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Bollettino Ufficiale n. 04 del 26 / 01 / 2006
Comunicato dellAssessorato allAgricoltura della Regione Piemonte
Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata Dolcetto di Ovada
LAssessorato allAgricoltura, in seguito allistanza avanzata dal Consorzio di Tutela Vino dolcetto di Ovada, esperite le dovute istruttorie tecniche, ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale nella seduta del 25 ottobre 2005, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di modifica della Denominazione di Origine Controllata del vino Dolcetto di Ovada.
Il testo del disciplinare è il seguente:
Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata Dolcetto di Ovada
Art. 1
Denominazione
1.La denominazione di origine controllata Dolcetto di Ovada è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Dolcetto di Ovada
Art. 2
Base ampelografica
1.Il vino a denominazione di origine controllata Dolcetto di Ovada deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Dolcetto al 100%.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Dolcetto di Ovada comprende lintero territorio dei seguenti comuni : Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata dOrba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto dOrba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano dOrba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.
Art. 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Dolcetto di Ovada devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare e di orientamento adatto. Sono da escludere categoricamente terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.
esposizione: adatta ad assicurare unidonea maturazione delle uve
densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto dimpianto, non inferiore a 3300;
forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;
pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura;
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino Dolcetto di Ovada ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini Resa uva Tit. alcolomet.
(t/ha) vol. min. nat.
Dolcetto di Ovada
8 11,00%vol.
4. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Dolcetto di Ovada devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nellambito della zona di produzione di cui allart. 3.
6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data dinizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
7. Nellambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
Art. 5
Vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate allinterno della zona di produzione delimitata dallart. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende che dimostrino di avere effettuato tali operazioni prima dellentrata in vigore del presente disciplinare e comunque presso stabilimenti aventi sede nelle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo , Torino,Genova e Savona
3. La resa massima delluva in vino finito non dovrà essere superiore a:
vino resa uva/vino prod.max.vino
Dolcetto di Ovada 70% 5.600 lt/ha
4. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, leccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso larricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
6. E consentita, a scopo migliorativo, laggiunta nella misura massima del 15% di Dolcetto di Ovada più giovane a Dolcetto di Ovada più vecchio e/o viceversa.
7. Per il vino Dolcetto di Ovada la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine: Monferrato Dolcetto e Monferrato Chiaretto , Monferrato.
8. Il vino a DOC Dolcetto di Ovada può essere classificato, con la denominazione di origine controllata Monferrato Dolcetto, Monferrato Chiaretto , Monferrato purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6
Caratteristiche del vino al consumo
1.Il vino Dolcetto di Ovada allatto dellimmissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
Odore: vinoso dal profumo caratteristico;
Sapore: asciutto, morbido, talvolta gradevolmente fruttato con con sentore ammandorlato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Art. 7
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata Dolcetto di Ovada è vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata Dolcetto di Ovada è consentito luso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
3. E vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico Ovada.
Art. 8
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Dolcetto di Ovada per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale e di capacità consentità dalla legge,ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con lesclusione del contenitore da 200 Cl. ;
2. E vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Art. 9
Sanzioni
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini con la denominazione di cui allart. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti lorigine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28,29,30 e 31 della legge n.164/92.