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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2005, n. 43-1784

Giudizio di compatibilita’ ambientale favorevole ed autorizzazione ai sensi della L.R. n 40/98 relativamente al progetto dell’impianto funiviario, seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso, “Sagnalonga - Colle Bercia” (m 1999 - 2293 s.l.m.) in Comune di Cesana Torinese (TO). Conclusione del Provvedimento.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo relativo all’impianto funiviario, seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso, denominato “Sagnalonga - Colle Bercia” (m. 1999 - 2293 s.l.m.), presentato dalla Società “Sporting Club Sestrieres” con sede in Strada del Colle n° 13 Sestriere (TO), per le motivazioni espresse in premessa ed a condizione che nel corso della realizzazione la Società ottemperi alle prescrizioni e ai suggerimenti dettagliatamente descritti in premessa, che si intendono integralmente richiamati.

2. che il giudizio di compatibilità, ai fini dei lavori per la realizzazione dell’intervento, ha efficacia per la durata di due anni dalla data del presente atto.

3. di prendere atto dei pareri espressi e contributi formulati dalle Amministrazioni in sede di C.d.S. e di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della C.d.S. medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14-ter della legge n° 241/90 come modificato dalla legge n° 340/2000.

4. che l’autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004, solo sotto il profilo dell’inserimento paesistico ambientale dell’intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti nel Comune.

5. che compete all’Autorità Comunale, nell’ambito della procedura di rilascio del proprio provvedimento edilizio, garantire che l’intervento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche e edilizie localmente vigenti, ed accertare, nel caso in cui sull’area o sull’immobile oggetto dell’intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso sub-delega) che lo stesso è realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall’art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n° 20.

6. fermo restando quanto riportato nei precedenti punti 4. e 5. si dà atto che, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 40/98, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti di cui all’art. 9 della legge regionale n° 40/98 ai fini della realizzazione dell’opera.

La presente deliberazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione.

Contro il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n° 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n° 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)