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Bollettino Ufficiale n. 04 del 26 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Alba (Cuneo)

Integrazione al Regolamento Edilizio Comunale con introduzione della normativa sanitaria per i locali destinati a luogo di lavoro (delib. C.C. n. 105 del 23.12.2005)

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di apportare le modifiche ed integrazioni all’art. 34 del regolamento edilizio comunale, come indicate in premessa, il cui testo si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 19/99, la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte e diverrà efficace successivamente alla sua pubblicazione sul B.U.R.P.

(omissis)

Il Presidente pone in votazione il provvedimento, esperita la quale, dà atto che esso risulta approvato all’unanimità.

(la deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 il giorno 08.01.2006 ed è stata pubblicata, per estratto, all’Albo Pretorio del Comune di Alba per 15 giorni consecutivi, dal 29.12.2005 al 12.01.2006, senza opposizioni, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)

Alba, 13 gennaio 2006

Il dirigente
Angioletta Coppa

Art. 34. Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all’interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d’arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

a) resistenza meccanica e stabilità;

b) sicurezza in caso di incendio;

c) tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente;

d) sicurezza nell’impiego;

e) protezione contro il rumore;

f) risparmio energetico e ritenzione del calore;

g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell’ufficio pubblico competente.

4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l’ufficio suddetto.

5. Il Comune é tenuto ad effettuare i soli controlli che la normativa vigente gli impone espressamente e solo di questi è responsabile, fatti salvi i controlli degli altri enti od organi preposti.

A titolo puramente riassuntivo e fatte salve tutte le prescrizioni normative vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:

Requisiti di carattere acustico

a) Negli edifici di nuova costruzione e in tutti gli interventi su manufatti esistenti, sottoposti a ristrutturazione, devono essere adottati sistemi d’isolamento acustico.

b) I materiali usati devono garantire un’adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne:

-rumori di calpestio, di traffico, di gestione e uso di impianti comunque installati nel fabbricato;

-rumori e suoni provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a servizi comuni;

-rumori provenienti da laboratori e da industrie.

Requisiti illuminotecnici

Fatta salva la normativa specifica per i luoghi di lavoro di cui al paragrafo specifico “Requisiti illuminotecnici per i luoghi di lavoro”, le costruzioni dovranno possedere i seguenti requisiti illuminotecnici:

a) L’illuminazione diurna di locali deve essere anche naturale e diretta con la sola eccezione dei seguenti casi:

-locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;

-locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;

-locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, antibagni;

-locali non destinati alla permanenza di persone;

-spazi di cottura (intesi come zona di cottura e non come cucina);

-spazi destinati al disimpegno ed a collegamenti orizzontali e verticali.

b) Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.

c) La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto e quando non sia previsto un mutamento della destinazione d’uso.

Requisiti illuminotecnici per i luoghi di lavoro

Per quanto concerne l’illuminazione naturale ed artificiale per i luoghi di lavoro si dovrà fare riferimento all’art. 10 del D.P.R. n. 303/56 e alla Tabella di seguito riportata.

Tabella

Per il calcolo della superficie illuminante per i luoghi di lavoro dovranno essere misurate le superfici “utili” di finestre e porte-finestre prospicienti l’esterno dell’edificio. Porte e portoni impermeabili alla luce non costituiscono superficie utile, quand’anche destinati a rimanere aperti per parte della giornata.

Requisiti relativi all’aerazione

Fatta salva la normativa specifica per i luoghi di lavoro di cui al paragrafo specifico “Requisiti relativi all’aerazione per i luoghi di lavoro”, le costruzioni dovranno possedere i seguenti requisiti relativi all’aerazione:

a) Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.

b) L’aerazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi.

c) Possono fruire di sola aerazione artificiale i locali individuati al punto “Requisiti illuminotecnici - lett. a)”.

La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all’interruttore dell’illuminazione, oppure negli edifici con più di 3 piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato, posto sulla copertura, ad aspirazione continua.

d) I locali destinati alla permanenza di persone, che fruiscono di aerazione naturale devono avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato.

e) Nei casi di installazione d’impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, l’autorità comunale competente, sentita l’A.S.L. può stabilire prescrizioni particolari, tenendo conto dei vari tipi di locali, delle dimensioni, della destinazione d’uso, del tipo di edificio (esistente o di nuova costruzione). A questo scopo la domanda di Permesso di costruire o D.I.A. deve essere corredata di uno schema dell’impianto e, se necessario, del progetto esecutivo del medesimo. Il rilascio del certificato d’abitabilità o agibilità è subordinato alla certificazione di collaudo dell’impianto da parte di un tecnico abilitato o alla certifìcazione dell’installatore secondo le previsioni vigenti in materia.

Requisiti relativi all’aerazione-ventilazione per i luoghi di lavoro

a) A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità di lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alla seguente condizione: - avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria (art. 7 D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 33 del D. Lgs. 626/94).

b) Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori (art. 7 D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 33 del D. Lgs. 626/94).

c) Normalmente dovranno essere rispettati i rapporti indicati nella Tabella di seguito riportata.





Tabella


d) Qualora non sia possibile realizzare finestre apribili di superficie adeguata, di cui al precedente punto c), per motivate esigenze tecniche di lavorazione, ad esempio la lavorazione e conservazione di alimenti, lavorazioni che richiedono il controllo dei parametri microclimatici, ecc. o per impedimenti strutturali in edifici esistenti adeguatamente documentate, fatti salvi specifici requisiti previsti da regolamenti e/o norme tecniche, a richiesta motivata degli aventi diritto e dopo specifica valutazione dei Servizi preposti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di competenza, è ammesso che il rapporto di superficie apribile sia minore rispetto a quello tabellare sopra riportato, integrando l’aerazione naturale con un idoneo impianto di ventilazione forzata e/o di condizionamento rispondente ai requisiti previsti dalle norme UNI 10339/95 e 8852/87.

Di tale impianto dovrà essere presentata: in fase di valutazione del progetto descrizione analitica strutturale e potenzialità e, prima delle relative autorizzazioni per l’uso dei locali, certificazione rilasciata da personale qualificato che ne descriva le caratteristiche tecniche e di funzionamento e ne attesti la rispondenza alla norma. Tale certificazione dovrà anche contenere le specifiche e i tempi minimi di manutenzione che possono garantire la sicurezza igienico-sanitaria ed il buon funzionamento dell’impianto nel tempo.

Nella progettazione di impianti di ventilazione e/o di condizionamento devono anche essere previsti eventuali sistemi che evitino un aumento della rumorosità ambientale (D. Lgs. n. 277/91, art. 41).

e) Nei luoghi di lavoro chiusi, non esclusi pertanto gli uffici e ogni altro ambiente di lavoro amministrativo e/o commerciale, è necessario far sì che i lavoratori, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti, dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione (art. 9 D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 33 del D. Lgs. 626/94).

L’espressione “anche ottenuta con impianti di aerazione” non va intesa, come avvallo di sistema di aerazione meccanica in sostituzione di aerazione naturale, bensì come possibilità di integrazione dell’aerazione naturale, qualora non sia sufficiente il requisito minimo richiesto (norma UNI 10339/95).

f) Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori (art. 9 D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 33 del D. Lgs. 626/94).

g) Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiose (art. 9 D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 33 del D. Lgs. 626/94).

h) Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori, dovuto all’inquinamento dell’aria respirata, deve essere eliminato rapidamente. (art. 9 D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 33 del D. Lgs. 626/94).

i) La ventilazione dei locali di lavoro deve essere realizzata mediante superfici apribili compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio, di norma, queste devono essere distribuite su tutte le superfici esterne (evitando sacche di ristagno) per favorire la circolazione dell’aria interna.

l) Per il calcolo della superficie aerante dovranno essere computate le sole superfici utili di infissi apribili (finestre e porte-finestre), prospicienti l’esterno del fabbricato. Le porte e i portoni apribili sono computabili solo fino al massimo di 1/3 della superficie richiesta; tuttavia le aperture dovranno essere adeguatamente posizionate al fine di evitare che le correnti d’aria colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro (D.P.R. 303/56, art. 9).

La superficie di eventuali serramenti a “vasistas” potrà essere conteggiata in misura pari al 100% di un normale serramento a condizione che l’angolo di apertura di detti serramenti non sia inferiore a 30° ed il rapporto altezza/larghezza non sia inferiore a 1.

Requisiti relativi all’accessibilità ed uso

a) La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente. Gli edifici devono poter esser puliti e disinfettati in ogni parte.

b) Gli arredi devono, di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le normali vie d’accesso.

c) Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentono il trasporto degli infermi da tutti i piani abitabili.

d) Gli edifici residenziali con più di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per gli alloggi in duplex, devono fruire di accesso da almeno una scala del tipo chiuso. Tale disposizione non si applica sino all’adeguamento previsto dall’art. 12, comma 5, della Legge Regionale n. 19/99".

Le rampe delle scale di collegamento tra i piani che costituiscono alloggi su più livelli non possono avere la larghezza inferiore a cm. 90.

e) Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni.

f) Gli alloggi progettati per uno o due utenti devono essere dotati di uno spazio di cottura e di un bagno.

g) Gli alloggi progettati per più di due utenti devono essere dotati almeno di una spazio cottura, di un bagno e di un ripostiglio.

h) I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta, devono avere di norma almeno uno dei serramenti esterni dotati di parti trasparenti, ad altezza d’uomo; sono esclusi da tale prescrizione i locali di servizio.

i) I serramenti esterni e interni degli alloggi devono essere posizionati così da consentire una razionale utilizzazione dei locali.

l) Gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari, ove si voglia prevedere, per determinati locali, anche la destinazione a pubblici esercizi e attività artigianali.

m) Gli accessi, le rampe, i giardini e in generale gli spazi privati per la circolazione delle persone, esterni ed interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore notturne.

n) I soppalchi devono essere dotati di parapetti.

o) Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni ed interni agli edifici, non devono avere superfici di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni meteorologiche normali, e sporti insidiosi.

p) Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.

q) Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione.

r) I progetti riguardanti la costruzione e il recupero di edifici pubblici o di interesse pubblico, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e gli edifici privati devono essere redatti in conformità alle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche.

s) Nelle progettazioni delle varie costruzioni dovranno essere dimostrate con appositi elaborati le soluzioni progettuali adottate o adottabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche.