Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comune di Masio (Alessandria)
Statuto comunale (Deliberazione consiliare n. 8 del 14/7/2005)
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune di Masio è Ente Autonomo Locale il quale ha rappresentatività generale, nei limiti imposti dallordinamento generale dello Stato e in ossequio ai principi della Costituzione; Stato e Costituzione in cui la comunità si riconosce, per il contributo apportato con il sacrificio dei propri figli durante la guerra di Indipendenza e di Liberazione.
2. Lautogoverno si realizza nel retaggio di una antica tradizione e consuetudine iniziata con gli statuti comunali dellanno 1372, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto che enuncia le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono confermarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte e della Provincia.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione eguiordinazione1 complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 2
Funzioni proprie e delegate
(Artt. 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Lautogoverno della Comunità si realizza mediante lesercizio delle funzioni proprie e delle funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati promovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, presenti nel territorio, allamministrazione.
3. Tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione avvalendosi anche a questo fine delle organizzazioni di volontariato.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dallambito territoriale degli interessi.
5. Oltre alle funzioni proprie, la legge statale o regionale può demandare al Comune lesercizio di altre funzioni secondo il principio di sussidiarietà, la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, lesercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale. I costi relativi allattuazione della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.
Art. 3
Territorio e sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico, dalla frazione Abazia e dai seguenti nuclei abitati: Redabue, Popolo, Rapetti, Roncaglia, Rotte, Serra, Mogliotti, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per ha 2.223 confinante con i Comuni di: Rocchetta Tanaro, Cerro Tanaro, Quattordio, Felizzano, Oviglio, Incisa Scapaccino, Cortiglione.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
Art. 4
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco
(Artt.
6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Masio e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1967.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 30 maggio 1967.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali o elettorali sono vietati.
4. In casi particolari ed eccezionali possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale i casi di concessione e le relative modalità di uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 5
Individuazione Organi
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Sezione I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 6
Consiglio Comunale
(Artt. 36 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale, è lespressione dellintera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici: rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. La legge disciplina la composizione, lelezione, la durata in carica del Consiglio, e la posizione giuridica dei Consiglieri.
Art. 7
Competenze e attribuzioni
(Artt. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità dellazione amministrativa.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
Art. 8
Funzionamento del consiglio
(Artt. 38 e 43 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dallapposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. Sono sessioni ordinarie, ai fini della convocazione, le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte concernenti:
a) le modifiche dello statuto;
b) lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
c) lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
d) la verifica degli equilibri di bilancio di cui allart. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il Sindaco formula lordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dellargomento in seduta privata.
Art. 9
Commissioni consiliari
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali con funzioni consultive, propositive e di studio.
2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
Art. 10
Attribuzioni delle commissioni
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Il regolamento dovrà disciplinare lesercizio delle seguenti attribuzioni:
- compiti delle commissioni permanenti temporanee speciali;
- la nomina del Presidente della commissione;
- le procedure per lesame e lapprofondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
- forme per lesternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dellorgano competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
Art. 11
Consiglieri comunali - Status
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. I consiglieri comunali rappresentano, lintera comunità alla quale costantemente rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica dei consiglieri, i diritti per lesercizio delle funzioni, le indennità, il rimborso di spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi allespletamento del mandato dei consiglieri, le dimissioni sono regolati dalla legge;
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti dal più anziano di età.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno comunicati tutti gli avvisi relativi lesercizio del mandato amministrativo.
Art. 12
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera
m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallatto costitutivo dellente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
5. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo.
Art. 13
Gruppi Consiliari
(Art.38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Sezione II
IL SINDACO e LA GIUNTA
Art. 14
Sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 15
Linee programmatiche
(Artt. 42 e 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Entro il termine di 150 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo; discrezionalmente il Sindaco potrà modificare, nel corso del mandato amministrativo, gli indirizzi prefissi sulla base dielle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare lattuazione di tale linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
Art. 16
Competenze del sindaco - Attribuzioni di amministrazione
(Artt.39,
46, 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dellEnte anche nei giudizi in cui il Comune partecipa sia come attore che come convenuto, con facoltà di delega. In particolare di norma nei processi tributari il Comune sarà rappresentato dal Responsabile del Servizio Tributi, mentre nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dal Responsabile del Servizio Personale;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dellattività politico-amministrativa del Comune;
c) nomina i componenti della Giunta e li revoca, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
d) coordina lattività dei singoli Assessori con facoltà di sospendere ladozione di atti specifici concernenti lattività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli allesame della Giunta;
e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei termini di legge;
f) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale che, in ogni caso, sarà adottato dallorgano competente per legge;
i) convoca i comizi per i referendum consultivi comunali;
j) adotta ordinanze straordinarie;
k) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi comunali sentita la Giunta comunale;
l) nel rispetto della dotazione organica, nomina i responsabili dei servizi e degli uffici e dei procedimenti, tra il personale dipendente munito dei requisiti di legge e di specifica competenza professionale ed, in caso di vacanza di posti in organico, mediante contratto di diritto privato. Latto di nomina deve essere corredato del parere del Segretario Comunale e contenere, a pena di nullità, lattestazione sulla copertura finanziaria resa dal responsabile del relativo servizio;
m) attribuisce a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, la qualifica di messo comunale autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato;
n) autorizza le missioni degli amministratori e del Segretario comunale.
Art. 17
Competenze del sindaco - Attribuzioni di vigilanza
(Artt.39, 46,
50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, ed istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
Art. 18
Competenze del sindaco - Attribuzioni di organizzazione
(Artt.39,
46, 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute e dispone la Convocazione del Consiglio Comunale;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede ai sensi del regolamento;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
e) riceve la mozione di sfiducia;
Art. 19
ViceSindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Vicesindaco è lAssessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta.
2. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni.
3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo lordine di anzianità dato dalletà.
Art. 20
Delegati del sindaco
1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie con o senza delega a firmare gli atti relativi.
2. Il sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Gli incarichi e le deleghe nonché le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
4. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art. 21
La giunta - Composizione e nomina
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Nella composizione della Giunta, il Sindaco, di norma, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
Art. 22
Competenze della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali, di norma, indica gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nellesercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. Le competenze della giunta sono disciplinate dallart. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Alla Giunta Comunale compete altresì ladozione di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio o nella competenza attribuita al Sindaco o agli Uffici.
5. La Giunta, in particolare, nellesercizio di attribuzioni di governo:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
c) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sullattuazione dei programmi;
d) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi a carattere locale e costituisce lufficio comunale per il referendum cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
e) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
f) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili che non comportano spese che impegnano il bilancio per gli esercizi successivi;
g) dispone in ordine alle locazioni attive e passive di immobili con carattere anche pluriennale, nonché alluso dei beni demaniali;
h) approva le variazioni e gli adeguamenti tariffari dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
i) adotta provvedimenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone secondo il regolamento ed i piani finanziari generali e consiliari;
j) autorizza la costituzione in giudizio come attore o convenuto, nominando il legale incaricato della difesa delle ragioni del comune, ed approvare le eventuali transazioni che non impegnano il bilancio per esercizi successivi;
k) affida incarichi a professionisti esterni salvo casi per i quali la legge non ne demandi espressamente la competenza ai responsabili dei servizi comunali;
l) approva i progetti delle opere pubbliche e le relative perizie di variante;
m) nomina le commissioni di gara e di concorso e per le selezioni pubbliche e riservate, secondo le norme di legge e regolamentari in vigore;
n) approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
o) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il segretario comunale;
p) adotta tutti i provvedimenti concernenti iniziative ed attività e laffidamento di lavori e forniture di beni e servizi, che non rientrano nellattività di ordinaria gestione, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dellart. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali e successive modifiche ed integrazioni;
6. La Giunta inoltre assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.
Art. 23
Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lattività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa lordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina lattività della giunta e assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
Art. 24
Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco che, nel prenderne atto.
2. Il Sindaco, con proprio decreto debitamente motivato, può revocare uno o più Assessori.
3. I singoli componenti della Giunta possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, dellincompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.
4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.
Sezione III
PRINCIPI DELLATTIVITÀ DELIBERATIVA
Art. 25
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei Componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. I componenti degli organi collegiali che dichiarano di astenersi dalla votazione vengono computati ai fini del quorum costitutivo e non vengono computati nel numero dei votanti.
3. In caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondate sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da queste svolte.
5. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, sono curate dai Responsabili dei servizi interessati; il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente.
6. Lesame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 26
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Il consiglio e la giunta comunale, nellesercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge sullordinamento degli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie, i regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori del comune, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono soggetti ad ulteriore pubblicazione allAlbo pretorio per quindici giorni consecutivi.
7. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
CAPO II
FORME ASSOCIATIVE - ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 27
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
(Artt. da 30 a 35
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi. tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
Art. 28
Principio di Cooperazione
1. Lattività dellEnte, diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 29
Convenzioni
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e lesercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero lesecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni fra Comuni e Province.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 30
Consorzi
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nellarticolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 31
Unione di comuni
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. In attuazione del principi statutari e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con lobbiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività
Art. 32
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività di più soggetti interessati può promuovere e concludere accordi di programma.
2. Laccordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula laccordo, con losservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto. Qualora laccordo comporti variazione degli strumenti urbanistici o altre adempimenti comunali normalmente spettanti alla competenza consiliare, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere confermata dal Consiglio comunale.
CAPO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Art. 33
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Gli Uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità, responsabilità e distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che competono agli organi di governo, e funzioni gestionali, che competono al Direttore Generale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Servizio.
2. Il modello organizzativo è improntato ai seguenti criteri:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per obiettivi e per programmi;
b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale e professionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
e) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
Art. 34
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. La Giunta Comunale, sulla base dei principi e criteri di cui al precedente articolo, disciplina, attraverso uno o più regolamenti, lassetto organizzativo ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, la gestione delle risorse umane, le modalità e i requisiti di accesso allimpiego; nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso lammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
Art. 35
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 36
Segretario comunale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è lorgano burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento comunale sullordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina lesercizio delle funzioni del segretario comunale. Per la realizzazione degli obiettivi dellente, il Segretario esercita lattività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
3. In particolare allo stesso sono affidate le seguenti attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) direzione degli uffici e dei servizi mediante sovrintendenza e coordinando dellattività dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi, impartendo loro direttive e svolgendo funzioni dimpulso, nel senso degli indirizzi espressi dagli organi di governo dellente con facoltà di loro sostituirsi nei casi di accertata inerzia,
c) verifica della efficacia e dellefficienza dellattività degli uffici. e del personale ad essi preposto;
d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti concernenti lattribuzione temporanea di mansioni superiori o immediatamente inferiori, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni contrattuali vigenti.
e) adottare gli atti di gestione del personale e in tale ambito i provvedimenti di:
1) assunzione e di conferma in ruolo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in vigore;
2) attribuzione dei trattamenti economici principali ed accessori spettanti al personale dipendente per quanto di competenza, nel rispetto delle norme dettate dai contratti collettivi e decentrati aziendali;
3) autorizzazione delle missioni e delle prestazioni di lavoro straordinario del personale nei limiti di spesa previsti dalla legge e secondo le necessità e priorità dei servizi;
4) autorizzazione dei congedi e dei permessi al personale dipendente ai sensi della disciplina contrattuale;
5) mobilità del personale tra servizi diversi.
6) contestazione degli addebiti e di adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed alla censura.
7) definizione dellorario di servizio, tenendo conto secondo le disposizioni contrattuali e delle esigenze dei servizi locali:
f) partecipare alle sedute degli organi collegiali curandone la verbalizzazione;
g) partecipare alle sedute delle commissioni e degli altri organismi, quale verbalizzante con facoltà di delega con le modalità previste dal regolamento;
h) partecipare, se richiesto, a commissioni di lavoro e di studio interne allEnte e, con lautorizzazione della Giunta, a quelle esterne;
i) formulare, se richiesto, pareri ed esprimere valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo.
j) verificare la fase istruttoria e lattuazione dei provvedimenti deliberativi ed attestare, su dichiarazione del Messo Comunale, lavvenuta pubblicazione allAlbo e lesecutività di provvedimenti ed atti dellEnte.
k) esprimere, in relazione alle proprie attribuzioni, il parere legittimità previsto dalla legge sulle proposte di deliberazione al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale; i pareri favorevoli si intendono motivati per relationem con riferimento al corpo della deliberazione cui ineriscono, i pareri negativi devono essere motivati per esteso.
l) ricevere la mozione di sfiducia di cui allart. 52 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
m) presiedere lUfficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum a carattere locale secondo il regolamento.
n) presiedere le commissioni di gara, dei concorsi e delle selezioni per le assunzioni con lassistenza di un ufficiale verbalizzante, con losservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dellEnte;
o) rogare i contratti nellinteresse dellEnte;
4. Al segretario comunale possono altresì essere conferite dal sindaco, funzioni connesse la responsabilità di specifici servizi comunali.
5. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale previste dalle legge o specificate nel provvedimento di conferimento dellincarico.
Art. 37
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui allarticolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva lapplicazione dellarticolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Lattribuzione della responsabilità del servizio prescinde dalla qualifica e consegue dalla collocazione nella organizzazione, dai compiti affidati e dalla effettività della conduzione di un ufficio o servizio che abbia una propria autonomia funzionale secondo il regolamento.
3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa ladozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano lamministrazione verso lesterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi e che non risultino attribuiti ad altri organi dal presente statuto; in particolare i responsabili dei servizi assumono secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali e dagli atti di indirizzo formulati dalla Giunta:
a) gli atti per lespletamento delle procedure dappalto;
b) la stipula di negozi giuridici e gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
c) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
d) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
f) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
g) ladozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui allart. 50, c. 5 e allart. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
h) lemissione di provvedimenti in materia di occupazione durgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa, dellefficienza e dei risultati della gestione provvedendo al il controllo di gestione dei servizi cui è preposto
6. Il responsabile del servizio svolge le funzioni di responsabile del procedimento, salva la facoltà di designare altra addetto al servizio; segue comunque lo svolgimento del procedimento per il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
7. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora linerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale.
Art. 38
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Art. 39
Incarichi a contratto - Collaborazioni esterne
(Art. 110, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Sindaco, previa deliberazione autorizzativa della Giunta Comunale può stipulare, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoga presente allinterno dellEnte, un contratto individuale a tempo determinato per dirigente, alta specializzazioni o funzionario dellarea direttiva, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento Comunale sullordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
TITOLO III
ORDINAMENTO FUNZIONALE
CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Sezione I
PARTECIPAZIONE -CONSULTAZIONI - ISTANZE
Art. 40
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267)
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Lamministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 41
Associazionismo
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini ed incentiva laccesso ai dati di cui è in possesso lamministrazione e tramite ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sullattività delle associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
5. Alle associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale.
Art. 42
Organismi di partecipazione
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267)
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dal presente Statuto.
2. Agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale. Le stesse possono richiedere alle commissioni consiliari di invitare propria rappresentati ai loro lavori.
Art. 43
Istanze
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellamministrazione.
2. La risposta allinterrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell aspetto sollevato.
3. Le modalità dellinterrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza.
Art. 44
Petizioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso, il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al 3°comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione allordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 45
Proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Cento cittadini, possono avanzare proposte per ladozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi allorgano competente, corredate, dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dellattestazione relativa alla copertura finanziaria
2. Lorgano competente deve sentire i proponenti delliniziativa entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra lamministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa liniziativa popolare.
Art. 46
Cittadini dellUnione europea - Stranieri soggiornanti
Partecipazione
alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dellUnione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dellUnione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
b) promuoverà la partecipazione dei cittadini allUnione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.
Sezione II
REFERENDUM
Art. 47
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati o su richiesta del 30% del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dellanno precedente, promuove referendum consultivi popolari relativi ad atti rilevanti di interesse generale di propria competenza con leccezione:
a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
b) dei provvedimenti inerenti lassunzione di mutui;
c) dei provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
d) dei provvedimenti di nomine di designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti o istituzioni;
e) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende lattività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati, il consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità e urgenza.
3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 48
Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se lesito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, per sovvenute ragioni di particolare necessità, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
CAPO II
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 49
Svolgimento dellattività amministrativa
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sullazione amministrativa.
Art. 50
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Leventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità e per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro,
Art. 51
Tutela dei dati personali
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 52
Diritto di accesso
(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 53
Diritto di informazione
(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Tutti gli atti dellamministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. LEnte deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allalbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 54
Interventi nel procedimento amministrativo
(Art. 10, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267)
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, coinvolti in un procedimento amministrativo, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla disciplina del procedimento amministrativo e dalle disposizioni regolamentari.
3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
4. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae allaccesso.
5. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 55
Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267)
1. È individuato nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, lalbo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. Le modalità di pubblicazione devono garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura degli atti.
3. Un dipendente comunale incaricato dal Sindaco cura laffissione degli atti e ne certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dellorgano di controllo, sono ripubblicati allalbo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo allinizio della ripubblicazione.
Art. 56
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212)
1. In relazione al disposto dellart. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
CAPO III
I SERVIZI
Art. 57
Forma di gestione
(Artt. da 113 a 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nellorganizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 58:Gestione in economia
(Art. 113 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 59
Istituzioni
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio comunale per lesercizio di servizi senza rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune dotati di autonomia gestionale.
2. A tal fine il Consiglio approva con apposito atto il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione ed il piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
3. lI regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellistituzione.
6. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dellistituzione sono nominati dai Consiglio comunale, a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima delladunanza.
8. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dellorgano. Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
9. lI consiglio di amministrazione provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
10. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti dei consiglio ed adotta, provvedimenti di sua competenza.
11. Il direttore dellistituzione è nominato dal Sindaco. Dirige tutta lattività dellistituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
12. Lordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
13. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
14. Lorgano di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
CAPO IV
FINANZE E CONTROLLI INTERNI
Art. 60
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 e seguenti del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. LOrdinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge.
2. Con Regolamento, il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con proprie modalità organizzative, adeguate alla realtà dellEnte.
3. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di Risorse proprie e trasferite.
4. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nellambito delle facoltà concesse dalla Legge ed ha un proprio demanio e patrimonio.
5. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
Art. 61
Revisore del conto
1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per lelezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Lincarico di revisore non può essere esercitato da dipendenti della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Comunità collinare o altra forma associativa cui in Comune aderisca.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge e del presente statuto.
4. Lattività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
5. Nellesercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 62
Controlli interni
(Artt. 147 e da 196 a 198 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dallart. 1, comma 2, del D.lgs. n. 286/99.
2. I regolamenti di contabilità e sullordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, provvederanno ad individuare gli strumenti e le metodologie necessarie allattuazione dei controlli di cui al comma precedente.
Art. 63
Interventi sostitutivi
(Artt. 141, 193 e 247 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Ogni qual volta la vigente normativa sullordinamento degli enti locali prevede, a seguito la mancata adozione da parte degli organi comunali di un atto obbligatorio quali il bilancio di previsione, i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, la dichiarazione di dissesto finanziario, lintervento di un organo straordinario designato dal Comune, le relative funzioni verranno assolte dal Segretario comunale nei modi e tempi previsti dalle disposizioni vigenti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 64
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. E ammessa liniziativa da parte di almeno il cinquanta per cento dei cittadini elettori del comune per proporre modificazioni allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
2. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
3. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Art. 65
Abrogazioni
1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
Art. 66
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del comune.