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Bollettino Ufficiale n. 04 del 26 / 01 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 47-1836

Direttive ex L.R 63/95, art.18 - Parziale modifica ed integrazione della Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati - Periodo 2004/2006 - approvata con Dgr n.15 - 11520 del 19/1/2004 e riduzione di prenotazioni sul bilancio 2006 per l’importo complessivo di Euro 14.500.000,00=

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare la riduzione da Euro 44.400.000,00= a Euro 29.900.000,00=, per la parte ad oggi quantificata in Euro 14.500.000,00= da destinare al finanziamento di azioni formative ad iniziativa individuale dei lavoratori nonché di percorsi di formazione lungo tutto l’arco della vita destinati ai cittadini indipendentemente dalla loro condizione professionale, delle prenotazioni a suo tempo effettuate sul bilancio 2006 mediante la D.g.r. n.15 - 11520 del 19/1/2004 a favore della Direttiva per la formazione dei lavoratori occupati - periodo 2004/2006, secondo il seguente dettaglio:

Cap.11546/06 (100001/P) da Euro 19.980.000,00= a Euro 13.455.000,00= per Euro 6.525.000,00=;

Cap.11442/06 (100002/P) da Euro 19.536.000,00= a Euro 13.156.000,00= per Euro 6.380.000,00=;

Cap.11400/06 (100003/P) da Euro 4.884.000,00= a Euro 3.289.000,00= per Euro 1.595.000,00=;

- di approvare le modifiche ed integrazioni al testo della Direttiva medesima, così come riportate per esteso nell’allegato “A”, parte integrante della presente Deliberazione, fermo restando che le azioni ammissibili in riferimento al Complemento di Programmazione ed i relativi indirizzi, i beneficiari ed i destinatari delle azioni formative, i flussi finanziari, i costi ammissibili, gli obiettivi trasversali e le priorità, gli assetti procedurali, le modalità di realizzazione degli interventi e tutte le altre condizioni previste dalla stesura originaria della Direttiva sono invariate.

La Direzione Formazione Professionale - Lavoro provvederà con proprio atto:

a) a riformulare la distribuzione delle risorse tra le Province in applicazione dei criteri definiti dalla versione aggiornata della Direttiva;

b) a dare attuazione alle rimanenti fasi connesse alla realizzazione delle azioni previste dalla Direttiva stessa.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Aggiornamento paragrafi 1a), 1b), 1c), 1e), 2a), 2b), 2c), 3a), 3b), 4a), 6a), 7a), 8a), 8d), 9a), 9c) e 10b) della Direttiva Formazione Lavoratori occupati - 2004/2006 - approvata con D.g.r. n.15 - 11520 del 19/1/2004 -



Deliberazione della Giunta regionale n. 47 - 1836 del 19/12/2005

Premessa

Si aggiornano i riferimenti al nuovo Regolamento 363/04 della CE del 25/2/2004 in materia di aiuti di Stato.

1a) Azioni finanziabili / Tipi di Intervento

Il capoverso relativo all’accreditamento delle sedi formative è aggiornato e spostato al paragrafo 1b).

1b) Beneficiari dei contributi

Si inserisce il seguente capoverso:

Le Agenzie formative, i capofila di A.T.I. e A.T.S., i Consorzi di imprese titolari di azioni di formazione indiretta e, per le A.T.S. tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/5/01) e delle disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative, già all’atto della presentazione della domanda di contributo

In particolare devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia c) Formazione continua; ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza o fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, l’operatore dovrà inoltre essere accreditato per le tipologie t. FAD e t.H.

1c) Destinatari delle azioni

Si inserisce la seguente nota:

Sono assimilati ai dipendenti della Comunità Montana o dell’Unione di Comuni, i dipendenti dei Comuni ad essa associati che svolgano la loro attività presso la Comunità/Unione stessa in virtù di specifico formale incarico della propria Amministrazione.

In relazione all’esclusione dai destinatari delle azioni della Direttiva, già prevista per i liberi professionisti, si precisa: anche se titolari di studi professionali.

1e) Definizione della dimensione di impresa

Il paragrafo è integralmente sostituito dal seguente:

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Reg.CE 364/2004 della Commissione del 25/2/2004) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita dalle seguenti sottocategorie:

* nella categoria delle PMI si definisce media impresa un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;

* nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;

* nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L’effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Reg CE 364/2004, riportato in allegato “B” al presente Bando.

Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.

2a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari

Nell’ambito della azioni ammissibili a valere sulla misura A1 la notazione “Tali interventi sono ammessi esclusivamente nell’ambito delle azioni specifiche a gestione unitaria regionale di cui al paragrafo 10a)”, già riferita all’azione A1.2.1, è estesa anche all’azione A1.2.2.

Nell’ambito della azioni ammissibili a valere sulla misura D1- azione D1.1.1. - Formazione in ambito organizzativo - gestionale, la riserva a favore delle piccole e medie imprese è soppressa

2b) Limiti di durata degli interventi finanziabili

Il primo capoverso è sostituito dal seguente:

Sono finanziabili nell’ambito della presente Direttiva corsi strutturati o individuali di durata compresa tra un massimo di 80 ore ed un minimo di 16 ore; per i corsi di contenuto tecnico operativo la durata massima può essere elevata a 120 ore

2c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Il terzo capoverso è aggiornato e sostituito dal seguente:

Si considerano finanziabili a valere sulle misure di cui alla presente Direttiva:

- i corsi finalizzati al passaggio dalla qualifica Adest alla qualifica O.S.S (durata massima 58 ore, di cui 50 ore di corso e 8 ore per esami);

- i corsi per Addetti al Primo Soccorso, esclusivamente nel caso in cui i contenuti tecnico formativi siano coerenti con quanto previsto dalla D.G.R. n° 68-13975 del 15/11/2004 di recepimento del Decreto 17/07/2003 n° 388 “Regolamento recante disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale, in attuazione dell’art.15 comma 3 del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i”

- i corsi per addetti e/o responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, i quali, indipendentemente dal soggetto presentatore, sono soggetti alla regolamentazione prevista dal D.Lgs 23/6/2003 n.195

Questi ultimi corsi possono essere erogati dagli Enti indicati all’art.2, comma 3, del Decreto medesimo oppure, qualora venissero emanate ulteriori disposizioni in materia prima del periodo di presentazione delle domande, anche dagli eventuali soggetti individuati come idonei, secondo le procedure previste dal D.Lgs 23/6/2003 n.195.

Fino all’emanazione di tali disposizioni i corsi possono essere organizzati anche da Agenzie formative e Consorzi di imprese di cui al paragrafo 1b) della Direttiva Occupati 2004-2006 accreditati; la partecipazione ai corsi medesimi è riservata a persone in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Il programma dei corsi deve prevedere almeno i contenuti minimi di formazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

3a) Riparto delle risorse per Misura

Il paragrafo è integralmente sostituito dal seguente:

Sono attribuite alla presente Direttiva risorse pubbliche per complessivi Euro 89.300.000,00= derivanti dalla dotazione del P.O.R. FSE Obiettivo 3 - misure D1, D2 e parte di A1 ed E1 - annualità 2004, 2005 e 2006 incrementate dalle economie determinatesi nel precedente periodo della programmazione 2000/2006;


tabella





















3b) Riparto delle risorse per ambiti territoriali

Il paragrafo è integralmente sostituito dal seguente:

La Direzione Formazione Professionale - Lavoro provvede con proprio atto a formalizzare la distribuzione delle risorse tra le Province sulla base dei criteri con esse concordati; tra questi devono essere necessariamente considerate la percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall’O.R.M.L. e la percentuale di domanda ammissibile registrata nei precedenti esercizi per ciascuna Provincia.

Per le sole azioni riferite alla misura A1 la ripartizione delle risorse tra le Province avverrà in relazione al numero degli operatori dei Centri per l’impiego attivi sui rispettivi territori.

Entro il 30/9/2006, sentite le Province, la ripartizione potrà essere ridefinita in relazione alla percentuale di effettivo utilizzo delle risorse da parte di ciascuna Amministrazione nell’intero periodo di programmazione precedente ed alle previsioni di impiego degli importi residui.

4a) Costi ammissibili e determinazione dei preventivi di spesa

Al termine del primo capoverso il riferimento alla L.R. 8/2003 è soppresso

6a) Priorità generali

Al secondo trattino integrare la priorità “Olimpiadi 2006" con ...”ed i relativi successivi sviluppi"

7a) Bandi provinciali/regionali - scadenze di presentazione delle domande

L’ultimo capoverso del paragrafo è sostituito dal seguente:

I bandi relativi alla presente Direttiva devono essere approvati entro il 31/12/2006, salvo proroga disposta della Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro. La Direzione medesima definisce con proprio atto, in relazione all’esigenza di consentire la contabilizzazione delle risorse utilizzate entro la scadenza del periodo di programmazione definito dal P.O.R., i termini massimi entro i quali devono essere approvate le graduatorie di finanziamento delle attività ed i relativi impegni di spesa

8a) Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l’avvio e la realizzazione degli interventi

dopo il terzo trattino si aggiunge la seguente disposizione:

- Le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; le Province (o la Regione per le attività di cui sia titolare) definiscono i limiti entro i quali devono essere contenute le eventuali attività di tipo addestrativo comprese nel programma approvato ed il cui svolgimento sia previsto sul posto di lavoro.

8d) Monitoraggio controllo e rendicontazione

Al termine del terzo capoverso il riferimento “..previste dalla L.R. 8/2003" è sostituito dal seguente:

“..emanate dal Settore Gestione Amministrativa della Direzione regionale F.P. - L.”

9a) Interventi a gestione unitaria regionale

La terza tipologia di interventi a gestione unitaria regionale è ridefinita come segue:

- interventi formativi con carattere di emergenza connessi a processi di ristrutturazione aziendale, specie se a rischio occupazionale, garantiti da specifici accordi tra le rappresentanze provinciali o regionali delle parti sociali, o interventi a sostegno di nuove localizzazioni e/o produzioni innovative particolarmente significative per lo sviluppo regionale preventivamente individuati d’intesa con la Provincia o le Province sul cui territorio sono localizzate le imprese interessate per i quali è considerato elemento prioritario la presenza di uno specifico accordo tra le parti sociali.

l’ultimo capoverso è completato dalla frase: “ad eccezione delle priorità generali di cui al paragrafo 6a)”.

9c) Interventi di interesse provinciale

Si introduce il presente nuovo paragrafo:

Oltre ai bandi relativi ai Piani Formativi di Area a carattere Provinciale di cui al precedente paragrafo, le Province, nell’ambito delle disponibilità loro attribuite ai sensi della presente Direttiva, possono emanare specifici bandi per il finanziamento di interventi formativi di loro rilevante interesse, ed in particolare:

- interventi formativi con carattere di emergenza connessi a processi di ristrutturazione aziendale, specie se a rischio occupazionale, garantiti da specifici accordi tra le rappresentanze provinciali delle parti sociali, o interventi a sostegno di nuove localizzazioni e/o produzioni innovative per i quali è considerato elemento prioritario la presenza di uno specifico accordo tra le parti sociali;

- interventi formativi, da gestire in sinergia tra diverse Direzioni provinciali, funzionali alla realizzazione di progetti unitari destinati all’ armonizzazione, allo sviluppo e alla qualificazione di specifiche attività su tutto il territorio della Provincia.

Tali azioni, la cui specificità dovrà essere adeguatamente documentata in sede di presentazione, dovranno in ogni caso rispettare tutte le condizioni previste dalla presente Direttiva, ad eccezione delle priorità generali di cui al paragrafo 6a)"..

10b) Altre disposizioni

Il riferimento al 31/12/05 per la redistribuzione delle risorse relative alle azioni a regìa regionale è soppresso.