Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 04 del 26 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Favria (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 41 del 19/12/2005 ad oggetto “Regolamento edilizio comunale. Modificazioni e integrazioni”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli artt. 2, 3 e 4 del vigente regolamento edilizio, come di seguito riportato:

- All’articolo 2:

a) il 2° comma è sostituito con il seguente: “2"- ”La Commissione è composta dal Responsabile dei Servizi Tecnici che la presiede e da sei membri designati dal Consiglio Comunale. Nella prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti un vice-presidente; in caso di contemporanea assenza del presidente e del vice-presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano presente alla seduta.";

b) al 6° comma, dopo la parola “Presidente” vengono aggiunte le parole “e al Sindaco”;

- All’articolo 3:

a) alla lettera a) del 1° comma vengono sostituite le parole: “concessioni o autorizzazioni edilizie”, con le parole: “permessi di costruire”;

b) il 3° comma è interamente sostituito dal seguente: “3" - ”L’ufficio tecnico comunale, il Sindaco o l’Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell’ambito delle proprie competenze - hanno la facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) regolamenti edilizi e loro modifiche;

d) modalità di applicazione dei contributi di costruzione;

e) piani e programmi attinenti l’urbanistica, l’edilizia, il decoro e la qualificazione dell’ambiente, i cimiteri, la viabilità, l’arredo urbano, gli impianti segnaletici e pubblicitari, ecc.;

f) pareri preventivi su prospettazioni preliminari di interventi edilizi e/o urbanistici;

Resta comunque in facoltà del Sindaco o dell’Assessore delegato, qualora lo ritengano necessario per la trattazione di specifiche problematiche edilizie e nell’ambito delle materie del presente comma, assistere alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, avvalendosi, se del caso, anche della presenza di un esperto in diritto civile e/o amministrativo.";

c) al 4° comma la parola: “deve”, è sostituita dalla parola: “può”;

- All’articolo 4:

a) al 2° e 7° comma la parola: “Sindaco”, è sostituita dalla parola; “Presidente”;

b) all’ 11° comma le parole: “concessioni o autorizzazioni edilizie”, sono sostituite con le parole: “permessi di costruire”;

c) dopo l’ 11° comma viene aggiunto il seguente nuovo comma: “11 bis” - “Contestualmente all’esame dei progetti, una copia degli elaborati progettuali dovrà essere vidimata mediante apposizione del parere espresso nonché di firma dei membri della commissione.”;

2) di stabilire che fino alla ricostituzione della Commissione, prevista a seguito delle elezioni amministrative del 2006, la stessa sarà formata in via transitoria dai sei membri tecnici elettivi attualmente in carica, nominati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 28/06/2001 e successiva surroga disposta con atto consigliare n. 26 del 05/09/2005; il vice-presidente verrà eletto, tra i componenti attuali, nella prima seduta della commissione successiva alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; è inoltre immediatamente applicabile, ad avvenuta efficacia delle modificazioni introdotte con la presente deliberazione, la novellata previsione di incompatibilità, in caso di contemporanea assenza del Presidente e Vice - Presidente, relativa all’assunzione della presidenza del membro più anziano presente alla seduta;

3) di dare atto che le ulteriori modifiche del testo normativo del regolamento edilizio sono demandate a successivo ulteriore provvedimento di questo Consiglio Comunale al fine di consentire al Servizio Tecnico di questo Ente di approfondire -nel merito- i contenuti e le problematiche emerse in sede gestionale;

4) di dichiarare espressamente che le modifiche qui introdotte al predetto Regolamento non alterano la conformità dello stesso rispetto a quello tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 29/7/1999, n. 548-9691, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 8/7/1999, n. 19, così come previsto dal comma 3 del citato art. 3;

(omissis)