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Bollettino Ufficiale n. 04 del 26 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Orio Canavese (Torino)

Modifica al Regolamento Edilizio Comunale riguardante l’art.2, formazione della Commissione Igienico Edilizia. Estratto D.C.C. n. 33 del 28/09/2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di sostituire l’articolo 2 “Formazione della Commissione edilizia” dell’attuale Regolamento edilizio comunale, come segue:

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da un numero di componenti dispari, non inferiore a sette e non superiore a nove, eletti dal Consiglio comunale. La nomina a componente della Commissione è incompatibile con incarichi politici, salva diversa espressa previsione di legge. La Commissione, nella prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, procede ad eleggere tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, possono restare in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

2) di dare atto che con la modifica approvata con la presente deliberazione, il Regolamento Edilizio Comunale è conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione;

(omissis)

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Blanchietti