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Bollettino Ufficiale n. 04 del 26 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Vezza d’Alba (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/09/2005. regolamento Edilizio Comunale modifiche ed integrazioni. Provvedimenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 10 L.R. 19/99, le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale vigente:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

Il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. La Commissione è composta da n. 7 componenti tra cui il presidente ed il vicepresidente eletti dal Consiglio Comunale.

Il comma 3 viene sostituito dal seguente:

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

Almeno un membro elettivo dovrà essere laureato (ingegnere, architetto, ecc.) ed uno diplomato (geometra, perito edile, ecc) ed abilitati all’esercizio della professione e preferibilmente iscritti al proprio albo professionale.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

Il comma 2 viene soppresso;

Il comma 3 viene sostituito dal seguente:

2. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il tecnico comunale istruttore degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

La numerazione dei commi 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 viene sostituita dalla seguente: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

Art. 14 - Altezza della costruzione (H)

Il comma 1) - 5° capoverso - viene modificato come segue:

Questa altezza potrà essere superata solo in casi eccezionali, previo sopralluogo del Tecnico Comunale e qualora ne sia accertata la necessità.

Il - 7° capoverso - viene modificato come segue:

Nelle aree pianeggianti il piano di intersezione tra il fabbricato e il terreno sistemato non potrà discostarsi dalla quota del piano stradale (strada pubblica o di uso pubblico) secondo una livelletta non superiore al 10% con un limite massimo di mt +1,50. Nelle aree collinari non è conteggiata al fine della determinazione dell’altezza massima ammissibile la trincea necessaria per accedere alle autorimesse solo nel caso in cui sia limitata ad un ingresso di larghezza massima di mt 6,00 e non superiori a mt 5,00 nel caso di accesso diretto.

Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1.....omissis....

2.....omissis....

sono escluse le superficie le superfici relative:

a)....omissis....

b)....omissis...

c) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti:

1. al ricovero dei veicoli sino al raggiungimento di una superficie pari al doppio di quella richiesta dalla legge n. 122/1989 (Legge Tognoli);

2. alla manovra dei veicoli purché la larghezza della corsia non sia maggiore di mt. 6,00;

d)....omissis....

e)....omissis....

f)....omissis....

Art. 20 - Volume della costruzione (V)

Il comma 3 - 3° capoverso - viene sostituito dal seguente:

Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l’altezza virtuale alla quale è situata di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell’art. 13.

Art. 43 - Muri di sostegno

Il comma 4 viene sostituito dal seguente:

4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati preferibilmente in laterizio o pietra naturale o comunque rivestiti con essenze sempreverdi..

L’autorità comunale, sentita la commissione edilizia, ha la facoltà di prescrivere l’uso specifico di materiali o tecniche costruttive ogni qual volta reputi che esistano delle preesistenze aventi carattere di unitarietà, o valenze ambientali, architettoniche, paesaggistiche.

APPENDICE - 2.3 Coloriture e tinteggiature -

Il punto 2.3 viene sostituito dal seguente:

Tutti i prospetti intonacati degli edifici, compresi quelli laterali ed interni e quelli emergenti dalle coperture, devono essere tinteggiati. La tinteggiatura dovrà essere eseguita di norma con tecniche tradizionali, Sono in particolar modo preferibili le tecniche ad affresco a calce. E’ vietato l’uso di pitture lavabili e di tecniche da stendere a spatola, tipo sovraintonaci plastici. Tutti gli interventi di restauro, ristrutturazione e di manutenzione straordinaria delle facciate dovranno prevedere anche la tinteggiatura delle medesime, Nel caso in cui l’intervento riguardi unicamente la tinteggiatura o la ritinteggiatura delle facciate esistenti l’interessato dovrà presentare all’autorità comunale istanza di domanda di permesso di costruire o D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) corredata dalla seguente documentazione:

-documentazione fotografica di dettaglio;

-indicazione delle tonalità esistenti e prescelte di tutti gli elementi che compongono la facciata.

-campionatura eseguita su tavola delle tinte prescelte stesa con la tecnica prevista per la facciata. L’autorità comunale sentita la commissione edilizia per quanto attende istanza di permesso di costruire ha facoltà, nel caso in cui sussistano motivi di sicurezza e di decoro, di ingiungere con ordinanza la rimessa in pristino e/o la ritinteggiatura delle facciate ritenute indecorose o trascurate.

2) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691;

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale del Regione, ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.R. 19/1999;

4) Di dare atto che la modifica del Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione, saranno trasmesse, ai sensi dell’art. 3 comma 4 L.R. 19/1999 alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

5) Di dare atto che a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui al punto n. 1 della presente deliberazione il Regolamento Edilizio Comunale risulta approvato nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e composto da:

- n. 71 articoli

- n. 1 appendice (di n. 7 pagine) con le specifiche esigenze da rispettare per le costruzioni nel Centro Storico ed aree assimilate

- n. 12 modelli allegati

Il Responsabile del Servizio
Marco Bergesio