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Bollettino Ufficiale n. 04 del 26 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

L.R. n. 44/2000 - L.R. n. 61/2000 - D.P.G.R. n. 29 luglio 2003, n. 10/R. Istanza in data 24 marzo 2005 del Sig. Zublena Giovanni per concessione di derivazione di l/sec massimi 3,30 e medi 0,23 d’acqua dal Lago di Viverone, in Comune di Viverone, per uso agricolo. Assenso. Pratica Provinciale n. 276BI

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 7 ottobre 2005 dal Sig. Zublena Giovanni, in qualità di richiedente della concessione, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire, ai sensi degli articoli 2 e 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Sig. Zublena Giovanni, (omissis), la concessione di derivazione di litri al secondo massimi 3,30 e medi 0,23 d’acqua, cui corrisponde un volume annuo medio di 4.200 metri cubi, prelevati dal Lago di Viverone, in località Cascina Ghigliotta del Comune di Viverone, da adibire ad uso agricolo, per il periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno solare;

Di stabilire che il prelievo, oltre che a rispettare le condizioni contenute nel disciplinare, potrà essere limitato e/o sospeso in base alle risultanze degli studi in corso per il Progettodi Recupero dell’Eutrofizzazione del Lago di Viverone, ed in base alle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque;

Di accordare, la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, per anni quaranta (40), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale dovuto per effetto della concessione in ragione di annui Euro 3,27 previsti per l’anno solare 2005, pari al minimo ammesso per l’uso agricolo, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10.11.2004, n. 319, e pari ad Euro 20,00 per l’anno solare 2006, pari al minimo ammesso per l’uso agricolo ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvoogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Successivamente il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1550 di Rep. in data 10-11-2005

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d’acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 13 gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato