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Bollettino Ufficiale n. 04 del 26 / 01 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2006, n. 12-1977

Raccolta differenziata dei rifiuti inerti derivanti da piccola manutenzione domestica, ai fini della applicazione della sanzione prevista all’art. 17 della legge regionale n. 24/2002

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare i criteri contenuti nell’Allegato, parte integrante alla presente deliberazione finalizzati all’acquisizione e all’utilizzo dei dati di produzione dei rifiuti inerti derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione, per la determinazione della raccolta differenziata utile ai soli fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 17 della legge 24/2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Criteri finalizzati all’acquisizione e all’utilizzo dei dati di produzione dei rifiuti inerti derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione, per la determinazione della raccolta differenziata utile ai soli fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 17 della legge 24/ 2002.

Acquisizione dati

I rifiuti inerti provenienti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai soli fini dell’applicazione della sanzione, qualora vengano rispettate e documentate ciascuna delle seguenti condizioni:

1. tipologia del materiale: il materiale sia costituito da intonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, pavimenti in cotto, marmi, cemento, ecc.;

2. codice CER di riferimento: il materiale raccolto sia classificato con il codice CER 200301;

3. provenienza: il materiale provenga dall’utenza domestica;

4. modalità di conferimento: il materiale sia conferito presso i centri di raccolta e le aree ecologiche comunali, presidiate ed allestite per il raggruppamento delle varie frazioni omogenee di rifiuti urbani conferite dalle utenze domestiche;

5. procedure per la registrazione dei quantitativi raccolti: presso il centro di raccolta e presso l’area ecologica sia attivata la seguente procedura di accesso:

a) registrazione su un documento cartaceo e/o informatico del nome e cognome, indirizzo e comune di residenza del soggetto conferente (per ogni comune è possibile registrare esclusivamente i quantitativi prodotti presso la residenza del soggetto conferente; i quantitativi prodotti in abitazione diverse da quella di residenza possono essere conferiti presso i centri di raccolta e le aree ecologiche comunali ma non possono essere registrati ai fini del calcolo della RD);

b) le informazioni di cui al punto a) devono essere rese accessibili per eventuali controlli;

6. destinazione del materiale raccolto: il rifiuto raccolto sia avviato ad impianti che effettuano operazioni di recupero di cui al D.Lgs. 22/97 e s.m.i.

Ai fini del calcolo della percentuale di RD non vengono conteggiati i rifiuti del settore dell’edilizia civile ed industriale, prodotti da attività artigianali ed industriali.

Modalità di inserimento dati nella procedura ordinaria RUPAR/EXTRANET DATI RU

I dati raccolti secondo i criteri e le procedure sopraccitate dovranno essere inseriti nella apposita sezione RU secondo le modalità di inserimento stabilite dal Settore programmazione gestione rifiuti.

Oltre all’inserimento dei dati i Consorzi di bacino dovranno trasmettere alle Province piemontesi ed alla Regione Piemonte una dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca quanto segue:

* i quantitativi raccolti, presso ogni centro di raccolta e/o presso ciascuna area ecologia comunale, complessivamente in ciascun comune;

* il numero di soggetti conferenti e la provenienza dei rifiuti raccolti: i rifiuti inerti devono provenire da lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione;

* la destinazione dei rifiuti raccolti (ubicazione dell’impianto che effettua operazioni di recupero ed elenco delle operazioni di recupero effettuate, di cui all’allegato C del D.Lgs. 22/97).

Per ogni comune è stabilito un limite massimo di rifiuti inerti che possono essere inseriti nell’apposita sezione RU. Tale limite è calcolato moltiplicando il valore di produzione unitario di 10 Kg /ab per anno per il numero di residenti presenti in quel determinato comune.

Ai fini della determinazione del quantitativo dei rifiuti da conteggiare nel calcolo della percentuale di RD dovranno essere inseriti nel conteggio solo i rifiuti provenienti da attività di piccola manutenzione effettuate dal soggetto conferitore presso la civile abitazione di residenza.

Periodo di applicazione

I criteri per il conteggio dei rifiuti inerti, provenienti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione, si applicano dal 1 gennaio 2006.

Per l’anno 2005, non essendo stati emanati per l’anno in questione i criteri regionali sulla base dei quali differenziare i quantitativi conferiti dalle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche, si applica un criterio presuntivo di raccolta dei rifiuti inerti, provenienti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione, basato su un valore di produzione unitaria di 10 Kg/ab per anno.

Per utilizzare tale misura presuntiva è necessario che i Consorzi di bacino presentino alle Province piemontesi ed alla Regione Piemonte una dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca quanto segue:

* elenco dei comuni nei quali è prevista la raccolta dei rifiuti inerti presso i centri di raccolta e le aree ecologiche comunali;

* elenco dei comuni nei quali è previsto il conferimento presso i centri di raccolta e le aree ecologiche comunali dei rifiuti inerti provenienti esclusivamente dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione;

* destinazione dei rifiuti inerti raccolti (ubicazione dell’impianto che effettua operazioni di recupero ed elenco delle operazioni di recupero effettuate, di cui all’allegato C del D.Lgs. 22/97)

* quantitativi raccolti, inseriti nella apposita sezione RUPAR/EXTRANET DATI RU.

In assenza di tale documentazione non potranno essere applicati i criteri presuntivi sopraccitati.