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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Masio (Alessandria)

Statuto comunale (Deliberazione consiliare n. 8 del 14/7/2005)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Masio è Ente Autonomo Locale il quale ha rappresentatività generale, nei limiti imposti dall’ordinamento generale dello Stato e in ossequio ai principi della Costituzione; Stato e Costituzione in cui la comunità si riconosce, per il contributo apportato con il sacrificio dei propri figli durante la guerra di Indipendenza e di Liberazione.

2. L’autogoverno si realizza nel retaggio di una antica tradizione e consuetudine iniziata con gli statuti comunali dell’anno 1372, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto che enuncia le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono confermarsi tutti gli atti normativi del Comune.

3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte e della Provincia.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione eguiordinazione1 complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 2
Funzioni proprie e delegate
(Artt. 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’autogoverno della Comunità si realizza mediante l’esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati promovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, presenti nel territorio, all’amministrazione.

3. Tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione avvalendosi anche a questo fine delle organizzazioni di volontariato.

4. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

5. Oltre alle funzioni proprie, la legge statale o regionale può demandare al Comune l’esercizio di altre funzioni secondo il principio di sussidiarietà, la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l’esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale. I costi relativi all’attuazione della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Art. 3
Territorio e sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico, dalla frazione Abazia e dai seguenti nuclei abitati: Redabue, Popolo, Rapetti, Roncaglia, Rotte, Serra, Mogliotti, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per ha 2.223 confinante con i Comuni di: Rocchetta Tanaro, Cerro Tanaro, Quattordio, Felizzano, Oviglio, Incisa Scapaccino, Cortiglione.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco
(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Masio e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1967.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 30 maggio 1967.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali o elettorali sono vietati.

4. In casi particolari ed eccezionali possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale i casi di concessione e le relative modalità di uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5
Individuazione Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Sezione I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Consiglio Comunale
(Artt. 36 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, è l’espressione dell’intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici: rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La legge disciplina la composizione, l’elezione, la durata in carica del Consiglio, e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Art. 7
Competenze e attribuzioni
(Artt. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 8
Funzionamento del consiglio
(Artt. 38 e 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dall’apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

3. Sono sessioni ordinarie, ai fini della convocazione, le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte concernenti:

a) le modifiche dello statuto;

b) l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

c) l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

d) la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il Sindaco formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta privata”.

Art. 9
Commissioni consiliari
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali con funzioni consultive, propositive e di studio.

2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 10
Attribuzioni delle commissioni
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

- compiti delle commissioni permanenti temporanee speciali;

- la nomina del Presidente della commissione;

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;

- forme per l’esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 11
Consiglieri comunali - Status
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano, l’intera comunità alla quale costantemente rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica dei consiglieri, i diritti per l’esercizio delle funzioni, le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri, le dimissioni sono regolati dalla legge;

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti dal più anziano di età.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno comunicati tutti gli avvisi relativi l’esercizio del mandato amministrativo.

Art. 12
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

5. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo.

Art. 13
Gruppi Consiliari
(Art.38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Sezione II
IL SINDACO e LA GIUNTA

Art. 14
Sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 15
Linee programmatiche
(Artt. 42 e 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Entro il termine di 150 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo; discrezionalmente il Sindaco potrà modificare, nel corso del mandato amministrativo, gli indirizzi prefissi sulla base dielle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tale linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

Art. 16
Competenze del sindaco - Attribuzioni di amministrazione
(Artt.39, 46, 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente anche nei giudizi in cui il Comune partecipa sia come attore che come convenuto, con facoltà di delega. In particolare di norma nei processi tributari il Comune sarà rappresentato dal Responsabile del Servizio Tributi, mentre nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dal Responsabile del Servizio Personale;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

c) nomina i componenti della Giunta e li revoca, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

d) coordina l’attività dei singoli Assessori con facoltà di sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei termini di legge;

f) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale che, in ogni caso, sarà adottato dall’organo competente per legge;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi comunali;

j) adotta ordinanze straordinarie;

k) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi comunali sentita la Giunta comunale;

l) nel rispetto della dotazione organica, nomina i responsabili dei servizi e degli uffici e dei procedimenti, tra il personale dipendente munito dei requisiti di legge e di specifica competenza professionale ed, in caso di vacanza di posti in organico, mediante contratto di diritto privato. L’atto di nomina deve essere corredato del parere del Segretario Comunale e contenere, a pena di nullità, l’attestazione sulla copertura finanziaria resa dal responsabile del relativo servizio;

m) attribuisce a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, la qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato;

n) autorizza le missioni degli amministratori e del Segretario comunale.

Art. 17
Competenze del sindaco - Attribuzioni di vigilanza
(Artt.39, 46, 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, ed istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

Art. 18
Competenze del sindaco - Attribuzioni di organizzazione
(Artt.39, 46, 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la Convocazione del Consiglio Comunale;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede ai sensi del regolamento;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

e) riceve la mozione di sfiducia;

Art. 19
ViceSindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta.

2. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.

Art. 20
Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie con o senza delega a firmare gli atti relativi.

2. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Gli incarichi e le deleghe nonché le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

4. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 21
La giunta - Composizione e nomina
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Nella composizione della Giunta, il Sindaco, di norma, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 22
Competenze della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali, di norma, indica gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Le competenze della giunta sono disciplinate dall’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Alla Giunta Comunale compete altresì l’adozione di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio o nella competenza attribuita al Sindaco o agli Uffici.

5. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

c) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi;

d) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi a carattere locale e costituisce l’ufficio comunale per il referendum cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

e) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

f) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili che non comportano spese che impegnano il bilancio per gli esercizi successivi;

g) dispone in ordine alle locazioni attive e passive di immobili con carattere anche pluriennale, nonché all’uso dei beni demaniali;

h) approva le variazioni e gli adeguamenti tariffari dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

i) adotta provvedimenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone secondo il regolamento ed i piani finanziari generali e consiliari;

j) autorizza la costituzione in giudizio come attore o convenuto, nominando il legale incaricato della difesa delle ragioni del comune, ed approvare le eventuali transazioni che non impegnano il bilancio per esercizi successivi;

k) affida incarichi a professionisti esterni salvo casi per i quali la legge non ne demandi espressamente la competenza ai responsabili dei servizi comunali;

l) approva i progetti delle opere pubbliche e le relative perizie di variante;

m) nomina le commissioni di gara e di concorso e per le selezioni pubbliche e riservate, secondo le norme di legge e regolamentari in vigore;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

o) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale;

p) adotta tutti i provvedimenti concernenti iniziative ed attività e l’affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, che non rientrano nell’attività di ordinaria gestione, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

6. La Giunta inoltre assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 23
Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 24
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco che, nel prenderne atto.

2. Il Sindaco, con proprio decreto debitamente motivato, può revocare uno o più Assessori.

3. I singoli componenti della Giunta possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, dell’incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Sezione III
PRINCIPI DELL’ATTIVITÀ DELIBERATIVA

Art. 25
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei Componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. I componenti degli organi collegiali che dichiarano di astenersi dalla votazione vengono computati ai fini del quorum costitutivo e non vengono computati nel numero dei votanti.

3. In caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondate sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da queste svolte.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, sono curate dai Responsabili dei servizi interessati; il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge sull’ordinamento degli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie, i regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori del comune, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono soggetti ad ulteriore pubblicazione all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

7. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 27
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
(Artt. da 30 a 35 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi. tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 28
Principio di Cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 29
Convenzioni
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni fra Comuni e Province.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni contenenti gli elementi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 30
Consorzi
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 31
Unione di comuni
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In attuazione del principi statutari e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obbiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività

Art. 32
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati può promuovere e concludere accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto. Qualora l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici o altre adempimenti comunali normalmente spettanti alla competenza consiliare, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere confermata dal Consiglio comunale.

CAPO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 33
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli Uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità, responsabilità e distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che competono agli organi di governo, e funzioni gestionali, che competono al Direttore Generale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Servizio.

2. Il modello organizzativo è improntato ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per obiettivi e per programmi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale e professionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

e) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

Art. 34
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale, sulla base dei principi e criteri di cui al precedente articolo, disciplina, attraverso uno o più regolamenti, l’assetto organizzativo ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, la gestione delle risorse umane, le modalità e i requisiti di accesso all’impiego; nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 35
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 36
Segretario comunale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale. Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente, il Segretario esercita l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

3. In particolare allo stesso sono affidate le seguenti attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) direzione degli uffici e dei servizi mediante sovrintendenza e coordinando dell’attività dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi, impartendo loro direttive e svolgendo funzioni d’impulso, nel senso degli indirizzi espressi dagli organi di governo dell’ente con facoltà di loro sostituirsi nei casi di accertata inerzia,

c) verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici. e del personale ad essi preposto;

d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti concernenti l’attribuzione temporanea di mansioni superiori o immediatamente inferiori, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni contrattuali vigenti.

e) adottare gli atti di gestione del personale e in tale ambito i provvedimenti di:

1) assunzione e di conferma in ruolo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in vigore;

2) attribuzione dei trattamenti economici principali ed accessori spettanti al personale dipendente per quanto di competenza, nel rispetto delle norme dettate dai contratti collettivi e decentrati aziendali;

3) autorizzazione delle missioni e delle prestazioni di lavoro straordinario del personale nei limiti di spesa previsti dalla legge e secondo le necessità e priorità dei servizi;

4) autorizzazione dei congedi e dei permessi al personale dipendente ai sensi della disciplina contrattuale;

5) mobilità del personale tra servizi diversi.

6) contestazione degli addebiti e di adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed alla censura.

7) definizione dell’orario di servizio, tenendo conto secondo le disposizioni contrattuali e delle esigenze dei servizi locali:

f) partecipare alle sedute degli organi collegiali curandone la verbalizzazione;

g) partecipare alle sedute delle commissioni e degli altri organismi, quale verbalizzante con facoltà di delega con le modalità previste dal regolamento;

h) partecipare, se richiesto, a commissioni di lavoro e di studio interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne;

i) formulare, se richiesto, pareri ed esprimere valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo.

j) verificare la fase istruttoria e l’attuazione dei provvedimenti deliberativi ed attestare, su dichiarazione del Messo Comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

k) esprimere, in relazione alle proprie attribuzioni, il parere legittimità previsto dalla legge sulle proposte di deliberazione al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale; i pareri favorevoli si intendono motivati “per relationem” con riferimento al corpo della deliberazione cui ineriscono, i pareri negativi devono essere motivati per esteso.

l) ricevere la mozione di sfiducia di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

m) presiedere l’Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum a carattere locale secondo il regolamento.

n) presiedere le commissioni di gara, dei concorsi e delle selezioni per le assunzioni con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante, con l’osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente;

o) rogare i contratti nell’interesse dell’Ente;

4. Al segretario comunale possono altresì essere conferite dal sindaco, funzioni connesse la responsabilità di specifici servizi comunali.

5. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale previste dalle legge o specificate nel provvedimento di conferimento dell’incarico.

Art. 37
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. L’attribuzione della responsabilità del servizio prescinde dalla qualifica e consegue dalla collocazione nella organizzazione, dai compiti affidati e dalla effettività della conduzione di un ufficio o servizio che abbia una propria autonomia funzionale secondo il regolamento.

3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi e che non risultino attribuiti ad altri organi dal presente statuto; in particolare i responsabili dei servizi assumono secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali e dagli atti di indirizzo formulati dalla Giunta:

a) gli atti per l’espletamento delle procedure d’appalto;

b) la stipula di negozi giuridici e gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

c) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

d) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

f) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

g) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

h) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione provvedendo al il controllo di gestione dei servizi cui è preposto

6. Il responsabile del servizio svolge le funzioni di responsabile del procedimento, salva la facoltà di designare altra addetto al servizio; segue comunque lo svolgimento del procedimento per il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

7. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale.

Art. 38
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 39
Incarichi a contratto - Collaborazioni esterne
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco, previa deliberazione autorizzativa della Giunta Comunale può stipulare, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoga presente all’interno dell’Ente, un contratto individuale a tempo determinato per dirigente, alta specializzazioni o funzionario dell’area direttiva, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I
PARTECIPAZIONE -CONSULTAZIONI - ISTANZE

Art. 40
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 41
Associazionismo
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini ed incentiva l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

5. Alle associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale.

Art. 42
Organismi di partecipazione
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dal presente Statuto.

2. Agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale. Le stesse possono richiedere alle commissioni consiliari di invitare propria rappresentati ai loro lavori.

Art. 43
Istanze
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’ ‘aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 44
Petizioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3°comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 45
Proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Cento cittadini, possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all’organo competente, corredate, dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Art. 46
Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti
Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Sezione II
REFERENDUM

Art. 47
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati o su richiesta del 30% del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, promuove referendum consultivi popolari relativi ad atti rilevanti di interesse generale di propria competenza con l’eccezione:

a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;

b) dei provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui;

c) dei provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;

d) dei provvedimenti di nomine di designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti o istituzioni;

e) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati, il consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità e urgenza.

3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 48
Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, per sovvenute ragioni di particolare necessità, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 49
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

Art. 50
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità e per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro,

Art. 51
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 52
Diritto di accesso
(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 53
Diritto di informazione
(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutti gli atti dell’amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 54
Interventi nel procedimento amministrativo
(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, coinvolti in un procedimento amministrativo, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla disciplina del procedimento amministrativo e dalle disposizioni regolamentari.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

5. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 55
Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È individuato nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. Le modalità di pubblicazione devono garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura degli atti.

3. Un dipendente comunale incaricato dal Sindaco cura l’affissione degli atti e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell’organo di controllo, sono ripubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all’inizio della ripubblicazione.

Art. 56
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

CAPO III
I SERVIZI

Art. 57
Forma di gestione
(Artt. da 113 a 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 58:Gestione in economia
(Art. 113 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 59
Istituzioni
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale per l’esercizio di servizi senza rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune dotati di autonomia gestionale.

2. A tal fine il Consiglio approva con apposito atto il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione ed il piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

3. lI regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

6. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

7. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell’istituzione sono nominati dai Consiglio comunale, a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell’adunanza.

8. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo. Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

9. lI consiglio di amministrazione provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

10. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti dei consiglio ed adotta, provvedimenti di sua competenza.

11. Il direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

12. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

13. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

14. L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

CAPO IV
FINANZE E CONTROLLI INTERNI

Art. 60
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’Ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge.

2. Con Regolamento, il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con proprie modalità organizzative, adeguate alla realtà dell’Ente.

3. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di Risorse proprie e trasferite.

4. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla Legge ed ha un proprio demanio e patrimonio.

5. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

Art. 61
Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. L’incarico di revisore non può essere esercitato da dipendenti della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Comunità collinare o altra forma associativa cui in Comune aderisca.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge e del presente statuto.

4. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

5. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 62
Controlli interni
(Artt. 147 e da 196 a 198 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 286/99.

2. I regolamenti di contabilità e sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, provvederanno ad individuare gli strumenti e le metodologie necessarie all’attuazione dei controlli di cui al comma precedente.

Art. 63
Interventi sostitutivi
(Artt. 141, 193 e 247 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ogni qual volta la vigente normativa sull’ordinamento degli enti locali prevede, a seguito la mancata adozione da parte degli organi comunali di un atto obbligatorio quali il bilancio di previsione, i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, la dichiarazione di dissesto finanziario, l’intervento di un organo straordinario designato dal Comune, le relative funzioni verranno assolte dal Segretario comunale nei modi e tempi previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il cinquanta per cento dei cittadini elettori del comune per proporre modificazioni allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

3. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 65
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 66
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.