caso di mancanza di collegio sindacale o del revisore nominato ai sensi di legge o statuto, il bilancio dovrà comunque essere rivisto da soggetto iscritto all’albo dei revisori che rilasci attestazione equivalente a quella di cui all’art. 2409 ter comma I, lettere a), b) e c) con riferimento all’esercizio (o alla parte di esercizio) cui si riferisce il bilancio, con relativa assunzione di responsabilità. Nel caso in cui la Fondazione non prosegua l’attività imprenditoriale della società il bilancio dovrà essere redatto tenendo conto di tale circostanza.

D. Copia aggiornata dello statuto della società.

E. Attestazione dell’inesistenza di obbligazioni, di strumenti finanziari partecipativi o di altri strumenti di debito emessi dalla società o attestazione della loro completa estinzione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale o dal diverso organo di controllo societario, se esistente.

Gli Uffici competenti avranno facoltà di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori adempimenti ed effettuare ulteriori verifiche in funzione delle specifiche particolarità dei singoli casi. E’ altresì necessario acquisire in ordine all’adeguatezza del patrimonio ed agli scopi perseguiti dalla Fondazione istante il parere delle Direzioni competenti per materia.

La domanda potrà essere presentata solo dopo l’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di trasformazione.

Il fondo di dotazione iniziale potrà peraltro essere incrementato da somme ulteriori messe a disposizione dai soci o da terzi sotto forma di donazione.

Data di effetto della trasformazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2500 novies c.c. l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private diviene efficace e, pertanto, la Fondazione acquista la personalità giuridica privata:

a) alla data dell’ultimo adempimento pubblicitario nel caso in cui consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori della società che non hanno dato il consenso;

b) decorso il periodo di 60 giorni da tale ultimo adempimento pubblicitario senza che sia stata fatta opposizione dai creditori della società;

c) in caso di opposizione dei creditori l’iscrizione diverrà efficace in caso di ordine del Tribunale ai sensi dell’art. 2445, ultimo comma, c.c. in caso di rigetto con sentenza passata in giudicato, l’opposizione o, infine, in caso di rinuncia o definitiva estinzione del procedimento di opposizione.

Si dovrà pertanto procedere alla annotazione nel Registro delle Persone Giuridiche della intervenuta efficacia della trasformazione alle seguenti condizioni:

- Nel caso sub (a) con la presentazione da parte degli organi societari (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale o altro organi di controllo e, se nominato, revisore esterno) dell’attestazione contenente l’elenco dei debitori esistenti e del loro consenso o, in difetto, di attestazione e comprova dell’avvenuto pagamento dei creditori che non hanno prestato il consenso e mediante acquisizione dell’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese competente;

- Nel caso sub (b) con la presentazione da parte degli organi societari (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale o altro organi di controllo e, se nominato, revisore esterno) dell’attestazione che non è stata presentata opposizione nel termine di 60 giorni e mediante acquisizione dell’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese competente;

- Nel caso sub (c) idonea documentazione e attestazione degli organi societari comprovante la sussistenza delle condizioni di cui alla predetta lettera (c) e mediante acquisizione dell’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese competente;

Ai fini degli incombenti di legge dell’avvenuta iscrizione della fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche, ancorché non efficace, si darà attestazione alla società richiedente e a qualunque terzo interessato.

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

visto il D.P.R. 361/2000;

vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31 luglio 2001;

visto la Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del Codice Civile;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 51/97;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di dare mandato alla Direzione Patrimonio e Tecnico, struttura competente ai sensi della l.r. 51/97 di adottare, per quanto riguarda i procedimenti relativi al riconoscimento di fondazioni risultanti dalla trasformazione di società di capitali, i criteri e le procedure specificamente indicati in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)