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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2005, n. 43-1784
Giudizio di compatibilita ambientale favorevole ed autorizzazione ai sensi della L.R. n 40/98 relativamente al progetto dellimpianto funiviario, seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso, Sagnalonga - Colle Bercia (m 1999 - 2293 s.l.m.) in Comune di Cesana Torinese (TO). Conclusione del Provvedimento.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo relativo allimpianto funiviario, seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso, denominato Sagnalonga - Colle Bercia (m. 1999 - 2293 s.l.m.), presentato dalla Società Sporting Club Sestrieres con sede in Strada del Colle n° 13 Sestriere (TO), per le motivazioni espresse in premessa ed a condizione che nel corso della realizzazione la Società ottemperi alle prescrizioni e ai suggerimenti dettagliatamente descritti in premessa, che si intendono integralmente richiamati.
2. che il giudizio di compatibilità, ai fini dei lavori per la realizzazione dellintervento, ha efficacia per la durata di due anni dalla data del presente atto.
3. di prendere atto dei pareri espressi e contributi formulati dalle Amministrazioni in sede di C.d.S. e di considerare acquisito lassenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nellambito della C.d.S. medesima, fatto salvo quanto previsto dallart. 14-ter della legge n° 241/90 come modificato dalla legge n° 340/2000.
4. che lautorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dellart. 159 del D.Lgs. 42/2004, solo sotto il profilo dellinserimento paesistico ambientale dellintervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti nel Comune.
5. che compete allAutorità Comunale, nellambito della procedura di rilascio del proprio provvedimento edilizio, garantire che lintervento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche e edilizie localmente vigenti, ed accertare, nel caso in cui sullarea o sullimmobile oggetto dellintervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso sub-delega) che lo stesso è realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dallart. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n° 20.
6. fermo restando quanto riportato nei precedenti punti 4. e 5. si dà atto che, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 40/98, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti di cui allart. 9 della legge regionale n° 40/98 ai fini della realizzazione dellopera.
La presente deliberazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui allarticolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso lUfficio di deposito della Regione.
Contro il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data davvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n° 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data davvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n° 1199.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.
(omissis)