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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pinasca (Torino)

Modifica all’art. 2 del Regolamento igienico edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2001

(omissis)

delibera

1) di modificare l’art. 2 “Formazione della Commissione Edilizia” del Regolamento Edilizio comunale, sostituendolo come segue:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è formata da 7 componenti eletti dal consiglio comunale.

Uno dei componenti viene indicato dalla minoranza e viene eletto con votazione separata, cui non partecipa il gruppo di maggioranza.

Nella medesima seduta il consiglio comunale elegge il presidente della commissione.

3. I componenti sono scelti dal consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che:

abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due siano in possesso di diploma di laurea

abbiano riconosciuta conoscenza del territorio comunale derivante da precedenti esperienze;

E’ ammessa la scelta di componenti nell’ambito di elenchi proposti da Ordini e Collegi professionali nonché da Enti o Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie di cui al comma 3, o che abbiano specifiche conoscenze in materia giuridica e nel campo della geologia.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i Consiglieri Comunali, e i soggetti che per legge, in rappresentanza d’altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti, comunque non oltre il termine di cui al successivo 9° comma.

7. I componenti della Commissione decadono:

per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

10. Le riunioni della Commissione sono valide se intervengono almeno 4 componenti.