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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

CONCORSI

Regione Piemonte

Bando di concorso per l’ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in Medicina Generale 2006/2009

La DGR 23 gennaio 2006, n. 44-2047 relativa al presente bando di concorso, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 5 - Parte I - del 2 febbraio 2006 (Ndr)

Art. 1.
(Contingente)

1. E’ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2006 - 2009 nella Regione Piemonte, di n 34 cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale.

Art. 2.
(Requisiti di ammissione)

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) laurea in medicina e chirurgia;

c) abilitazione all’esercizio professionale;

d) iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.

2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d), prima della data di inizio del Corso.

Art. 3
(Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla “Regione Piemonte - Direzione Controllo Attività - Settore Organizzazione, Personale, Formazione risorse Umane - Corso Regina Margherita 153 bis, 10122 Torino” entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella G.U.R.I.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.

3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: “contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale”. E’ ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.

4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;

b) il luogo di residenza;

c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l’università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito;

e) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;

f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, indicando l’università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento;

g) di essere iscritto all’albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 2 dell’art. 2 nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale);

6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.

7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap.

9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.

10. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

12. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Piemonte per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti dell’Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4
(Prova d’esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. La prova ha la durata di due ore.

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ciascuna Regione.

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Piemonte.

6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Piemonte, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d’esame.

Art. 5
(Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l’integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell’intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità del plico, provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d’esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame provvedono al ritiro della busta.

11. E’ vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l’osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6
(Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l’integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all’identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale/provinciale.

Art. 7
(Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria

Art. 8
(Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Piemonte.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione Piemonte, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d’esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione Piemonte, dopo l’approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.

6. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Piemonte a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ciascuna Regione.

7. La Regione Piemonte procede su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all’articolo 1 del presente bando.

Art. 9
(Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall’articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.

2. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al Corso.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l’interessato:

• esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;

• rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

4. Entro la data di inizio del corso, come sopra comunicata, dovranno inoltre essere presentate le certificazioni degli eventuali periodi di formazione pratica svolti nell’ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato, idonei a dare luogo ad una riduzione della durata complessiva del corso ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99, come meglio indicati nel successivo art. 14 del presente bando.

Art. 10
(Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dall’inizio del corso di formazione.

2. Entro tale limite la Regione Piemonte provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11
(Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;

c) per il medico in formazione sia possibile effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12
(Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13
(Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Piemonte.

Art. 14
(Disciplina del corso - rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2006-2009 inizia entro il mese di novembre 2006, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99 e succ. mod. e integr., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:

a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’università corredato del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d’esame di Stato);

b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;

c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalle Regioni ed alle Province Autonome. A tale scopo il Ministero trasmetterà alle Regioni ed alle Province Autonome in tempo utile per consentire la valutazione dei crediti formativi, l’elenco dei corsi attivati dalle Università, valutabili ai fini della riduzione della durata della frequenza.

4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta.

5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 n. 368, e successive modificazioni.

Art. 15
(Incompatibilità)

Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all’art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Allegato A

Fac simile domanda
(Scrivere a macchina o in stampatello)

Alla Regione Piemonte
Assessorato alla Tutela della Salute
Settore Organizzazione Personale Formazione Risorse Umane
Corso Regina Margherita 153 bis
10122 Torino

Il/La sottoscritto/a _____ (Cognome e Nome) nato/a _____ (provincia di ____) il _____ codice fiscale _____ e residente a _____ (provincia di ____) in via _____ n. civico _____ c.a.p. _____, telefono fisso _____ cellulare _____,

chiede

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999, indetto da codesta Regione con D.G.R. n. _____ del ._____

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino _____; (indicare la cittadinanza di altro stato dell’Unione Europea)

2. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _____ (gg/mm/anno)

presso l’Università di _____;

3. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;

4. di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, conseguito il

_____ presso l’Università di _____ (gg/mm/anno)

5. di essere iscritto/a all’albo dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di _____;

6. di non essere/ essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se sì indicare quale); _____

7. di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 e in particolare: _____

(specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefonico/cellulare): _____

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Piemonte al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul BUR e sul sito Internet della Regione Piemonte unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.

Data _____ Firma _____

Allegato B

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’
(ai sensi art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (provincia di _____) il _____ e residente a _____ (provincia di _____) in via/piazza _____ n. __, consapevole delle responsabilità e delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto propria personale responsabilità

dichiara _____

Dichiaro di essere informato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Il dichiarante _____

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente assieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o un di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale.