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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Torre Mondovì (Cuneo)

Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 28/12/2005 - Regolamento edilizio comunale. Modifica Commissione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di modificare e sostituire l’articolo 2 del regolamento comunale edilizio, come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.3.2005, con il seguente:

“Articolo 2 - (Formazione della Commissione Edilizia)

1. La Commissione Edilizia e’ l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione e’ composta dal Responsabile del servizio Tecnico che la presiede, e da sei componenti, eletti dal Consiglio comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, (nonché i componenti di questo Consiglio comunale).

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza e’ dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

2) Di dare atto che tutti gli altri articoli di detto regolamento restano invariati.

3) Di dare atto che la modifica rientra tra quelle conformi al tipo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della L.R. 08.7.1999, n. 19.

4) Di dare, altresì, atto che copia della modifica apportata dovrà essere inviata alla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma della L.R. 08.7.1999, n. 19