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Bollettino Ufficiale n. 04 del 26 / 01 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2006, n. 5-2010

Legge Regionale n. 21/97. L.R. 7/2005. D.G.R. n. 16-1087 e D.G.R. n. 17-1088 del 14.10.2005. Differimento del termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi

A relazione del Vicepresidente Susta:

Premesso che:

la L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, (supplemento al BUR n° 37 del 15/09/1999) prevede che la Regione promuova :

- al Titolo II , Capo III , artt. 16 e 18, la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane in aree idonee sotto il profilo urbanistico ed ambientale;

- al Titolo II, Capo IV, art. 20 l’introduzione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualità e certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario;

- al Titolo II, Capo IV, art. 21 l’innovazione e l’aggiornamento organizzativo e manageriale nell’artigianato favorendo l’accesso delle imprese ai servizi di assistenza tecnico-organizzativa, economico-finanziaria nell’ambito degli interventi regionali diretti alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle produzioni artigiane, la promozione e creazione di servizi reali nel campo dell’assistenza tecnica e manageriale, della qualità e certificazione;

con D.G.R. n. 17 - 1088 del 14/10/2005 la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi 2005 in cui sono individuati e determinati gli ambiti di intervento, le misure delle agevolazioni, le tipologie delle spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande di contributo per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani;

con D.G.R. n. 16 - 1087 del 14/10/2005 la Giunta regionale ha determinato, per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 21/97, i criteri e le modalità per ciascuna tipologia di intervento, ivi compresi i limiti di importo dell’intervento regionale, nonché le modalità per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle istanze di contributo per tutte le tipologie di intervento sopra elencate è stata fissata al 17 dicembre 2005. Allo scadere del termine suddetto sono pervenute complessivamente 610 istanze di contributo concernenti cinque distinti procedimenti amministrativi.

Nelle deliberazioni succitate non è stato individuato un termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

L’art. 6, comma 4 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7 (“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) prevede che il termine per la conclusione dei procedimenti, qualora non sia stato espressamente stabilito da legge, regolamento o specifico bando o non sia stato individuato ai sensi del comma 1, è di novanta giorni.

Il cospicuo numero di istanze pervenute, la complessità dell’istruttoria dei procedimenti suddetti, comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, la prescritta convocazione di appositi comitati tecnici, composti anche di personale esterno al Settore regionale incaricato, per un esame specialistico sotto il profilo tecnico- economico delle domande di contributo ricevute, rende necessario prolungare i termini per la conclusione dei procedimenti suddetti, non potendo garantire entro i 90 giorni prescritti dalla L.R. n. 7/2005 e cioè entro il 17 marzo p.v., il completamento delle istruttorie e quindi l’assunzione di un provvedimento finale come prescritto dall’art. 3, comma 1, della L.R. 7/2005.

Inoltre il Settore Promozione Sviluppo e Credito dell’Artigianato svolge costantemente un’attività di promozione delle imprese artigiane piemontesi, che si stima particolarmente intensa in occasione dell’imminente evento olimpico, il quale richiederà una presenza costante del personale del Settore regionale per tutto il prossimo mese di febbraio .

La Giunta Regionale;

vista la L.R. 51/97;

con voti resi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni di cui in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano

di individuare il termine per la conclusione dei procedimenti per le istanze di contributo presentate nel 2005 ai sensi degli artt. 16 e 18 e degli artt. 20 e 21 della L.R. 21/97 s.m.i., e delle D.G.R. n.16-1087 e n. 17-1088 del 14/10/2005 in 180 giorni e di stabilire dunque al 15 giugno 2006 il termine ultimo per l’assunzione dei relativi provvedimenti finali.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. della legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, oltre che innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art.8 della L.R. 51/97 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)