Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comune di Pinasca (Torino)
Modifica allart. 2 del Regolamento igienico edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2001
(omissis)
delibera
1) di modificare lart. 2 Formazione della Commissione Edilizia del Regolamento Edilizio comunale, sostituendolo come segue:
Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è formata da 7 componenti eletti dal consiglio comunale.
Uno dei componenti viene indicato dalla minoranza e viene eletto con votazione separata, cui non partecipa il gruppo di maggioranza.
Nella medesima seduta il consiglio comunale elegge il presidente della commissione.
3. I componenti sono scelti dal consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che:
abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due siano in possesso di diploma di laurea
abbiano riconosciuta conoscenza del territorio comunale derivante da precedenti esperienze;
E ammessa la scelta di componenti nellambito di elenchi proposti da Ordini e Collegi professionali nonché da Enti o Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie di cui al comma 3, o che abbiano specifiche conoscenze in materia giuridica e nel campo della geologia.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i Consiglieri Comunali, e i soggetti che per legge, in rappresentanza daltre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che lha eletta: pertanto, al momento dellinsediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti, comunque non oltre il termine di cui al successivo 9° comma.
7. I componenti della Commissione decadono:
per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
10. Le riunioni della Commissione sono valide se intervengono almeno 4 componenti.